Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Istruzione e Ricerca

In sintesi

Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
Ultimo rinnovo
18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
Vigenza
Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
Platea
~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

Tabella riepilogativa

Malattia scuola
Periodo Retribuzione
Mesi 1-9 100%
Mesi 10-12 90%
Mesi 13-18 50%
Gravi patologie Comporto 36 mesi

Comporto e supplenze

Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.

Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:

  • Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
  • Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia

Visita fiscale Polo Unico

Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.

Decurtazione primi 10 giorni

L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:

  • RPD (per docenti)
  • CIA
  • Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
  • Ore eccedenti se programmate

Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.

Casi pratici

Tizia – Docente 5gg con decurtazione
Tizia, docente primaria, 5gg febbre. Perde RPD primaria €194/5gg × 30 ≈ €32 + CIA €7 + compensi FIS €15. Tabellare e fascia anzianità intatti.
Caia – Supplente per 12gg malattia di Tizia
Caia è docente precaria GPS prima fascia: chiamata per supplenza 12gg per Tizia. Stipendio supplente per 12gg, contratto temporaneo, rientro in graduatoria.
Sempronio – Assistente amministrativo 8 mesi malattia
Sempronio, ATA, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Posto coperto da supplente lunga durata.

Domande frequenti

Qual è il comporto malattia per i docenti?
18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita o licenziamento.
Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
Per i docenti: fino a 10 giorni di assenza la copertura è interna (ore eccedenti retribuite). Oltre 10 giorni, supplenza esterna da graduatorie GPS o III fascia. Tempi di nomina 24-72 ore.
Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
RPD (€194-377/mese a seconda dell’ordine), CIA €42/mese, eventuali compensi FIS, ore eccedenti. Tabellare e fascia anzianità restano interi.
Le supplenze brevi pagano la malattia?
Sì, ai supplenti spettano i diritti contrattuali per il periodo di nomina. Comporto proporzionale alla durata del contratto. Permessi e ferie maturati pro-quota.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.