Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione sui token collegati ad attività

    Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione sui token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’emittente trasmette con cadenza trimestrale all’autorità competente le informazioni seguenti:

    a) il numero di possessori;

    b) il valore del token collegato ad attività emesso e l’entità della riserva di attività;

    c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;

    d) una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività a seguito del trasferimento del token collegato ad attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro. Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività.

    2. L’autorità competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’emittente del token collegato ad attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro distribuito.

    4. L’autorità competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

    5. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’autorità competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

  • Art. 20 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure correttive e dovere di informazione

    Art. 20 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure correttive e dovere di informazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo, disabilitarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, i deployer, il rappresentante autorizzato e gli importatori.

    2. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, e il fornitore ne venga a conoscenza, tale fornitore indaga immediatamente sulle cause, in collaborazione con il deployer che ha effettuato la segnalazione, se del caso, e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 44, in particolare in merito alla natura della non conformità e all'eventuale misura correttiva pertinente adottata.

  • Come si leggono i livelli di inquadramento del CCNL

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli (o gradi) numerati o lettrati, ognuno con una declaratoria che descrive mansioni e competenze. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare la retribuzione minima, i diritti normativi e le possibilità di avanzamento.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva nazionale (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Struttura tipica dei livelli CCNL (esempio schematico)
    Livello Profilo tipo Caratteristiche declaratoria
    1° / A Mansioni elementari, esecutive Nessuna autonomia, attività standardizzate
    2° / B Mansioni qualificate, semi-autonome Competenze specifiche, supervisione stretta
    3° / C Mansioni specializzate Autonomia operativa, know-how tecnico
    4° / D Responsabilità su processi o piccoli team Autonomia organizzativa, coordinamento
    5° / E e superiori Posizioni di elevata specializzazione o quadro Ampia autonomia, responsabilità complessa

    La struttura di un CCNL: dove trovare i livelli

    Ogni CCNL è suddiviso in titoli o sezioni. La parte dedicata all’inquadramento professionale si trova generalmente nella prima parte normativa, spesso denominata «Classificazione del personale» o «Inquadramento unico». I livelli possono essere indicati con numeri (1°, 2°, …, 7°), lettere (A, B, C…) o sigle miste a seconda del settore.

    Il testo integrale del CCNL è disponibile sul sito del sindacato di categoria firmatario o presso il CNEL. In azienda il datore è obbligato a esporre o rendere disponibile il contratto applicato.

    Come si legge una declaratoria di livello

    Ogni livello è descritto da una declaratoria: un testo che elenca le caratteristiche delle mansioni (autonomia, complessità, responsabilità, formazione richiesta) e spesso una lista di profili esemplificativi (figure professionali tipiche, come «contabile», «operatore CNC», «responsabile di reparto»).

    Per verificare il proprio inquadramento bisogna:

    • Leggere le declaratorie di tutti i livelli, dall’alto al basso;
    • Individuare quelle che descrivono meglio le mansioni prevalenti svolte quotidianamente;
    • Verificare se il profilo esemplificativo corrispondente è inserito nel livello assegnato o in uno diverso.

    Retribuzione minima e scatti di anzianità

    A ogni livello corrisponde un minimo tabellare, cioè la retribuzione mensile lorda al di sotto della quale il datore non può scendere. Oltre al minimo, molti CCNL prevedono scatti di anzianità: aumenti periodici automatici (di solito ogni due o tre anni) che si sommano al minimo tabellare. La retribuzione effettiva può essere superiore al minimo (superminimo individuale) ma mai inferiore.

    Livelli speciali: quadri e categorie ibride

    Alcuni CCNL prevedono livelli speciali per i quadri (categoria intermedia tra impiegato e dirigente, ex L. 190/1985) o per figure ibride come operatori polivalenti o specialisti senior. È importante verificare se il proprio CCNL riconosce la qualifica di quadro e quali requisiti richiede, perché essa comporta diritti aggiuntivi (ad esempio indennità di funzione, polizza assicurativa).

