Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative

    Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

    Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

  • Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera

    Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera

    In vigore dal 19/04/1942

    Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

  • Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa

    Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa

    Art. 2792 c.c. Divieto di uso e disposizione della cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

    In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

  • Art. 2779 c.c.: Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autove

    Art. 2779 c.c.: Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autove

    Art. 2779 c.c. – Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono proposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri .

  • Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili

    Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili

    Art. 2780 c.c. – Ordine dei privilegi sugli immobili. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine dei privilegi sugli immobili.

    Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

    1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;

    2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;

    3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;

    4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;

    5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

    5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.

  • Art. 2781 c.c.: Concorso di privilegi speciali con crediti pigno

    Art. 2781 c.c.: Concorso di privilegi speciali con crediti pigno

    Art. 2781 c.c. Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

  • Art. 2782 c.c.: Concorso di crediti egualmente privilegiati

    Art. 2782 c.c.: Concorso di crediti egualmente privilegiati

    Art. 2782 c.c. Concorso di crediti egualmente privilegiati

    In vigore dal 19/04/1942

    I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

    La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

  • Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla legge

    Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla legge

    Art. 2783 c.c. Preferenza non determinata dalla legge

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

  • Art. 2784 Codice Civile: Nozione

    Art. 2784 Codice Civile: Nozione

    Art. 2784 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

    Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

    Spiegazione

    Il pegno è una garanzia reale costituita, dal debitore o da un terzo, su beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti su beni mobili. Attribuisce al creditore un diritto di prelazione su quel bene.

    Come funziona e quando si applica

    È la garanzia reale «mobiliare» speculare all’ipoteca (che riguarda gli immobili e i mobili registrati). Di norma richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo, ed è fonte di prelazione (art. 2787).

    Esempio pratico

    Do in pegno un gioiello a garanzia di un prestito: se non restituisco la somma, il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra pegno e ipoteca?

    Il pegno riguarda i beni mobili (con consegna al creditore); l’ipoteca i beni immobili e i mobili registrati (con iscrizione nei pubblici registri).

    Cosa può essere dato in pegno?

    Beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali

    Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali

    Art. 2785 c.c. Rinvio a leggi speciali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

  • Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Articolo 2776 Codice Civile: Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Art. 2776 c.c. – Collocazione sussidiaria sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

    I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

    I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

  • Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

    Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

    a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;

    b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

    c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

    I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis .

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