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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei giudizi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato (salva la deroga dell'art. 23 c.p.a.).
  • Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è richiesto il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto all'albo speciale cassazionisti).
  • Chi possiede la qualità di avvocato abilitato a difendere davanti al giudice adito può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
  • Il principio di difesa tecnica obbligatoria garantisce il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 Codice del Processo Amministrativo — Patrocinio

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 22 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) apre il Titolo II della Parte II, dedicato alle parti e ai difensori. La norma regola il patrocinio obbligatorio nel processo amministrativo, fissando una regola generale — la necessità dell'avvocato — e le sue modulazioni in ragione del grado di giudizio. La difesa tecnica obbligatoria non è un privilegio della classe forense, ma uno strumento di garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale: la complessità del processo amministrativo, con i suoi termini di decadenza, i rituali del contraddittorio e la varietà delle azioni esperibili, rende necessaria la presenza di un professionista qualificato per assicurare l'effettività della tutela sancita dagli artt. 24 e 113 Cost.

Il patrocinio davanti al TAR

Il primo comma stabilisce che nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato. La regola vale per tutte le tipologie di ricorso — annullamento, silenzio, accesso, risarcimento — e per tutti i gradi incidentali come i procedimenti cautelari e di ottemperanza in primo grado. L'obbligo riguarda sia il ricorrente principale sia le parti resistenti e controinteressate che intendano difendersi attivamente.

L'assenza del patrocinio obbligatorio non è sanabile dalla semplice comparizione in udienza o dal deposito di memorie non sottoscritte da un avvocato: gli atti processuali privi della firma del difensore sono inammissibili. La procura alle liti, disciplinata dall'art. 24 c.p.a., formalizza il mandato difensivo e ne definisce l'estensione, comprendendo di default anche i motivi aggiunti e il ricorso incidentale.

La deroga all'obbligo di patrocinio è espressamente rinviata all'art. 23 c.p.a., che individua alcune materie in cui la parte può stare in giudizio personalmente: accesso documentale, materia elettorale e libera circolazione dei cittadini UE. La ratio di queste eccezioni risiede nella semplicità tipica di tali procedimenti e nell'esigenza di non creare barriere economiche eccessive all'accesso alla giustizia in ambiti che coinvolgono interessi diffusi e diritti fondamentali.

Il ministero dell'avvocato cassazionista davanti al Consiglio di Stato

Il secondo comma introduce una regola più severa per i giudizi davanti al Consiglio di Stato: è richiesto il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, vale a dire iscritto all'albo speciale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e della l. 247/2012 (ordinamento forense). L'albo speciale cassazionisti raggruppa gli avvocati che abbiano superato l'esame abilitante specifico o maturato i requisiti di anzianità professionale previsti dalla normativa vigente.

La ratio della norma è coerente con la natura del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, che ha carattere di giudizio di secondo grado su questioni di diritto di elevata tecnicità. L'appellante che non sia assistito da un avvocato cassazionista vede dichiarato inammissibile il proprio ricorso. La stessa regola si applica ai giudizi proposti direttamente in unico grado davanti al Consiglio di Stato (ad esempio, i ricorsi nelle materie di cui all'art. 135 c.p.a. in primo grado davanti al giudice centrale) e ai giudizi di revocazione e opposizione di terzo dinanzi al medesimo organo.

L'autopatrocinio

Il terzo comma introduce la regola dell'autopatrocinio: la parte o il soggetto che la rappresenta, qualora possieda «la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito», può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. In concreto, un avvocato iscritto all'albo ordinario può difendere sé stesso davanti al TAR; un avvocato iscritto all'albo speciale cassazionisti può difendersi in proprio davanti al Consiglio di Stato. Questa disposizione evita un onere economico irragionevole a carico dei professionisti forensi che si trovino a essere parti di un giudizio amministrativo.

