Autore: Andrea Marton

  • Art. 11-bis L. 354/1975 – Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

    Art. 11-bis L. 354/1975 – Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

    2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

    3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

  • Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sul gratifica natalizia.

  • NASpI e offerta di lavoro congrua: posso rifiutare?

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Il percettore di NASpI che rifiuta un’offerta di lavoro considerata «congrua» rischia di perdere l’indennità. La congruità dell’offerta si valuta in base alla retribuzione, alla distanza dal domicilio e alla durata della disoccupazione. Non ogni rifiuto è automaticamente sanzionato: occorre che il Centro per l’impiego abbia accertato la congruità.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 150/2015; D.Lgs. 22/2015, art. 11

    Tabella riepilogativa

    Criteri di congruità dell’offerta di lavoro (D.Lgs. 150/2015)
    Criterio Regola indicativa
    Retribuzione Non inferiore al 20% rispetto all’importo della NASpI percepita; non inferiore ai minimi contrattuali del settore
    Distanza dal domicilio Entro 50 km o raggiungibile entro 80 minuti con mezzi pubblici (criteri indicativi, possono variare)
    Tipo di contratto Anche a termine; deve corrispondere alle competenze del lavoratore
    Progressività temporale I criteri si allentano con l’aumentare della durata della disoccupazione
    Valutazione Spetta al Centro per l’impiego nell’ambito del patto di servizio personalizzato

    Cosa si intende per offerta congrua

    Un’offerta di lavoro è considerata «congrua» quando soddisfa una serie di requisiti fissati dal D.Lgs. 150/2015 e dai decreti attuativi: la retribuzione deve essere adeguata (non inferiore di oltre il 20% rispetto all’importo della NASpI), la distanza deve essere raggiungibile, il lavoro deve corrispondere alle competenze professionali del lavoratore. Con il passare dei mesi di disoccupazione, i criteri si fanno progressivamente meno stringenti.

    Le conseguenze del rifiuto

    Il rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua comporta sanzioni graduate: al primo rifiuto può scattare una riduzione dell’indennità; al secondo rifiuto si rischia la decadenza definitiva dalla NASpI. La valutazione è rimessa al Centro per l’impiego competente, che tiene conto delle motivazioni addotte dal lavoratore. Un rifiuto motivato (ad esempio per condizioni di salute o gravi ragioni familiari) può essere giustificato.

    Il patto di servizio personalizzato

    Fin dalla presentazione della DID il lavoratore deve stipulare con il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato, che definisce le azioni di ricerca attiva del lavoro e la disponibilità alle offerte. Il mancato rispetto degli obblighi del patto (partecipazione a corsi, incontri, candidature) può comportare sanzioni anche indipendentemente dal rifiuto di offerte specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – rifiuta un lavoro troppo distante

    Tizio abita a Roma e gli viene proposto un lavoro a Napoli (oltre 200 km): l’offerta supera i criteri di distanza previsti dalla normativa e potrebbe non essere considerata congrua. Tizio può contestarla al Centro per l’impiego prima di un rifiuto formale.

    Caia – rifiuta un contratto a termine di 1 mese

    Caia è in NASpI da 6 mesi; le viene proposto un contratto a termine di 1 mese con retribuzione adeguata e lavoro nel suo settore. Il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato: la NASpI si sospende per la durata del contratto e lei perderebbe il periodo residuo se rifiutasse ingiustificatamente e venisse sanzionata.

    Sempronio – rifiuta per motivi di salute documentati

    Sempronio ha una condizione di salute che lo rende non idoneo a un determinato lavoro fisicamente gravoso. Il rifiuto motivato con certificazione medica può essere giustificato: il Centro per l’impiego valuta il caso e, se la giustificazione è accettata, non applica sanzioni.

    Domande frequenti

    Il rifiuto di un'offerta congrua fa perdere subito la NASpI?

    Non necessariamente. La normativa prevede sanzioni graduate: al primo rifiuto ingiustificato può scattare solo una riduzione; la decadenza è di norma conseguenza di rifiuti reiterati. Il Centro per l’impiego valuta caso per caso.

    Posso rifiutare un lavoro part-time se cerco il full-time?

    Dipende dal patto di servizio e dai criteri di congruità. Se il lavoro part-time soddisfa i requisiti retributivi e professionali, il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato. Discutere sempre con il consulente del Centro per l’impiego prima di rifiutare.

    Dove reclamo se ritengo l'offerta non congrua?

    Al Centro per l’impiego che ha proposto l’offerta, esponendo le motivazioni. Se non si trova accordo, è possibile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato di categoria.

    Il patto di servizio è obbligatorio per tutti i percettori NASpI?

