In sintesi
- Negli approdi privi di servizio organizzato di imbarco o sbarco, le relative operazioni spettano al vettore.
- Le spese di queste operazioni sono a carico del passeggero, salvo che siano già comprese nel prezzo di passaggio.
- La norma risolve il problema della distribuzione dei costi accessori nei porti minori o in rade non attrezzate.
- Il contratto di passaggio può derogare alla regola legale, includendo le spese nel prezzo forfettario.
- Il vettore ha l'obbligo di eseguire le operazioni, ma il costo ricade sul passeggero in assenza di diversa pattuizione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 407 Codice della Navigazione — Operazioni di imbarco e di sbarco
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e ambito applicativo
L'art. 407 del Codice della navigazione affronta un aspetto pratico ma economicamente rilevante del contratto di passaggio marittimo: la gestione e il costo delle operazioni di imbarco e sbarco in approdi privi di strutture portuali organizzate. La disposizione è coerente con la realtà del traffico marittimo del 1942, caratterizzato da numerosi scali minori — isole, rade, pontili — ove non esisteva (e spesso ancora non esiste) un servizio portuale strutturato di trasferimento passeggeri dalla banchina alla nave e viceversa.
Approdi privi di servizio strutturato
Il presupposto applicativo della norma è l'assenza di un «servizio di imbarco o di sbarco» nel porto di approdo. In tal caso, il codice attribuisce al vettore l'obbligo di eseguire direttamente le operazioni di trasferimento dei passeggeri tra la banchina o la riva e la nave. Tale obbligo rientra nella sfera di responsabilità del vettore, poiché l'incolumità del passeggero durante le fasi di imbarco e sbarco è già presidiata dall'art. 409 cod. nav. (responsabilità per sinistri dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco). Le operazioni tipiche comprendono l'utilizzo di imbarcazioni ausiliarie (lanci, battelli), di biscaglina o di scale di bordo, nonché l'assistenza fisica al passeggero durante le manovre.
Regime delle spese
Sul versante economico, la norma stabilisce che le spese di imbarco e sbarco sono a carico del passeggero «se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio». La regola legale è dunque quella della separazione tra il corrispettivo del trasporto e i costi accessori delle operazioni portuali minori. Tale scelta era razionale in un contesto in cui i vettori strutturavano le tariffe in modo differenziato a seconda degli scali previsti e della presenza o assenza di infrastrutture portuali. Nella contrattazione moderna, le compagnie di navigazione tendono a includere nel prezzo del biglietto tutti i costi accessori del viaggio, sicché la regola supplettiva dell'art. 407 trova applicazione residuale.
Coordinamento con la responsabilità del vettore
La disciplina delle operazioni di imbarco e sbarco si intreccia necessariamente con quella della responsabilità del vettore per i danni alla persona del passeggero. L'art. 409 cod. nav. estende la responsabilità del vettore ai sinistri verificatisi «dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco», indipendentemente dalla questione di chi sostenga il costo delle operazioni. Ne deriva che il vettore, eseguendo le operazioni di cui all'art. 407, resta soggetto alla responsabilità piena dell'art. 409 per eventuali incidenti occorsi al passeggero durante tali manovre. Il costo delle operazioni è un dato economico, non un elemento che modifica il regime di responsabilità.
Profili pratici
Nella prassi, le controversie relative all'art. 407 riguardano principalmente la quantificazione delle spese addebitabili al passeggero e la verifica che tali voci non siano già comprese nel prezzo del biglietto. Nelle piccole isole — si pensi agli arcipelaghi minori toscani, pontini o campani — i servizi di transfer con lancia sono spesso gestiti direttamente dall'ente portuale locale o inclusi nelle tariffe standardizzate, rendendo non operativo il meccanismo dell'addebito separato al passeggero. In assenza di accordo preventivo, la determinazione del costo rimborsabile deve essere ancorata ai prezziari locali o ai costi effettivamente documentati dal vettore.
Casi pratici
Caso 1: Imbarco con lancia su isola minore: Tizio chiede il rimborso
Tizio acquista un biglietto per raggiungere un'isola minore priva di banchina attrezzata. Il vettore lo trasferisce dalla riva alla nave con una lancia e addebita una somma extra. Poiché il biglietto non menzionava l'inclusione di tale costo, Tizio è tenuto a pagare le spese dell'operazione in base all'art. 407 cod. nav.
Caso 2: Spese già incluse nel biglietto: Caio rifiuta l'addebito
Caio acquista un biglietto 'all inclusive' per una tratta con scalo in un porto privo di struttura di sbarco. La compagnia tenta di addebitargli separatamente le spese del servizio lancia. Caio contesta l'addebito dimostrando che la tariffa comprende 'tutte le operazioni accessorie di imbarco e sbarco': ha ragione, perché l'art. 407 opera solo quando il costo non è già compreso nel prezzo.
Caso 3: Sbarco in rada: Sempronio subisce un infortunio
Sempronio viene sbarcato tramite una scaletta di bordo in una rada priva di pontile; durante la discesa scivola e si procura una lesione. Il fatto che le spese dello sbarco fossero a carico suo non modifica il regime di responsabilità: il vettore risponde ai sensi dell'art. 409 cod. nav. per i sinistri occorsi durante le operazioni di sbarco, indipendentemente da chi sostenga i relativi costi.
Domande frequenti
Chi paga le spese di trasferimento dalla riva alla nave quando il porto non è attrezzato?
Le spese sono a carico del passeggero, salvo che il prezzo del biglietto le includa espressamente. Il vettore è comunque obbligato a eseguire le operazioni.
Se mi infortuno durante l'imbarco con la lancia, posso chiedere il risarcimento al vettore?
Sì. La responsabilità del vettore per i sinistri ai passeggeri decorre dall'inizio dell'imbarco (art. 409 cod. nav.), indipendentemente da chi sostenga il costo delle operazioni.
Il vettore può rifiutarsi di eseguire le operazioni di sbarco in un porto privo di strutture?
No. L'art. 407 attribuisce al vettore l'obbligo di eseguire le operazioni di imbarco e sbarco negli approdi privi di servizio organizzato. L'addebitabilità delle spese al passeggero è questione distinta.
Il costo delle operazioni può essere stabilito liberamente dal vettore?
In assenza di contratto, il costo deve essere ancorato ai prezziari locali o alle spese effettivamente sostenute e documentate dal vettore; non può essere determinato arbitrariamente.
Questa norma si applica anche ai traghetti verso la Sardegna o la Sicilia?
L'art. 407 si applica solo negli approdi privi di servizio strutturato di imbarco o sbarco. I porti principali come Genova, Livorno, Palermo o Cagliari dispongono di strutture portuali organizzate, sicché la norma non è operativa in quei contesti.
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