Art. 2776 c.c. – Collocazione sussidiaria sugli immobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Spiegazione
Il pegno è una garanzia reale costituita, dal debitore o da un terzo, su beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti su beni mobili. Attribuisce al creditore un diritto di prelazione su quel bene.
Come funziona e quando si applica
È la garanzia reale «mobiliare» speculare all’ipoteca (che riguarda gli immobili e i mobili registrati). Di norma richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo, ed è fonte di prelazione (art. 2787).
Esempio pratico
Do in pegno un gioiello a garanzia di un prestito: se non restituisco la somma, il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra pegno e ipoteca?
Il pegno riguarda i beni mobili (con consegna al creditore); l’ipoteca i beni immobili e i mobili registrati (con iscrizione nei pubblici registri).
Cosa può essere dato in pegno?
Beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.