Autore: Andrea Marton

  • Il periodo di comporto: cos’è e cosa rischi se lo superi

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Il comporto è il tetto massimo di assenze per malattia tollerato dal datore senza perdere il posto. Superato il comporto, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso e obbligo di pagare TFR e indennità sostitutiva. La durata è fissata dal CCNL.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Comporto: schema riassuntivo
    Aspetto Regola
    Durata Fissata dal CCNL (varia per contratto)
    Tipo di comporto Secco (un unico evento) o per sommatoria (più assenze nell’anno)
    Effetto del superamento Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo
    Preavviso Dovuto (salvo dispensa con indennità sostitutiva)
    Diritti del lavoratore TFR + indennità sostitutiva del preavviso + NASpI

    Comporto secco e comporto per sommatoria

    Il comporto secco riguarda un’unica malattia continuativa: il lavoratore non può essere licenziato finché dura la malattia, ma se questa supera il tetto contrattuale il datore può recedere. Il comporto per sommatoria (o «comporto breve») somma tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo (spesso 12 mesi): superato il totale, il datore può licenziare anche se nessuna singola malattia è lunga. Il CCNL stabilisce quale tipo si applica e la durata.

    Come si contano le assenze

    Di norma si contano i giorni di calendario dal primo certificato, compresi sabato, domenica e festivi se la malattia è continuativa. Alcuni CCNL contano solo i giorni lavorativi. Occorre verificare il proprio contratto. Le ricadute della stessa malattia possono essere conteggiate come un unico evento o separatamente: anche questo dipende dal CCNL (vedi articolo dedicato).

    Cosa succede se superi il comporto

    Il datore deve comunicare per iscritto l’intenzione di recedere. Si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI. Non è invece dovuta l’indennità aggiuntiva prevista per il licenziamento ingiustificato.

    Casi pratici

    Tizio – 180 giorni di malattia oncologica

    Il CCNL di Tizio prevede un comporto secco di 180 giorni. Alla scadenza il datore può recedere; Tizio ha diritto a TFR, preavviso e NASpI. Il licenziamento non è disciplinare.

    Caia – assenze frequenti per patologia cronica

    Caia si assenta più volte l’anno per brevi periodi. Il CCNL prevede un comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi: raggiunto il tetto, anche senza una singola lunga malattia, il datore può licenziarla.

    Sempronio – torna al lavoro prima della scadenza

    Sempronio ha accumulato 150 giorni su un comporto di 180. Rientra in servizio: il contatore si azzera (o si riduce) secondo le regole del CCNL, mettendolo al riparo dal recesso immediato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di comporto ho?

    Dipende dal tuo CCNL. Non esiste un minimo legale unico: puoi trovare la durata nel testo del contratto collettivo applicato, nella lettera di assunzione o chiedendo al sindacato.

    Posso essere licenziato mentre sono malato?

    Non prima del superamento del comporto. Una volta esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere anche se sei ancora in malattia.

    Il licenziamento per superamento del comporto è disciplinare?

    No. Si tratta di un recesso per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a TFR, preavviso (o indennità sostitutiva) e NASpI, ma non alle tutele specifiche del licenziamento disciplinare ingiustificato.

    La malattia durante il preavviso sospende il comporto?

    No. La malattia sopraggiunta durante il preavviso non sospende il termine di preavviso: il rapporto cessa comunque alla scadenza.

    Il datore deve comunicarmi che sto per esaurire il comporto?

    La legge non lo prevede espressamente, ma molti CCNL impongono un obbligo di avviso preventivo. Verifica il tuo contratto e, se non è previsto, monitora autonomamente i giorni accumulati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 L. 194/1978

    Art. 1 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

    L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

    Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

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  • Art. 172 Codice Civile: Riduzione

    Art. 172 Codice Civile: Riduzione

    Art. 172 c.c. [Riduzione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 54 L. 392/1978 – Nullita’ clausola compromissoria

    Art. 54 L. 392/1978 – Nullita’ clausola compromissoria

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    E’ nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.

  • Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

    2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società,

    3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

    4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

    5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

  • Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

  • Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

    3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

    4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 1 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Art. 1 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

    2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.

    3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    4. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. articolo successivo

  • Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.

  • Art. 377 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 377 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

    2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

    3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

  • Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR – Trasformazione eterogenea (ex art. 122)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa’ si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
    b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 170.
    2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli gia’ compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.”

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