- Se il caricatore consegna merci in quantità inferiore a quella convenuta, deve comunque pagare il nolo intero, detratte le spese risparmiate dal vettore per la mancata caricazione.
- Il comandante può imbarcare merci di terzi per riempire lo spazio rimasto libero, purché — se il contratto riguarda un carico totale — vi sia il consenso del caricatore.
- Il caricatore beneficia del nolo relativo alle merci sostitutive imbarcate dal vettore, fino a concorrenza del nolo originariamente dovuto.
- Le stesse regole si applicano nel caso di mancata caricazione per il viaggio di ritorno in un contratto di andata e ritorno.
- La norma bilancia la tutela del vettore con il vantaggio economico che il caricatore trae dall'eventuale riempimento sostitutivo dello spazio stiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 434 Codice della Navigazione — Caricazione incompleta
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo. Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma e fattispecie
L'art. 434 del Codice della navigazione disciplina l'ipotesi in cui il caricatore non rispetti l'obbligo di consegnare per l'imbarco la totalità delle merci indicate nel contratto, consegnandone invece una quantità inferiore. La norma si pone in continuità con la logica degli artt. 432 e 433 in tema di recesso, ma riguarda una fattispecie parzialmente diversa: non l'abbandono totale del contratto, bensì la sua esecuzione difettosa per difetto quantitativo. Il vettore, che ha organizzato la capacità della stiva in funzione del carico pattuito, subisce un pregiudizio sia per il mancato ricavo sul nolo non percepito, sia per il costo delle risorse stiva non utilizzate. La norma mira a contemperare questi interessi, prevedendo il pagamento del nolo intero con alcune detrazioni e la possibilità di imbarcazioni sostitutive.
Il nolo intero con detrazione delle spese risparmiate
La regola principale è chiara: il caricatore che consegna meno merci di quelle pattuite deve comunque pagare il nolo intero, calcolato sulla quantità originariamente convenuta. A questo importo si applica però una detrazione: le spese che il vettore ha risparmiato per la mancata caricazione, a condizione che tali spese siano comprese nel nolo. La ratio della detrazione è evidente: sarebbe iniquo far pagare al caricatore anche i costi che il vettore non ha in concreto sostenuto perché le merci non sono state caricate. Il riferimento alle sole spese «comprese nel nolo» significa che la detrazione opera solo se il nolo pattuito includeva anche il corrispettivo per le operazioni di caricazione: se le spese di caricazione erano previste come voce separata, già non rientrano nel nolo e quindi non possono essere detratte da esso. L'onere di provare le spese risparmiate è ripartito in base alle regole generali: sarà il caricatore a dover allegare e documentare i costi risparmiati.
L'imbarco di merci sostitutive di terzi
La norma attribuisce al comandante la facoltà — non l'obbligo — di riempire lo spazio rimasto libero con merci di altri caricatori. Questa facoltà ha però un limite importante: se il contratto originario ha per oggetto un carico totale (cioè il noleggio dell'intera capacità della nave), il comandante può imbarcare merci sostitutive solo con il consenso del caricatore. Il consenso è richiesto perché il caricatore che ha noleggiato l'intera nave ha un interesse a che essa non venga utilizzata per trasportare merci di terzi che potrebbero interferire con il proprio carico o con le proprie esigenze commerciali. Nel caso di contratto per carico parziale, invece, non è richiesto il consenso del caricatore inadempiente: il vettore ha già la facoltà di utilizzare lo spazio rimanente con altri carichi.
Il beneficio del nolo sostitutivo per il caricatore
La norma prevede un meccanismo redistributivo a vantaggio del caricatore: se il vettore riesce a imbarcare merci sostitutive per riempire lo spazio rimasto libero, il caricatore originario beneficia del nolo ricavato da queste merci sostitutive, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. In pratica, il nolo percepito per le merci di terzi si porta in detrazione del nolo che il caricatore inadempiente è tenuto a pagare. Questo meccanismo impedisce al vettore di incassare un doppio nolo per il medesimo spazio stiva: ricevere il nolo intero dal caricatore inadempiente e incassare anche il nolo delle merci sostitutive sarebbe un arricchimento ingiustificato. Il beneficio opera fino a concorrenza, il che significa che se il nolo sostitutivo supera quello dovuto dal caricatore, quest'ultimo non riceve alcun rimborso dell'eccedenza: il vantaggio è limitato all'estinzione del suo debito, non a un credito verso il vettore.