    Sì. Tutti i percettori di NASpI devono stipulare il patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego e rispettarne gli obblighi per mantenere il diritto all’indennità.

    Cosa succede se non mi presento agli appuntamenti al Centro per l'impiego?

    La mancata presentazione senza giustificazione agli incontri previsti dal patto di servizio può comportare sanzioni che vanno dalla riduzione dell’indennità fino alla decadenza, secondo la gradazione prevista dal D.Lgs. 150/2015.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: ferie e festività soppresse

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali riconosce 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati). Le ferie vanno fruite nell’anno solare, con possibilità di rinvio fino al 30 giugno dell’anno successivo. Permessi retribuiti: 15 giorni studio (150h/anno), 3 giorni lutto, 15 giorni matrimonio, 8 giorni esami.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi retribuiti Funzioni Centrali
    Voce Quantità Note
    Ferie annuali 32 gg Comprese 4 festività soppresse
    Permessi studio 150h/anno 3% del personale, no concorso
    Permessi lutto 3 gg per evento Per parenti entro II grado
    Permesso matrimonio 15 gg consecutivi Una volta per ogni matrimonio
    Esami universitari 8 gg/anno Solo giorni della prova
    Donazione sangue 24h per donazione Indennità sostitutiva

    Le 32 giornate annue di ferie

    Il CCNL Funzioni Centrali riconosce 32 giornate retribuite di ferie all’anno, di cui 4 a titolo di festività soppresse (San Giuseppe 19/3, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo 29/6 non festeggiati a Roma).

    Per personale con meno di 3 anni di servizio le giornate sono 30 (di cui 4 festività soppresse). Si passa a 32 dal 4° anno di servizio.

    Programmazione e rinvio delle ferie

    Le ferie vanno programmate entro il 30 aprile di ogni anno e fruite entro il 31 dicembre. È ammesso il rinvio fino al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate.

    Almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nel periodo giugno-settembre (ferie estive). Le ferie non godute oltre il termine massimo si perdono, salvo riconoscimento di indennità sostitutiva nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Permessi retribuiti: studio, lutto, matrimonio

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede diversi permessi retribuiti:

    • 150 ore/anno permesso studio: per laurea/master, riservato al 3% del personale tramite graduatoria
    • 3 giorni lutto: per parenti entro II grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore)
    • 15 giorni matrimonio: consecutivi, una sola volta per ogni matrimonio civile o religioso
    • 8 giorni esami: per universitari, solo le giornate effettive delle prove
    • 24 ore donazione sangue: con indennità sostitutiva tramite AVIS

    Casi pratici

    Tizio – Assistente con 5 anni
    Tizio, assistente al MEF da 5 anni, ha diritto a 32 giorni di ferie/anno. Per il 2026 ha programmato: 14 giorni in agosto + 5 a Natale + 8 sparsi + 5 a luglio. Pieno utilizzo entro 31/12.
    Caia – Funzionaria con permesso studio
    Caia, funzionaria INPS, frequenta master in Diritto Tributario all’Università di Roma. Ha vinto graduatoria permesso studio: 150h/anno per 3 anni. Le usa per lezioni serali e esami.
    Sempronio – Lutto e matrimonio
    Sempronio si è sposato a giugno (15gg permesso) e nello stesso anno ha avuto un lutto per il padre (3gg). Entrambi i permessi retribuiti senza intaccare le ferie.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente del Ministero?
    32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. I primi 3 anni sono 30 giorni di ferie.
    Posso rinviare le ferie all'anno successivo?
    Sì, fino al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Decorso il termine, le ferie non godute si perdono.
    Quanti giorni di permesso per lutto nel pubblico?
    3 giorni per evento, per parenti entro il II grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore). Sono retribuiti e non intaccano le ferie.
    Come funziona il permesso studio?
    150 ore/anno per laurea/master, riservato al 3% del personale dell’amministrazione. La selezione avviene per graduatoria con criteri di anzianità di servizio e merito.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.

  • Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle s

    Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle s

    Art. 168 Ter TUIR – Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. (1) (2)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato puo’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

    2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

    3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.

    4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.

    5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

    6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

    7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

    8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.

    9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

    10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.

    11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.”

    —————

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 14, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

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  • Art. 10 DPR 602/1973 – Definizioni

    Art. 10 DPR 602/1973 – Definizioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «concessionario»: il soggetto cui e’ affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

    b) «ruolo»: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

  • Art. 22 DPR 230/2000 – Ammissione in istituto

    Art. 22 DPR 230/2000 – Ammissione in istituto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

    2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.

    3. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.

