Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti

    Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti

    Art. 2807 c.c. Norme applicabili al pegno di crediti

    In vigore dal 19/04/1942

    Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente.

  • Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    Art. 2808 c.c. Costituzione ed effetti dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

    L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

    L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

    Spiegazione

    L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene – anche nei confronti del terzo che l’ha acquistato – e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

    Come funziona e quando si applica

    È la principale garanzia reale immobiliare. Due caratteri chiave: il diritto di seguito (segue il bene anche se venduto) e la prelazione (pagamento prioritario rispetto ai creditori chirografari). Senza iscrizione non c’è ipoteca.

    Esempio pratico

    La banca iscrive ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo: se non paghi, può farla espropriare e soddisfarsi con preferenza, anche se nel frattempo l’hai venduta.

    Domande frequenti

    Come nasce l’ipoteca?

    Con l’iscrizione nei registri immobiliari: è l’iscrizione a costituirla, non il semplice accordo.

    Cosa dà l’ipoteca al creditore?

    Il diritto di espropriare il bene (anche verso un terzo acquirente) e di essere pagato con preferenza sul ricavato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    Art. 2809 c.c. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

    Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

  • Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca

    Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca

    Art. 2810 c.c. – Oggetto dell’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono capaci d’ipoteca:

    1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

    2) l’usufrutto dei beni stessi;

    3) il diritto di superficie;

    4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

    Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

    Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

    Spiegazione

    Elenca i beni e i diritti capaci d’ipoteca: gli immobili in commercio con le loro pertinenze, l’usufrutto sugli stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente, le rendite dello Stato e altri diritti indicati dalla legge.

    Come funziona e quando si applica

    Completa l’art. 2808 indicando su cosa l’ipoteca può essere iscritta. Sono inclusi anche alcuni diritti reali (usufrutto, superficie, enfiteusi), non solo la piena proprietà; alcune ipoteche speciali sono equiparate a privilegi.

    Esempio pratico

    Si può iscrivere ipoteca non solo sulla piena proprietà di un immobile, ma anche, ad esempio, sul diritto di superficie o sull’usufrutto.

    Domande frequenti

    Su cosa si può iscrivere ipoteca?

    Su immobili in commercio e relative pertinenze, usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi e gli altri diritti indicati dall’art. 2810.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni

    Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni

    Art. 2811 c.c. – Miglioramenti e accessioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

  • Articolo 2812 Codice Civile: Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    Articolo 2812 Codice Civile: Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    Art. 2812 c.c. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

    In vigore dal 19/04/1942

    Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

    Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

    Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

    Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.

    Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

  • Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento

    Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento

    Art. 2801 c.c. Consegna del documento

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

  • Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period

    Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period

    Art. 2802 c.c. – Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

  • Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno

    Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno

    Art. 2803 c.c. – Riscossione del credito dato in pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

  • Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Art. 2804 c.c. – Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

    Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

  • Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

    Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

    Art. 2805 c.c. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

    In vigore dal 19/04/1942

    Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

    Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

  • Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti

    Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti

    Art. 2806 c.c. – Pegno di diritti diversi dai crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.