Applicazione al contratto di andata e ritorno
L'ultimo comma dell'art. 434 estende le stesse regole al caso del contratto di trasporto stipulato per un viaggio di andata e ritorno in cui il caricatore non imbarchi merci per la tratta di ritorno. Questa previsione è coerente con la struttura del contratto bilaterale: se il caricatore ha pattuito il trasporto per entrambe le tratte, la mancata caricazione per il ritorno equivale a una caricazione incompleta rispetto all'accordo complessivo e va quindi assoggettata alla medesima disciplina. Il vettore che riesce a trovare un carico di ritorno alternativo potrà compensare il nolo ricavato con quello dovuto dal caricatore, secondo la regola generale di cui al comma precedente.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: consegna di merci in quantità ridotta rispetto al contratto
Tizio aveva pattuito il trasporto di 200 tonnellate di granaglie, ma al momento dell'imbarco consegna solo 150 tonnellate. Il vettore esige il nolo sull'intera quantità convenuta di 200 tonnellate, detratte le spese di caricazione effettivamente risparmiate sul quantitativo mancante; il comandante imbarca 50 tonnellate di merci di un terzo nello spazio rimasto libero, e il nolo così incassato viene portato in detrazione di quanto dovuto da Tizio.
Caso 2: Caio: nolo totale e consenso per carico di terzi su nave noleggiata integralmente
Caio ha noleggiato l'intera nave per un carico di marmo, ma al momento della partenza consegna solo il 60% dei blocchi previsti. Il comandante, prima di imbarcare marmo di un'altra impresa per riempire lo spazio, chiede e ottiene il consenso scritto di Caio, che in questo modo riduce la propria esposizione al nolo grazie al nolo sostitutivo incassato.
Caso 3: Sempronio: mancata caricazione nel viaggio di ritorno
Sempronio aveva stipulato un contratto di andata e ritorno per il trasporto di vino alla volta di Rotterdam. All'andata il carico è completo; al ritorno Sempronio non ha merci da imbarcare. In base all'ultimo comma dell'art. 434, è tenuto a pagare il nolo anche per la tratta di ritorno, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le merci di altri caricatori imbarcate sulla rotta del ritorno.
Domande frequenti
Se consegno meno merci del pattuito, devo pagare il nolo intero?
Sì, in linea di principio il nolo intero è dovuto sull'intera quantità convenuta, ma si detraggono le spese che il vettore ha risparmiato per la mancata caricazione, se incluse nel nolo.
Il vettore può imbarcare merci di altri per riempire lo spazio libero?
Sì, il comandante ha questa facoltà. Se però il contratto prevede un carico totale (intera nave), occorre il consenso del caricatore. In caso di carico parziale, il consenso non è richiesto.
Il caricatore inadempiente trae vantaggio dalle merci sostitutive imbarcate dal vettore?
Sì: il nolo incassato per le merci sostitutive si porta in detrazione di quanto dovuto dal caricatore, fino a concorrenza del suo debito. Non può però ottenere un rimborso se il nolo sostitutivo supera il proprio.
La regola si applica anche se non imbarco merci per il viaggio di ritorno?
Sì, l'art. 434 estende espressamente le stesse norme al caso del contratto di andata e ritorno in cui il caricatore non imbarchi merci per la tratta di ritorno.
Qual è la differenza tra caricazione incompleta (art. 434) e recesso ante partenza (art. 432)?
Il recesso ante partenza è un abbandono totale del contratto con pagamento della metà del nolo. La caricazione incompleta è un'esecuzione parziale del contratto: il nolo è dovuto intero (salve detrazioni), ma il viaggio viene comunque effettuato.