Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 338 Codice della Navigazione – Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.
Vedi anche
→Art. 337 Codice della Navigazione - Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore→Art. 339 Codice della Navigazione - Indennità per riduzione delle razioni dei viveri→Art. 340 Codice della Navigazione - Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio→Art. 336 Codice della Navigazione - Trattamento dell’arruolato malato o ferito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e ambito applicativo
L'articolo 338 del Codice della navigazione disciplina le variazioni della retribuzione dell'arruolato a viaggio in caso di scostamento dalla durata prevista nel contratto. La retribuzione 'a viaggio' è una forma di compenso determinata in funzione del singolo viaggio, a prescindere dal tempo effettivamente impiegato: l'arruolato percepisce una somma fissa per il compimento di un determinato tragitto, con la conseguenza che la durata del viaggio incide direttamente sul valore economico del compenso. La norma affronta due scenari simmetrici: il prolungamento (viaggio più lungo del previsto) e l'abbreviazione (viaggio più breve del previsto), prevedendo soluzioni differenziate a seconda della causa del mutamento.
Il parametro di riferimento: la durata massima prevedibile
Il diritto all'aumento proporzionale scatta quando il viaggio viene 'protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto'. Il legislatore non fa riferimento a una durata media o tipica, ma alla durata massima prevedibile: ciò implica che le ordinarie variazioni di durata, compatibili con le previsioni delle parti al momento della stipulazione, non danno luogo ad alcun adeguamento. Solo quando il viaggio supera questa soglia massima di prevedibilità l'arruolato acquisisce il diritto al compenso aggiuntivo. La prevedibilità va valutata con riferimento al momento della stipulazione del contratto, tenendo conto delle condizioni meteorologiche stagionali, delle rotte consuete e degli usi della navigazione nella relazione di traffico interessata.
Il prolungamento imputabile all'armatore: pieno aumento proporzionale
Se il prolungamento oltre la durata massima prevedibile è dovuto a causa imputabile all'armatore (ad esempio ritardi nell'approvvigionamento, inefficienze nell'organizzazione del carico, scelte commerciali che allungano la rotta, manutenzione tardiva dei macchinari), l'arruolato ha diritto all'aumento proporzionale pieno. La proporzionalità si calcola dividendo la retribuzione pattuita per la durata del viaggio contrattualmente prevista e moltiplicando il risultato per i giorni di prolungamento eccedenti la soglia massima prevedibile. Questo meccanismo garantisce che l'arruolato riceva un compenso adeguato per il maggior tempo effettivamente prestato a bordo per cause riconducibili alla sfera organizzativa dell'armatore.
Il prolungamento non imputabile all'armatore: riduzione a un terzo
Il comma 1, seconda parte, introduce una significativa modulazione: se il prolungamento è dovuto a causa non imputabile all'armatore (maltempo prolungato, forza maggiore, atti di pirateria, embargo, chiusura di un porto per motivi sanitari o bellici), l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo. Questa riduzione riflette il principio secondo cui il rischio degli eventi imprevedibili non può essere integralmente addossato all'armatore, che in tali circostanze sopporta già costi aggiuntivi significativi (carburante, vettovagliamento, assicurazione) senza alcuna colpa. Al tempo stesso, la norma non azzera il compenso aggiuntivo: l'arruolato riceve comunque un terzo dell'aumento proporzionale, riconoscendo che anche lui sopporta il prolungamento del servizio senza colpa.
Il viaggio più breve: irriducibilità della retribuzione
Il comma 2 risolve il caso simmetrico: se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto, la retribuzione non è soggetta a diminuzione. L'arruolato riceve il compenso pieno anche se il viaggio si conclude prima del termine contrattuale. La ratio è quella di proteggere l'arruolato dal rischio di abbreviazioni decise unilateralmente dall'armatore per motivi commerciali o organizzativi. L'irriducibilità della retribuzione disincentiva l'armatore dal troncare arbitrariamente i viaggi e garantisce all'arruolato la certezza del compenso minimo previsto nel contratto.
Coordinamento con le disposizioni sul contratto di arruolamento
L'articolo 338 si coordina con le norme generali sul contratto di arruolamento a viaggio (artt. 316, 324 e ss. cod. nav.) e con l'art. 334 in tema di flessibilità delle mansioni durante il viaggio. In sede contrattuale, i contratti collettivi marittimi spesso integrano la disciplina codicistica con previsioni più specifiche riguardo ai criteri di calcolo dell'aumento proporzionale e all'elenco delle cause considerate non imputabili all'armatore. Il riferimento alla 'causa non imputabile all'armatore' richiama i principi generali del diritto delle obbligazioni in tema di impossibilità sopravvenuta (art. 1218 c.c.) e di forza maggiore, adattati alle specifiche condizioni della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Prolungamento per causa imputabile all'armatore
Tizio è arruolato a viaggio con retribuzione di 3.000 euro per un viaggio da Genova a Barcellona stimato in 5 giorni. L'armatore decide di aggiungere uno scalo non previsto ad Alghero per caricare ulteriore merce, prolungando il viaggio di 3 giorni. Poiché il prolungamento è imputabile all'armatore, Tizio ha diritto a un aumento proporzionale pari a 3/5 della retribuzione contrattuale, ovvero 1.800 euro aggiuntivi.
Caso 2: Prolungamento per maltempo: riduzione a un terzo
Caio è arruolato su una nave cargo con retribuzione di 5.000 euro a viaggio, stimato in 10 giorni. Una tempesta eccezionale impone una deviazione e un ancoraggio forzato in porto rifugio per 6 giorni oltre la durata massima prevedibile. Poiché il prolungamento non è imputabile all'armatore, Caio ha diritto soltanto a un terzo dell'aumento proporzionale, cioè a 1/3 di 3.000 euro (importo pieno corrispondente ai 6 giorni), ovvero 1.000 euro.
Caso 3: Viaggio più breve del previsto
Sempronio è arruolato per un viaggio da Napoli a Palermo con retribuzione di 800 euro, stimato in 2 giorni. L'armatore decide di non fare scalo a Trapani come previsto e il viaggio si conclude in un solo giorno. Ai sensi dell'art. 338 la retribuzione non è soggetta a diminuzione: Sempronio percepisce i 800 euro pattuiti per intero, indipendentemente dalla minore durata effettiva del viaggio.
Domande frequenti
Se il viaggio dura più del previsto ricevo uno stipendio extra?
Sì, se la retribuzione è determinata a viaggio. Quando il viaggio supera la durata massima prevedibile al momento del contratto, hai diritto a un aumento proporzionale, pieno se la causa è imputabile all'armatore, ridotto a un terzo se non lo è.
Come si calcola l'aumento proporzionale per il prolungamento del viaggio?
Si divide la retribuzione contrattuale per la durata prevista del viaggio e si moltiplica il risultato per i giorni eccedenti la durata massima prevedibile. In caso di causa non imputabile all'armatore, il risultato si riduce a un terzo.
Se il viaggio finisce prima del previsto perdo una parte dello stipendio?
No. L'art. 338 stabilisce espressamente che la retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.
Cosa si intende per durata massima prevedibile al momento del contratto?
E' la stima ragionevole della durata massima del viaggio tenendo conto delle condizioni tipiche della rotta, del periodo dell'anno e degli usi della navigazione. Variazioni ordinarie non superano questa soglia; solo i prolungamenti eccezionali fanno scattare l'integrazione.