In sintesi
L'art. 1 del DPR 602/1973 enuncia le tre modalità fondamentali con cui le imposte sui redditi vengono riscosse in Italia: la ritenuta diretta (applicata direttamente dallo Stato sui propri pagamenti), il versamento diretto del contribuente all'esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale, e l'iscrizione nei ruoli. Quest'ultima è la modalità che caratterizza la riscossione coattiva: quando il contribuente non adempie spontaneamente, l'Amministrazione forma il ruolo e affida la riscossione all'Agente della riscossione (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione), che notifica la cartella di pagamento. L'art. 1 ha valore di norma di sistema: definisce il perimetro dell'intero decreto e le tre vie attraverso cui il prelievo fiscale si concretizza materialmente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 DPR 602/1973 — Modalità di riscossione delle imposte
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Art. 1 CAD — Definizioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il DPR 602/1973 nasce come decreto di attuazione della delega fiscale degli anni Settanta e pone le basi del sistema di riscossione delle imposte sui redditi tuttora vigente nel suo impianto fondamentale. L'art. 1 ha funzione classificatoria e sistematica: elenca le tre modalità di riscossione per consentire l'applicazione delle norme successive, ciascuna delle quali disciplina una di queste modalità in dettaglio. La tripartizione riflette le diverse situazioni in cui il debito tributario matura e diviene esigibile.
Analisi e struttura
La ritenuta diretta (lett. a) si applica quando lo Stato è il soggetto erogante: è il caso dei redditi corrisposti dall'Erario ai propri dipendenti, militari, pensionati del pubblico impiego. La ritenuta è operata direttamente dall'Amministrazione senza passare per il concessionario. Il versamento diretto (lett. b) è la via principale per i lavoratori autonomi, le imprese e i sostituti d'imposta: il contribuente versa spontaneamente le somme dovute all'esattoria o alla tesoreria, utilizzando i modelli F24. L'iscrizione nei ruoli (lett. c) è il meccanismo residuale e coattivo: entra in gioco quando le somme non vengono versate spontaneamente o quando emergono maggiori imposte a seguito di liquidazione o accertamento.
Quando si applica
L'art. 1 si applica a tutte le imposte sui redditi disciplinate dal DPR 602/1973. La scelta della modalità di riscossione dipende dalla natura del rapporto tributario e del soggetto passivo. La ritenuta diretta riguarda un perimetro limitato di soggetti. Il versamento diretto è la regola per la grande maggioranza dei contribuenti in fase di adempimento spontaneo. L'iscrizione a ruolo è la risposta dell'Ordinamento all'inadempimento: serve sia per le somme non versate spontaneamente sia per quelle emerse a seguito di controlli.
Confronto e norme correlate
Gli artt. 2, 3 e 3-bis disciplinano nel dettaglio la ritenuta diretta e i versamenti diretti. Gli artt. 10-12 e seguenti regolano la formazione e il contenuto dei ruoli. Il DPR 600/1973 (accertamento) e il D.Lgs. 241/1997 (semplificazioni fiscali, modello F24) completano il quadro normativo entro cui operano le modalità di riscossione elencate dall'art. 1.
Problemi applicativi
La norma, pur di contenuto essenzialmente classificatorio, ha rilievo pratico quando occorre individuare quale modalità di riscossione si applica in un caso concreto: ad esempio, se un debito tributario può essere azzerato tramite compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (che opera sui versamenti diretti) o se deve necessariamente seguire il percorso del ruolo e della cartella. In caso di debiti misti — parte derivante da versamenti omessi e parte da maggiori imposte accertate — le due procedure possono coesistere e si coordinano tramite il meccanismo dell'imputazione dei pagamenti ex art. 31 DPR 602/1973.
Casi pratici
Caso 1: Dipendente pubblico e ritenuta diretta sullo stipendio
Caso 2: Professionista che non versa l'acconto IRPEF
Caso 3: Compensazione che sostituisce il versamento diretto
Domande frequenti
In quanti modi si pagano le imposte sui redditi in Italia?
L'art. 1 DPR 602/1973 prevede tre modalità: ritenuta diretta (lo Stato trattiene l'imposta dai propri pagamenti), versamento diretto (il contribuente paga con F24) e iscrizione a ruolo (via cartella esattoriale, per chi non ha pagato spontaneamente).
Cosa significa che un debito è iscritto a ruolo?
Significa che l'Amministrazione ha formato un elenco ufficiale (il ruolo) che include il tuo debito. Il ruolo è consegnato all'Agente della riscossione, che provvede a notificarti la cartella di pagamento e, se non paghi, ad avviare le procedure esecutive.
La cartella esattoriale arriva sempre?
Arriva quando non hai pagato spontaneamente o quando emergono imposte aggiuntive da controlli. Se paghi puntualmente tramite F24 (versamento diretto), non riceverai alcuna cartella per quelle somme.
Posso oppormi all'iscrizione a ruolo?
Puoi impugnare la cartella di pagamento davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, contestando sia la legittimità del ruolo sia la cartella stessa. In caso di urgenza puoi chiedere anche la sospensione cautelare del pagamento.
Vedi anche