Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2708 c.c.: Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

    Art. 2708 c.c.: Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

    Art. 2708 c.c. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

    In vigore dal 19/04/1942

    L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

    Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

  • Articolo 2697 Codice Civile: Onere della prova

    Articolo 2697 Codice Civile: Onere della prova

    Art. 2697 c.c. – Onere della prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

    Spiegazione

    Fissa la regola dell’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

    Come funziona e quando si applica

    È una delle norme cardine del processo civile: distingue i fatti «costitutivi» (a carico di chi agisce) da quelli «estintivi, modificativi o impeditivi» (a carico di chi si difende). Chi non riesce a provare il fatto su cui ha l’onere perde su quel punto.

    Esempio pratico

    Chi chiede la restituzione di un prestito deve provare di averlo erogato; il debitore che afferma di aver già restituito la somma deve provare il pagamento.

    Domande frequenti

    Chi deve provare in una causa?

    Chi fa valere il diritto prova i fatti costitutivi; chi si difende prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697).

    Cosa succede se manca la prova?

    Chi aveva l’onere di provare un fatto e non vi riesce soccombe su quel punto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2698 Codice Civile: Patti relativi all’onere della prova

    Articolo 2698 Codice Civile: Patti relativi all’onere della prova

    Art. 2698 c.c. Patti relativi all’onere della prova

    In vigore dal 19/04/1942

    Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

  • Articolo 2699 Codice Civile: Atto pubblico

    Articolo 2699 Codice Civile: Atto pubblico

    Art. 2699 c.c. Atto pubblico

    In vigore dal 19/04/1942

    L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.

  • Articolo 2700 Codice Civile: Efficacia dell’atto pubblico

    Articolo 2700 Codice Civile: Efficacia dell’atto pubblico

    Art. 2700 c.c. – Efficacia dell’atto pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Spiegazione

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Come funziona e quando si applica

    È il fondamento dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico (ad esempio il rogito notarile): per contestarne il contenuto coperto da fede privilegiata occorre la querela di falso. L’efficacia non copre invece la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti.

    Esempio pratico

    Nel rogito notarile fa piena prova, fino a querela di falso, il fatto che le parti abbiano reso davanti al notaio le dichiarazioni riportate; non che quelle dichiarazioni siano vere.

    Domande frequenti

    Che valore ha un atto pubblico come prova?

    Fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza e di ciò che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico

    Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico

    Art. 2701 c.c. Conversione dell’atto pubblico

    In vigore dal 19/04/1942

    Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

  • Art. 2692 c.c.: Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

    Art. 2692 c.c.: Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

    Art. 2692 c.c. – Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’art. 2654.

    Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’art. 2655 e quelle dell’art. 2656.

  • Art. 2693 c.c.: Trascrizione del pignoramento e del sequestro

    Art. 2693 c.c.: Trascrizione del pignoramento e del sequestro

    Art. 2693 c.c. – Trascrizione del pignoramento e del sequestro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall’art.

    2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

  • Articolo 2694 Codice Civile: Richiamo di altre leggi

    Articolo 2694 Codice Civile: Richiamo di altre leggi

    Art. 2694 c.c. Richiamo di altre leggi

    In vigore dal 19/04/1942

    Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

  • Articolo 2695 Codice Civile: Forme e modalità della trascrizione

    Articolo 2695 Codice Civile: Forme e modalità della trascrizione

    Art. 2695 c.c. – Forme e modalità della trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

    In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

  • Art. 2696 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2696 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2696 c.c. Rinvio

    In vigore dal 19/04/1942

    Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

  • Articolo 2688 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Articolo 2688 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Art. 2688 c.c. – Continuità delle trascrizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.

    Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.