Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 13 DPR 445/2000

    Art. 13 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 163 TUIR: Divieto della doppia imposizione

    Art. 163 TUIR: Divieto della doppia imposizione

    Art. 163 TUIR – Divieto della doppia imposizione (ex art. 127)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. La stessa imposta non puo’ essere applicata piu’ volte in dipendenza
    dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 54 DPR 602/1973 – Intervento dei creditori

    Art. 54 DPR 602/1973 – Intervento dei creditori

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.

    2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

    3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

  • Art. 28 DPR 230/2000 – Espletamento dell’osservazione della personalità

    Art. 28 DPR 230/2000 – Espletamento dell’osservazione della personalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

    2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

    3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

  • Art. 14 D.Lgs. 151/2001 – Controlli prenatali durante il lavoro

    Art. 14 D.Lgs. 151/2001 – Controlli prenatali durante il lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

    2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario degli esami effettuati.

  • Art. 444 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle stallie

    Art. 444 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle stallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

  • Art. 79 DPR 495/1992 – Visibilità dei segnali

    Art. 79 DPR 495/1992 – Visibilità dei segnali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

    2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

    3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Tipi di strade Segnali Segnali Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) m 100 m 150 Altre strade m 50 m 80 Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

    4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo

    83. 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

    6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

    7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

    8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

    9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma

    9. 11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

    12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.

    13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

  • Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 2549, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»

    2. In ogni caso, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 11 DPR 445/2000

    Art. 11 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 32 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale: durata e condizioni

    Art. 32 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale: durata e condizioni

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto a un periodo di congedo di cui al presente articolo denominato «congedo parentale».

    2. Il congedo parentale può essere fruito dal genitore richiedente anche in modo frazionato, con il limite minimo di un giorno lavorativo.

    3. Ferme restando la durata complessiva del congedo parentale di cui al comma 1 e le condizioni di fruizione previste dal presente articolo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di congedo di durata continuativa o frazionata non superiore a tre mesi, non cedibili alla madre.

    4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

    5. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo parentale, della durata complessiva di tre mesi, per il quale è dovuta un’indennità nella misura dell’80 per cento della retribuzione, a condizione che il figlio abbia un’età non superiore a sei anni.

  • Art. 378 Codice della Navigazione – Sublocazione e cessione del contratto

    Art. 378 Codice della Navigazione – Sublocazione e cessione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.

  • Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

    Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti.