- Le indennità ex art. 358 non sono dovute se la risoluzione avviene per colpa dell'arruolato.
- Sono escluse anche in caso di interdizione del commercio con il luogo di destinazione, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile il viaggio.
- Sono escluse altresì per disarmo per mancanza di traffico (≥ 15 giorni) o per disarmo per riclassifica o grandi riparazioni (≥ 30 giorni).
- In caso di indennità percepita dall'armatore per interdizione o arresto, gli arruolati hanno diritto alle indennità ex art. 358, ma l'importo complessivo per l'equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.
- La norma bilancia la tutela dell'arruolato con il principio per cui eventi esterni e non imputabili all'armatore non possono gravare su quest'ultimo oltre i limiti di legge.
Testo dell'articoloVigente
Art. 359 Codice della Navigazione — Casi di esclusione del diritto a indennità
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le indennità stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene: 1) per colpa dell'arruolato; 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennità corrisposte all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.
Commento
Ratio e funzione sistematica
L'articolo 359 del Codice della navigazione funge da norma di chiusura rispetto al sistema indennitario delineato dall'articolo 358: definisce i casi in cui le indennità previste per la risoluzione del contratto ad iniziativa dell'armatore non sono dovute. La ratio è quella di distinguere le risoluzioni imputabili a una scelta volontaria o colpevole dell'armatore — per cui la tutela dell'arruolato è piena — da quelle determinate da eventi esterni, fortuiti o dipendenti dal comportamento dello stesso arruolato, per i quali la tutela è ridotta o esclusa.
La norma riflette un principio generale del diritto dei contratti: il rischio di eventi impossibili o derivanti da fatto del creditore non può essere traslato integralmente sul debitore. In questo contesto, l'armatore-debitore della retribuzione non può essere gravato dall'obbligo di corrispondere indennità risarcitorie quando la risoluzione è determinata da cause che esulano dalla sua sfera di controllo o dalla sua volontà.
Prima causa di esclusione: colpa dell'arruolato
La prima causa di esclusione è la colpa dell'arruolato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da un comportamento colpevole del marittimo — ad esempio violazione dei doveri di bordo, insubordinazione grave, abbandono del posto — non sorge il diritto alle indennità ex articolo 358. In questo caso, la risoluzione non è un'iniziativa unilaterale dell'armatore nel senso proprio dell'articolo 345, ma una risposta al comportamento inadempiente dell'arruolato.
Va precisato che la 'colpa' rilevante ai fini dell'articolo 359 deve essere una causa diretta della risoluzione, non un comportamento incidentale privo di nesso causale con la cessazione del rapporto. La valutazione della colpa spetta all'autorità giudiziaria in caso di contestazione, con onere della prova a carico dell'armatore che invoca l'esclusione dell'indennità.
Seconda causa di esclusione: impossibilità del viaggio per cause esterne
La seconda causa di esclusione riguarda tre ipotesi di impossibilità del viaggio per ragioni indipendenti dalla volontà dell'armatore: l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione (ad esempio per sanzioni economiche internazionali, embarghi o blocchi portuali), l'arresto della nave (da parte di autorità competenti per sequestro giudiziario, fermo amministrativo o misure di sicurezza), e ogni altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio.
Quest'ultima categoria ha carattere residuale e può ricomprendere eventi bellici, catastrofi naturali, epidemie con chiusura dei porti, o qualunque altro impedimento oggettivo che non sia riconducibile alla negligenza o alla decisione discrezionale dell'armatore. Il requisito è duplice: la causa deve essere non imputabile all'armatore e deve rendere oggettivamente impossibile — non meramente difficoltosa — la navigazione.
Terza causa di esclusione: disarmo della nave
La terza causa di esclusione è il disarmo della nave, che può avvenire per due ragioni distinte. Il disarmo per mancanza di traffico deve durare almeno quindici giorni; il disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni deve durare almeno trenta giorni. I limiti temporali sono stabiliti dalla norma in modo tassativo: un disarmo di durata inferiore non integra la fattispecie di esclusione.