    Casi pratici

    Tizio – trova il proprio profilo nelle esemplificazioni

    Tizio è «addetto alla contabilità clienti» in un’azienda del commercio. Legge il CCNL Commercio e trova il profilo «contabile» nei profili esemplificativi del 3° livello. Il suo datore lo ha inquadrato al 2° livello: Tizio verifica la declaratoria del 3°, che descrive esattamente le sue mansioni (autonomia nella gestione delle partite contabili, utilizzo avanzato di software gestionale). Chiede la rettifica al 3° livello.

    Caia – CCNL applicato diverso da quello di settore

    Caia lavora in un’agenzia di comunicazione; il datore applica un CCNL artigianato invece del CCNL Agenzie Grafiche più favorevole. Caia si informa presso il sindacato: può rivendicare l’applicazione del contratto di settore più aderente all’attività svolta, con livelli e minimi diversi.

    Sempronio – capisce il proprio livello prima di firmare

    Sempronio sta per accettare un’offerta: il contratto indica «3° livello CCNL Metalmeccanici». Prima di firmare legge le declaratorie: il 3° livello corrisponde effettivamente alle mansioni di operatore specializzato che svolgerà. Verifica anche il minimo tabellare e il meccanismo degli scatti; trova tutto in ordine e firma consapevolmente.

    Domande frequenti

    Dove trovo il testo del CCNL applicato alla mia azienda?

    Sul sito del sindacato di categoria firmatario (ad esempio CGIL, CISL, UIL di settore), sul portale CNEL (ccnl.cnel.it) o chiedendo direttamente all’ufficio HR dell’azienda, che è obbligata a rendere disponibile il contratto applicato.

    Il datore può applicare un CCNL diverso da quello del settore?

    Il datore sceglie quale CCNL applicare, ma la giurisprudenza tende a ritenere applicabile il contratto più aderente all’attività effettivamente svolta. Un’applicazione strumentale di un CCNL di settore diverso per abbassare i minimi può essere contestata.

    Il minimo tabellare può essere ridotto dalla contrattazione aziendale?

    No, i minimi tabellari del CCNL nazionale non possono essere ridotti dalla contrattazione aziendale o dal contratto individuale. La contrattazione di secondo livello può solo migliorare le condizioni.

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori?

    Sì, se previsti dal CCNL applicato sono automatici e obbligatori: maturano al raggiungimento dell’anzianità di servizio richiesta senza necessità di richiesta del lavoratore.

    Posso avere una retribuzione inferiore al minimo tabellare?

    No, il minimo tabellare è la soglia inderogabile al di sotto della quale la retribuzione non può scendere. Un accordo individuale in deroga è nullo e il lavoratore può rivendicare le differenze.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del

    Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del

    Art. 187 c.c. – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio .

  • Art. 83 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità libere professioniste

    Art. 83 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle libere professioniste di cui al capo XII fanno carico ai rispettivi enti di previdenza professionale.

  • Art. 434 Codice della Navigazione – Caricazione incompleta

    Art. 434 Codice della Navigazione – Caricazione incompleta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo. Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

  • Art. 28 Codice del Processo Amministrativo – Intervento

    Art. 28 Codice del Processo Amministrativo – Intervento

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

    2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

    3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento.

    Capo II – Azioni di cognizione

  • Art. 29 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Art. 29 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’offerta al pubblico di un token collegato ad attività o all’ammissione di tale token alla negoziazione è conforme a tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l’indirizzo del sito web dell’emittente del token collegato ad attività, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’emittente.

    2. Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che tutti i possessori del token collegato ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento da parte dell’emittente.

    3. Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’emittente.

    4. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

    5. Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

    6. Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’emittente del token collegato ad attività di condurre sondaggi di mercato.

  • Art. 418 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 418 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno. Sezione II Del trasporto di cose in generale

  • Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per il congedo di paternità

    Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per il congedo di paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisca l’esercizio del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 31 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti in congedo paternità

    Art. 31 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti in congedo paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, alle stesse condizioni previste dall’articolo 26 per il congedo di maternità.