L'autopatrocinio va distinto dalla rappresentanza in senso stretto: la parte-avvocato cumula le qualità di parte e difensore, esercitando i diritti processuali di entrambe. Tale situazione impone una particolare attenzione ai problemi di conflitto di interessi qualora il giudizio abbia anche carattere personale o emotivo per il difensore-parte.

Profili pratici

Sul piano operativo, il difensore nel processo amministrativo deve iscriversi nel registro degli avvocati ammessi al patrocinio davanti al TAR competente e, per il secondo grado, verificare la propria iscrizione all'albo speciale. Nel processo amministrativo telematico (PAT), disciplinato dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, la firma digitale degli atti processuali da parte dell'avvocato è condizione di regolarità formale degli stessi. Il collegamento tra l'obbligo di patrocinio e il PAT è ulteriormente rafforzato dall'art. 25 c.p.a. sul domicilio, che per i processi telematici elimina l'obbligo di domiciliazione fisica nel luogo sede del giudice. La violazione dell'obbligo di patrocinio in un dato grado è vizio insanabile che determina l'inammissibilità dell'atto processuale e, nei casi più gravi, l'improcedibilità del giudizio.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso al TAR senza avvocato: dichiarazione di inammissibilità

Tizio, dipendente comunale, impugna personalmente davanti al TAR il provvedimento di destituzione, depositando un atto scritto di proprio pugno senza l'assistenza di un avvocato. Il giudice, rilevata d'ufficio la violazione dell'art. 22, comma 1, c.p.a., dichiara il ricorso inammissibile per difetto di patrocinio obbligatorio, senza possibilità di sanatoria, con condanna alle spese.

Caso 2: Appello al Consiglio di Stato con avvocato non cassazionista

Caio, soccombente in primo grado su una controversia in materia di appalti, propone appello al Consiglio di Stato affidandosi a un avvocato iscritto solo all'albo ordinario, non a quello speciale cassazionisti. Il Consiglio di Stato rileva il vizio e dichiara inammissibile l'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del TAR sfavorevole a Caio.

Caso 3: Autopatrocinio dell'avvocato cassazionista davanti al Consiglio di Stato

Sempronio, avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, è destinatario di un provvedimento disciplinare del Consiglio Nazionale Forense che lo sospende dall'esercizio della professione. Impugna personalmente il provvedimento davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avvalendosi della facoltà di autopatrocinio prevista dall'art. 22, comma 3, c.p.a., senza dover nominare un ulteriore difensore.

Domande frequenti

Serve sempre un avvocato per fare ricorso al TAR?

In linea generale sì: l'art. 22 c.p.a. rende obbligatorio il patrocinio di avvocato. Le uniche eccezioni riguardano le materie indicate dall'art. 23 c.p.a. (accesso, materia elettorale, libera circolazione dei cittadini UE), dove la parte può stare in giudizio personalmente.

Quale tipo di avvocato è necessario per appellare al Consiglio di Stato?

Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è richiesto un avvocato iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori (albo cassazionisti). Un avvocato iscritto solo all'albo ordinario non è abilitato a difendere davanti a tale organo.

Un avvocato può difendere sé stesso nel processo amministrativo?

Sì. L'art. 22, comma 3, c.p.a. consente l'autopatrocinio: l'avvocato abilitato a difendere davanti al giudice adito può stare in giudizio per proprio conto senza nominare un altro difensore.

Cosa succede se il ricorso viene depositato senza la firma di un avvocato?

Il ricorso è inammissibile. Il difetto di patrocinio obbligatorio è un vizio insanabile che il giudice rileva d'ufficio, comportando la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese.

L'avvocato deve essere domiciliato nella città sede del TAR?

Nei processi soggetti al processo amministrativo telematico (PAT), l'obbligo di domiciliazione fisica nel comune sede del tribunale non si applica (art. 25, comma 1-ter, c.p.a.). Per i processi non telematici residuali rimane la regola del domicilio ex art. 25.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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