Il disarmo è l'uscita temporanea della nave dall'esercizio, determinata da ragioni tecniche (riparazioni, aggiornamento della classificazione) o economiche (assenza di traffico). Si tratta di un evento inevitabile nel ciclo di vita di una nave mercantile, che il legislatore ha ritenuto non possa sempre dare origine a indennità a favore dell'equipaggio, a condizione che il periodo di inoperatività raggiunga le soglie minime indicate.
Il caso particolare: indennità percepita dall'armatore
Il secondo comma dell'articolo 359 introduce una fattispecie di particolare interesse: se a seguito dell'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o dell'arresto della nave, l'armatore ha ottenuto un'indennità (ad esempio da un assicuratore marittimo, da un fondo di garanzia o a titolo risarcitorio dall'autorità che ha disposto il fermo), gli arruolati recuperano il diritto alle indennità ex articolo 358, ma con un limite: l'importo complessivo corrisposto all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.
Questo meccanismo di partecipazione proporzionale è espressione di un principio di equità: quando l'armatore ha già ricevuto una compensazione economica per l'evento che ha determinato la risoluzione del contratto, sarebbe ingiusto escludere completamente i marittimi dalla relativa tutela economica. Il limite di un terzo è una scelta legislativa di compromesso, che garantisce una quota minima all'equipaggio senza gravare eccessivamente l'armatore oltre l'importo percepito.
Casi pratici
Caso 1: Arruolato licenziato per abbandono del posto: nessuna indennità ex art. 358
Tizio abbandona il proprio posto durante le operazioni di ormeggio, causando danni alla nave; l'armatore risolve il contratto per colpa dell'arruolato ai sensi dell'art. 358, n. 1. Tizio non ha diritto ad alcuna delle indennità previste dall'art. 358, poiché la risoluzione è determinata da sua colpa diretta.
Caso 2: Nave arrestata per sanzioni internazionali: indennità limitata al terzo
Caio è imbarcato su una nave diretta a un porto che viene colpito da un embargo commerciale; la nave viene fermata dalle autorità e l'armatore ottiene un'indennità assicurativa di 90.000 euro. Caio e gli altri otto membri dell'equipaggio hanno diritto alle indennità ex art. 358, ma complessivamente l'importo non può superare 30.000 euro (un terzo di 90.000).
Caso 3: Disarmo per grandi riparazioni di durata superiore a trenta giorni
Sempronio è arruolato su un rimorchiatore che deve essere sottoposto a una revisione completa dei motori per quarantacinque giorni; il contratto viene risolto per disarmo. Non avendo diritto alle indennità ex art. 358 per effetto dell'art. 359, n. 3 (disarmo per grandi riparazioni ≥ 30 giorni), Sempronio percepisce solo l'indennità generale ex art. 352.
Domande frequenti
Le esclusioni dell'art. 359 riguardano tutte le indennità del Codice della navigazione o solo alcune?
Le esclusioni dell'art. 359 si riferiscono specificamente alle indennità previste dall'art. 358 (risoluzione per volontà dell'armatore). L'indennità generale ex art. 352 segue le proprie regole e non è direttamente limitata dall'art. 359.
Quanto deve durare il disarmo per mancanza di traffico per escludere le indennità ex art. 358?
Almeno quindici giorni consecutivi di disarmo per mancanza di traffico. Per il disarmo dovuto a riclassifica della nave o grandi riparazioni il limite minimo è invece di trenta giorni.
Se l'armatore riceve un'indennità assicurativa per l'arresto della nave, gli arruolati hanno ugualmente diritto alle indennità ex art. 358?
Sì, in tal caso gli arruolati riacquistano il diritto alle indennità ex art. 358, ma l'importo complessivo corrisposto all'intero equipaggio non può superare un terzo dell'indennità ottenuta dall'armatore.
Cosa si intende per 'causa non imputabile all'armatore' che esclude le indennità?
Qualsiasi evento esterno che renda oggettivamente impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio senza che l'armatore vi abbia contribuito con negligenza o scelta volontaria: ad esempio eventi bellici, chiusura dei porti per epidemia, catastrofi naturali.
L'arruolato può impugnare la decisione dell'armatore che invoca la propria colpa come causa di esclusione?
Sì: in caso di contestazione, l'onere della prova della colpa grava sull'armatore. L'arruolato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per far valere il proprio diritto alle indennità ex art. 358.
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