Autore: Andrea Marton

  • Art. 16 L. 354/1975 – Regolamento dell’istituto

    Art. 16 L. 354/1975 – Regolamento dell’istituto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
    Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell’articolo 80.
    Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono.
    Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

  • Malattia docenti e ATA: comporto e supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Malattia scuola
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-9 100%
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Gravi patologie Comporto 36 mesi

    Comporto e supplenze

    Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.

    Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:

    • Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
    • Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia

    Visita fiscale Polo Unico

    Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.

    Decurtazione primi 10 giorni

    L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:

    • RPD (per docenti)
    • CIA
    • Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
    • Ore eccedenti se programmate

    Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizia – Docente 5gg con decurtazione
    Tizia, docente primaria, 5gg febbre. Perde RPD primaria €194/5gg × 30 ≈ €32 + CIA €7 + compensi FIS €15. Tabellare e fascia anzianità intatti.
    Caia – Supplente per 12gg malattia di Tizia
    Caia è docente precaria GPS prima fascia: chiamata per supplenza 12gg per Tizia. Stipendio supplente per 12gg, contratto temporaneo, rientro in graduatoria.
    Sempronio – Assistente amministrativo 8 mesi malattia
    Sempronio, ATA, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Posto coperto da supplente lunga durata.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia per i docenti?
    18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita o licenziamento.
    Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
    Per i docenti: fino a 10 giorni di assenza la copertura è interna (ore eccedenti retribuite). Oltre 10 giorni, supplenza esterna da graduatorie GPS o III fascia. Tempi di nomina 24-72 ore.
    Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
    RPD (€194-377/mese a seconda dell’ordine), CIA €42/mese, eventuali compensi FIS, ore eccedenti. Tabellare e fascia anzianità restano interi.
    Le supplenze brevi pagano la malattia?
    Sì, ai supplenti spettano i diritti contrattuali per il periodo di nomina. Comporto proporzionale alla durata del contratto. Permessi e ferie maturati pro-quota.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 c.c. [Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo pari all’1 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, dall’adozione o dall’affidamento del minore.

  • Art. 17 DPR 602/1973 – Termini di decadenza iscrizione a ruolo (abrogato)

    Art. 17 DPR 602/1973 – Termini di decadenza iscrizione a ruolo (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto-legge del 17/06/2005 n. 106, art. 1]

  • Art. 172 TUIR: Fusione di società

    Art. 172 TUIR: Fusione di società

    Art. 172 TUIR – Fusione di società

    In vigore dal 02/08/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. La fusione tra piu’ societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa’ fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

    2. Nella determinazione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa’ fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della societa’ risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

    3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

    4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa’ risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa’ fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

    5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle societa’ fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa’ partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia’ possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa’ fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa’ risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

    6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa’ incorporata o fusa, diverse da quelle gia’ attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

    7. Le perdite delle societa’ che partecipano alla fusione, compresa la societa’ incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della societa’ che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa’, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto e’ ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e’ consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilita’ di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti e’ subordinata alle condizioni che dal conto economico della societa’ che riporta le perdite relativo:

    a) all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

    b) all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

    7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla societa’ incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile.

    7-ter. Le disposizioni dei commi 7, e 7-bis si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’articolo 96, comma 5, nonche’ all’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    8. Il reddito delle societa’ fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e’ determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa’, in base alle risultanze di apposito conto economico.

    9. L’atto di fusione puo’ stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle societa’ fuse o incorporate o a quella, se piu’ prossima, in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio della societa’ incorporante.

    10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa’ incorporante o comunque risultante dalla fusione.

    10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 22 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo in maternità

    Art. 22 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo in maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il congedo di maternità di cui all’articolo 16, le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo quanto disposto dall’articolo 54.

    2. Le lavoratrici hanno altresì diritto:

    a) all’indennità di maternità nella misura e con le modalità stabilite dal presente testo unico;

    b) al divieto di discriminazione di cui all’articolo 3.

    3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

  • Art. 1 DPR 602/1973 – Modalità di riscossione delle imposte

    Art. 1 DPR 602/1973 – Modalità di riscossione delle imposte

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

    a) ritenuta diretta;

    b) versamenti diretti del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

    c) iscrizione nei ruoli.

  • Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

  • Art. 56 D.Lgs. 81/2015 – Copertura finanziaria

    Art. 56 D.Lgs. 81/2015 – Copertura finanziaria

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 1 L. 218/1995 – Oggetto della legge

    Art. 1 L. 218/1995 – Oggetto della legge

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

  • Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione fraudolenta

    Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione fraudolenta

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 2 marzo 2024, n. 19, con decorrenza dal 2 marzo 2024]