Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 89 DPR 495/1992 – Segnali di pendenza pericolosa

    Art. 89 DPR 495/1992 – Segnali di pendenza pericolosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.

    2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.

  • Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.

  • Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

    a) i rispettivi azionisti o soci;

    b) qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;

    c) i membri dei rispettivi organi di amministrazione;

    d) i rispettivi dipendenti;

    e) i possessori di token collegati ad attività; oppure

    f) qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva di attività di cui all’articolo 36.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

    4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

    5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

    b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si e’ proceduto.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

  • Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

    2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:

    a) l’organo di amministrazione dell’emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;

    b) i membri dell’organo di amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

    c) gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;

    d) l’emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

    e) il modello di business dell’emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

    3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.

    4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.

    5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

  • Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

    2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

  • Art. 72-bis DPR 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi

    Art. 72-bis DPR 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

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    1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.

  • Art. 1 D.Lgs. 1/2018 – Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 1 D.Lgs. 1/2018 – Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

    2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile.

    3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.

    4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

  • Art. 3 D.Lgs. 171/2005 – Definizioni

    Art. 3 D.Lgs. 171/2005 – Definizioni

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d’acqua; h) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno. h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando. articolo precedente articolo successivo

  • Maternità docenti e ATA: 5 mesi + interdizione

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno 5 mesi maternità obbligatoria al 100% (2+3 standard o flessibile 1+4 o 0+5). Paternità obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia con primi 30gg al 100%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno. Specificità scuola: maternità dei docenti facilmente coperta da supplenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi parentali scuola
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% Stato
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale primi 30gg 30 gg per genitore 100%
    Congedo parentale successivi Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    Maternità 5 mesi al 100%

    La docente o ATA ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100%, modalità:

    • Standard: 2 ante + 3 post
    • Flessibile: 1 ante + 4 post (con certificato non rischio)
    • Flessibilità totale 0+5 (D.Lgs. 105/2022)

    Specificità scuola: l’assenza per maternità è facilmente coperta da supplente nominato per il periodo. La docente rientra in classe a fine maternità.

    Interdizione anticipata frequente nella scuola

    L’interdizione anticipata INPS è frequente nella scuola per mansioni a rischio:

    • Docente infanzia: sollevamento bambini = interdizione spesso disposta
    • Docente sostegno con bambini disabili: rischio sforzo fisico = interdizione
    • Insegnamento Educazione Fisica: rischio movimenti = interdizione
    • ATA collaboratore: pulizie/sollevamento = interdizione

    Retribuzione interdizione: 80% INPS + 20% integrazione amministrazione = 100% effettivo. Durata: dal momento del provvedimento INPS fino all’inizio maternità obbligatoria.

    Paternità e congedo parentale

    Paternità obbligatoria: 10 giorni lavorativi al 100% nei primi 5 mesi dalla nascita.

    Congedo parentale: fino a 10 mesi totali coppia, primi 30gg al 100%, successivi al 30%. Per docenti, il congedo parentale è spesso preso a mesi pieni (più gestibile didatticamente) o ridotti orari.

    Casi pratici

    Tizia – Docente infanzia con interdizione
    Tizia, docente infanzia in gravidanza, riceve interdizione INPS 3 mesi (sollevamento bambini). Stipendio 80% INPS + 20% Stato = 100%. Supplente nominato per copertura.
    Caia – Maternità docente liceo
    Caia, docente liceo, gravidanza senza problemi. Sceglie modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100%. Supplente nominato per i 5 mesi totali.
    Sempronio – Padre docente 10gg + parentale
    Sempronio, padre di un neonato e docente di matematica, fruisce 10gg paternità + 30gg congedo parentale al 100%. Supplente per i 40gg. Rientro a marzo.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una docente?
    5 mesi al 100% (2+3 standard, o flessibile 1+4, o 0+5). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanze a rischio o mansioni a rischio. Tutto coperto da supplente.
    L'interdizione anticipata è frequente nella scuola?
    Sì, soprattutto per docenti infanzia, sostegno, ed. fisica, ATA collaboratori scolastici per mansioni a rischio (sollevamento bambini, sforzo fisico). Disposta dall’INPS su istanza della lavoratrice.
    Posso prendere il congedo parentale a settimane invece che mesi pieni?
    Sì, dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale è frazionabile anche su base oraria. Amministrazione e dipendente concordano modalità.
    Quante ore di allattamento?
    2 ore al giorno fino al primo anno del bambino (1h se orario settimanale <6h). Per docenti, l'allattamento può essere fruito come riduzione oraria didattica o pacchetti orari concentrati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 402 Codice della Navigazione – Impedimento della nave

    Art. 402 Codice della Navigazione – Impedimento della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

  • Art. 15-bis DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli straordinari

    Art. 15-bis DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli straordinari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.