Testo dell'articoloAbrogato
Art. 17 D.P.R. 602/1973 – Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’ articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Riscossione Tributi (DPR 602/1973).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 17 del DPR 602/1973, abrogato dal D.L. 106/2005, fissava i termini di decadenza entro i quali l'ufficio tributario doveva procedere all'iscrizione a ruolo, pena la perdita del diritto di riscuotere le somme. La norma era fondamentale nel sistema della riscossione coattiva, in quanto limitava nel tempo la possibilità dell'Amministrazione di procedere all'iscrizione. Con l'abrogazione del 2005, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo sono stati ridisciplinati e oggi trovano la loro fonte principale nell'art. 25 DPR 602/1973 (termini per la notifica della cartella) e nel DPR 600/1973 (termini di accertamento).Indice dei contenuti
Ratio della norma
La fissazione di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo serviva a garantire certezza giuridica al contribuente: trascorso un certo periodo di tempo, l'Amministrazione perdeva il diritto di iscrivere a ruolo le somme non riscosse, e il contribuente poteva ragionevolmente ritenere chiusa la vicenda tributaria. Il principio della certezza del diritto e dell'affidamento del contribuente imponeva di limitare il potere di iscrizione nel tempo.
Analisi e struttura
L'art. 17 è stato abrogato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106. L'abrogazione è avvenuta nell'ambito di una più ampia riforma della riscossione coattiva che ha spostato il fuoco della tutela del contribuente dalla decadenza per l'iscrizione al ruolo alla decadenza per la notifica della cartella. Nel sistema attuale, i termini rilevanti per il contribuente sono quelli dell'art. 25 DPR 602/1973 (termini di notifica della cartella a pena di decadenza del credito), non quelli dell'abrogato art. 17 (termini per la formazione del ruolo).
Quando si applica
La norma non è più applicabile, essendo stata abrogata nel 2005. Per i ruoli formati prima di quella data, i termini dell'art. 17 avevano ancora rilevanza. Oggi la tutela del contribuente contro le pretese tardive dell'Erario è garantita dai termini di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25 e dai termini di accertamento del DPR 600/1973, che sono perentori e operano come decadenza.
Confronto e norme correlate
L'abrogazione dell'art. 17 ha spostato la tutela del contribuente dall'iscrizione a ruolo alla notifica della cartella: i termini dell'art. 25 (da 2 a 4 anni a seconda del tipo di liquidazione) sono oggi il principale strumento di garanzia contro i ritardi dell'Amministrazione nella riscossione. Il DPR 600/1973 fissa autonomamente i termini di accertamento (5 anni per le dichiarazioni presentate, 7 per quelle omesse), che operano in parallelo con i termini di notifica della cartella.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 17 ha ridotto i meccanismi di tutela del contribuente nella fase di formazione del ruolo. Chi riceve una cartella deve oggi verificare principalmente il rispetto dei termini di notifica ex art. 25, non quelli di iscrizione a ruolo. In dottrina è stato discusso se l'abrogazione dell'art. 17 abbia creato un vuoto normativo per i ruoli formati tardivamente ma notificati tempestivamente: la risposta prevalente è che i termini dell'art. 25 sono sufficienti a garantire la tutela del contribuente, rendendo irrilevante la data di formazione del ruolo.
Casi pratici
Caso 1: Eccezione di decadenza del ruolo nel sistema pre-2005
Caso 2: Sistema post-abrogazione: conta solo la data della cartella
Caso 3: Transizione tra il vecchio e il nuovo sistema
Domande frequenti
Perché l'art. 17 DPR 602/1973 è stato abrogato?
Il D.L. 106/2005 ha eliminato i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, spostando la tutela del contribuente ai termini di notifica della cartella ex art. 25 DPR 602/1973. Il legislatore ha ritenuto sufficiente garantire la tempestività della notifica, senza vincoli aggiuntivi sulla formazione del ruolo.
Come mi difendo oggi dai ruoli formati tardivamente?
Eccependo la decadenza per tardiva notifica della cartella ex art. 25 DPR 602/1973. Se la cartella non ti è stata notificata entro i termini (3-4 anni dalla dichiarazione, 2 anni dalla definitività dell'accertamento), il credito è decaduto e puoi ottenere l'annullamento.
L'art. 17 abrogato vale ancora per i ruoli formati ante-2005?
Sì, per i ruoli formati prima dell'abrogazione e oggetto di contenzioso ancora pendente, i termini dell'art. 17 possono essere ancora rilevanti. Si tratta però di casi ormai molto rari data la risalenza temporale.
I termini di accertamento del DPR 600/1973 si applicano anche all'iscrizione a ruolo?
I termini di accertamento (5 o 7 anni) limitano il potere dell'Agenzia di emettere accertamenti. Una volta emesso tempestivamente l'accertamento, i termini per la notifica della cartella decorrono separatamente ex art. 25. I due sistemi di termini operano in parallelo e si cumulano.