Art. 2807 c.c. Norme applicabili al pegno di crediti
In vigore dal 19/04/1942
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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In vigore dal 19/04/1942
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente.

In vigore dal 19/04/1942
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

In vigore dal 19/04/1942
L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono capaci d’ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l’usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
Elenca i beni e i diritti capaci d’ipoteca: gli immobili in commercio con le loro pertinenze, l’usufrutto sugli stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente, le rendite dello Stato e altri diritti indicati dalla legge.
Completa l’art. 2808 indicando su cosa l’ipoteca può essere iscritta. Sono inclusi anche alcuni diritti reali (usufrutto, superficie, enfiteusi), non solo la piena proprietà; alcune ipoteche speciali sono equiparate a privilegi.
Si può iscrivere ipoteca non solo sulla piena proprietà di un immobile, ma anche, ad esempio, sul diritto di superficie o sull’usufrutto.
Su immobili in commercio e relative pertinenze, usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi e gli altri diritti indicati dall’art. 2810.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

In vigore dal 19/04/1942
Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

In vigore dal 19/04/1942
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

In vigore dal 19/04/1942
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Spiegazione
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene – anche nei confronti del terzo che l’ha acquistato – e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Come funziona e quando si applica
È la principale garanzia reale immobiliare. Due caratteri chiave: il diritto di seguito (segue il bene anche se venduto) e la prelazione (pagamento prioritario rispetto ai creditori chirografari). Senza iscrizione non c’è ipoteca.
Esempio pratico
La banca iscrive ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo: se non paghi, può farla espropriare e soddisfarsi con preferenza, anche se nel frattempo l’hai venduta.
Domande frequenti
Come nasce l’ipoteca?
Con l’iscrizione nei registri immobiliari: è l’iscrizione a costituirla, non il semplice accordo.
Cosa dà l’ipoteca al creditore?
Il diritto di espropriare il bene (anche verso un terzo acquirente) e di essere pagato con preferenza sul ricavato.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.