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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'equipaggio ha diritto a restare a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto finché non sia soddisfatto dei crediti maturati.
  • Durante la permanenza a bordo, gli arruolati conservano il diritto alla retribuzione contrattuale.
  • Il comandante può ottenere l'autorizzazione allo sbarco pagando la parte non contestata e depositando a garanzia la parte residua presso l'autorità marittima o consolare.
  • Il deposito cauzionale è determinato nella misura e con le modalità stabilite dall'autorità competente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 350 Codice della Navigazione — Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto. Il comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Commento

Il diritto di ritenzione a bordo: natura e fondamento

L'art. 350 del Codice della navigazione riconosce ai componenti dell'equipaggio un diritto di permanenza a bordo che persiste anche oltre la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento. Si tratta di una forma di autotutela legalmente riconosciuta, analoga per funzione — sebbene diversa per struttura — al diritto di ritenzione previsto in via generale dal codice civile (art. 2756 c.c.). La ratio della norma è chiara: il marinaio che ha prestato il proprio lavoro a bordo vanta crediti retributivi che spesso non possono essere riscossi immediatamente, e la possibilità di restare fisicamente sulla nave costituisce la più efficace garanzia della loro soddisfazione. Il diritto marittimo internazionale riconosce del resto da tempo il privilegio del marinaio sui beni della nave (convenzione internazionale sui privilegi marittimi e sull'ipoteca navale, Ginevra 1993, non ancora ratificata universalmente, ma espressione di un principio diffuso).

Presupposti e contenuto del diritto di permanenza

Il diritto a restare a bordo sorge automaticamente al momento della cessazione o della risoluzione del contratto e perdura finché l'arruolato non sia interamente soddisfatto delle somme dovutegli in dipendenza del contratto stesso. Il riferimento all'intera soddisfazione implica che il diritto non possa essere compresso da pagamenti parziali: l'armatore deve liquidare per intero tutti i crediti (retribuzioni, indennità, TFR e quant'altro) per ottenere che l'arruolato abbandoni la nave. Durante l'intera durata della permanenza a bordo, la norma riconosce agli arruolati anche il diritto alla retribuzione corrente stabilita dal contratto: il tempo trascorso a bordo in attesa della liquidazione non è quindi a carico del lavoratore, ma si aggiunge ai crediti che l'armatore dovrà soddisfare.

Il meccanismo di sbarco anticipato: pagamento e deposito cauzionale

Il legislatore ha previsto un meccanismo alternativo per consentire lo sbarco dell'arruolato anche in assenza del pagamento integrale. Il comandante può richiedere all'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco, producendo due effetti: il pagamento immediato della parte non contestata dei crediti e il versamento di un deposito cauzionale presso l'autorità per la parte restante. La misura e le modalità del deposito sono determinate dall'autorità stessa, caso per caso. Questo sistema tutela entrambe le parti: l'armatore evita che una controversia su parte dei crediti blocchi indefinitamente la nave; l'arruolato è garantito dal deposito cauzionale, che costituisce una riserva destinata alla sua soddisfazione una volta definita la controversia.

Rapporto con il privilegio del marinaio sulla nave

Il diritto di permanenza a bordo ex art. 350 si coordina con il privilegio del marinaio riconosciuto dagli artt. 552 e ss. del Codice della navigazione, che attribuisce ai crediti dell'equipaggio un rango prioritario sul ricavato della vendita della nave. Il diritto di rimanere a bordo funge da presidio pratico immediato, mentre il privilegio assicura la tutela nelle procedure esecutive. La combinazione dei due strumenti offre all'arruolato una protezione efficace su un duplice piano: fattuale (la presenza fisica sulla nave) e giuridico-patrimoniale (la prelazione sul ricavato della vendita).

Profili operativi e limiti del diritto

Il diritto di permanenza a bordo non è assoluto: incontra un limite nella necessità che le operazioni nautiche possano proseguire regolarmente. Se la permanenza dell'arruolato a bordo creasse rischi per la sicurezza della nave o ostacoli insuperabili all'operatività, il comandante potrebbe ricorrere all'autorità marittima per ottenere l'autorizzazione allo sbarco con deposito cauzionale. Peraltro, il diritto di permanenza non implica che l'arruolato debba continuare a prestare servizio: egli rimane a bordo come creditore, non come lavoratore, anche se la retribuzione continua a maturare. Questa distinzione è rilevante ai fini della responsabilità per eventuali danni cagionati durante il periodo di permanenza post-contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio rimane a bordo in attesa della liquidazione integrale

Il contratto di arruolamento di Tizio viene risolto in porto, ma l'armatore non dispone della liquidità necessaria per pagare immediatamente le retribuzioni arretrate e il TFR: Tizio esercita il diritto di permanenza a bordo ex art. 350 e, nel frattempo, continua a maturare la retribuzione contrattuale, che si aggiunge al credito già in essere.

Caso 2: Caio: sbarco autorizzato con deposito cauzionale

L'armatore riconosce una parte dei crediti di Caio ma contesta l'entità del TFR: il comandante chiede all'autorità marittima l'autorizzazione allo sbarco, paga immediatamente la parte non contestata e deposita la somma residua a garanzia, consentendo a Caio di sbarcare e all'armatore di riprendere la navigazione.

Caso 3: Sempronio e il privilegio sulla nave in caso di esecuzione forzata

Sempronio esercita il diritto di permanenza a bordo, ma la nave viene nel frattempo pignorata da un creditore ipotecario: i crediti di Sempronio godono del privilegio marittimo ex art. 552 c.nav., che garantisce loro una posizione prioritaria nel riparto del ricavato dell'asta, assicurando comunque la piena soddisfazione del marinaio.

Domande frequenti

Quando sorge il diritto di permanenza a bordo per l'arruolato?

Il diritto sorge automaticamente al momento della cessazione o della risoluzione del contratto e perdura finché l'arruolato non sia interamente soddisfatto dei crediti maturati.

Durante la permanenza a bordo il marinaio ha ancora diritto alla retribuzione?

Sì: per tutto il tempo durante il quale resta a bordo, agli arruolati deve essere corrisposta la retribuzione stabilita dal contratto, che si aggiunge ai crediti pregressi.

Come può l'armatore far sbarcare il marinaio prima di pagare tutto?

Il comandante può chiedere all'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco, pagando la parte non contestata e versando un deposito cauzionale per la parte residua.

Chi determina l'importo del deposito cauzionale?

L'autorità marittima o consolare determina la misura e le modalità del deposito cauzionale caso per caso, tenendo conto dei crediti contestati.

Il diritto di permanenza a bordo è assoluto?

No: incontra limiti nelle esigenze di sicurezza della navigazione. Il comandante può ricorrere all'autorizzazione allo sbarco con deposito se la permanenza ostacola le operazioni nautiche.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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