    4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità giudiziaria.

    5. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

    6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.

    7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale, nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

  • Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto.

  • CCNL Istruzione e Ricerca: 4 sezioni e profili

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il CCNL Istruzione e Ricerca articola il comparto in 4 sezioni: Scuola statale (docenti + ATA), Università (PTA, no docenti), Ricerca (CNR, INAF, INFN, etc.), AFAM (conservatori, accademie). Ogni sezione ha aree specifiche: nella Scuola i docenti hanno il proprio inquadramento per ordine e grado, gli ATA sono area D-Operatore esperto/Assistente/Funzionario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 (CCNL 2019-2021); negoziato 2022-2024 in apertura
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattività)
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Tabella riepilogativa

    Sezioni e profili CCNL Istruzione e Ricerca
    Sezione Profili principali N. lavoratori
    Scuola docenti Infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno ~700.000
    Scuola ATA Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, DSGA ~200.000
    Università PTA Amministrativi, tecnici, bibliotecari, EP ~60.000
    Ricerca Ricercatori, tecnologi, CTER, operatori CNR/INAF/INFN/ISTAT ~25.000
    AFAM Docenti AFAM, personale amministrativo-tecnico conservatori/accademie ~9.000

    Le quattro sezioni del comparto

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina 4 sezioni distinte con specificità proprie:

    • Scuola statale: docenti (per ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + ATA (Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario)
    • Università: solo PTA (personale tecnico-amministrativo). I docenti universitari sono ordinari/associati/ricercatori, NON contrattualizzati (regime pubblicistico)
    • Ricerca: enti pubblici di ricerca (CNR, INAF, INFN, ISTAT, ENEA, etc.). Ricercatori, tecnologi, CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca)
    • AFAM: conservatori e accademie di belle arti, danza, etc. Docenti AFAM + personale amministrativo-tecnico

    Il personale ATA della scuola

    Il personale ATA è il personale amministrativo-tecnico-ausiliario della scuola statale. Profili:

    • Collaboratore scolastico (ex bidello): pulizie, sorveglianza alunni, supporto docenti
    • Assistente amministrativo: segreterie scolastiche
    • Assistente tecnico: laboratori scientifici, informatici (secondarie superiori)
    • DSGA: Direttore Servizi Generali Amministrativi (capo segreteria)

    Inquadramento per area come Funzioni Locali: Operatori (collaboratori), Operatori esperti (assistenti), Funzionari (DSGA).

    Università: solo PTA, non docenti

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina il personale tecnico-amministrativo dell’università (PTA). I docenti universitari (ordinari, associati, ricercatori) sono in regime di diritto pubblico (L. 240/2010) con stipendi tabellari fissati per decreto MUR.

    I PTA universitari hanno aree analoghe a Funzioni Locali (Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP) con specificità: figura del bibliotecario, tecnico di laboratorio, assistente di ricerca.

    Casi pratici

    Tizio – Docente primaria
    Tizio insegna alla scuola primaria da 12 anni. Inquadrato come docente primaria con fascia stipendiale 9-14 anni. Stipendio €2.025/mese × 13.
    Caia – DSGA scuola superiore
    Caia è DSGA in liceo classico, area Funzionari Scuola. Coordina 12 assistenti amministrativi + 22 collaboratori scolastici. Stipendio €2.480 + indennità DSGA €230.
    Sempronio – CTER al CNR
    Sempronio è CTER (Collaboratore Tecnico Enti Ricerca) al CNR, sezione Ricerca area V. Lavora in laboratorio chimica organica. Stipendio €2.180 + indennità ricerca €180.

    Domande frequenti

    I docenti universitari sono nel CCNL Istruzione e Ricerca?
    No, sono in regime pubblicistico ex L. 240/2010 con stipendi fissati da decreto MUR. Il CCNL Istruzione-Ricerca copre solo il personale tecnico-amministrativo (PTA) universitario.
    Cosa significa ATA?
    Amministrativo Tecnico Ausiliario. È il personale non docente della scuola: collaboratori scolastici (bidelli), assistenti amministrativi (segreteria), assistenti tecnici (laboratori), DSGA (capo segreteria).
    Quanti docenti ci sono in Italia?
    Circa 700.000 docenti di ruolo nella scuola statale (infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + circa 200.000 docenti precari/supplenti. Totale incarichi: ~900.000.
    AFAM cosa è?
    Alta Formazione Artistica e Musicale: conservatori statali, accademie di belle arti, accademie di danza/arte drammatica. Hanno propria sezione contrattuale con docenti e personale tecnico-amministrativo specifico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. 31 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

  • Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.

    2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.

    3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.