Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1268 Codice della Navigazione – Delega provvisoria ai comuni

    Art. 1268 Codice della Navigazione – Delega provvisoria ai comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

    La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 51 DPR 495/1992 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

    Art. 51 DPR 495/1992 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

    2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

    3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

    4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

    5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

    6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

    7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

    8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico – architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

    9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

    10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

    11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

    12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

    13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

    14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

    8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

  • Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 .

  • Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

  • Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

    L’ammontare degli interessi dovuti e’ determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

    I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.

  • Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.

  • Art. 18 L. 354/1975 – Colloqui, corrispondenza e informazione

    Art. 18 L. 354/1975 – Colloqui, corrispondenza e informazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
    I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
    I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
    Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
    L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
    Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
    I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
    Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
    L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
    Salvo quanto disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
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  • Art. 173 TUIR: Scissione di società

    Art. 173 TUIR: Scissione di società

    Art. 173 TUIR – Scissione di società (N.D.R.: ex art.123-bis.)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 6

    “1. La scissione totale o parziale di una societa’ in altre preesistenti o di nuova costituzione non da’ luogo a realizzo ne’ a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa’ scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

    2. Nella determinazione del reddito delle societa’ partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’articolo 2506-ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

    3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

    4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa’ scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta della societa’ scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa’ scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa’ scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

    5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa’ scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa’ beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

    6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa’ scissa si considera gia’ dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa’, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

    7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa’ scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le societa’ beneficiarie.

    8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa’ preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

    a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita’ rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa’ scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

    b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche’ le spese di cui all’articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa’ scissa e delle societa’ beneficiarie; detto criterio e’ altresi’ applicabile alle spese relative a piu’ esercizi e agli accantonamenti.

    9. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della societa’ scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa’ scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa’ scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la societa’ incorporante o risultante dalla fusione.

    10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle societa’ che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis, e 7-ter dell’articolo 172, riferendosi alla societa’ scissa le disposizioni riguardanti le societa’ fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa’ risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2506-ter del codice civile.

    11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e’ regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’articolo 2501-ter, numeri 5)riferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimento e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della societa’ scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

    12. Gli obblighi tributari della societa’ scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa’ scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa’ beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.

    13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa’ scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della societa’ scissa. Se la designazione e’ omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre societa’ beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa’ coobbligate hanno facolta’ di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.

    14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa’ scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa’ scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa’ scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

    15. Nei confronti della societa’ soggetta all’imposta sulle societa’ beneficiaria della scissione di una societa’ non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa’ del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa’ del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 170, considerando a tal fine la societa’ scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

    15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

    15-ter. Alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile , qualora lo scorporo sia in favore di una societa’ beneficiaria di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:(1)

    a) la societa’ scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e quello delle passivita’ oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    b) le attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle societa’ beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa’ scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    c) le attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa’ beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa’ scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo;

    d) se lo scorporo ha ad oggetto:

    1) un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita’ e passivita’ dell’azienda;

    2) partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;

    3) beni, attivita’ o passivita’ che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all’articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

    e) ai fini dell’applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita’ e passivita’ oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa’ scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile;

    f) a seguito della scissione:

    1) le riserve iscritte nel bilancio dell’ultimo esercizio della societa’ scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale;

    2) al patrimonio netto delle societa’ beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5;

    g) Abrogata [nel caso la societa’ scissa sia residente in uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una societa’ residente di nuova costituzione, l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della societa’ scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.](1)

    15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa’ in una societa’ beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita’ o passivita’ che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa’ scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.(1)

    15-ter.2. Nel caso in cui la societa’ scissa sia residente in uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa’ residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:(1)

    a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa’ scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa’ residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa’ scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa’ scissa;(1)

    b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa’ scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa’ residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa’ scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa’ scissa; la societa’ scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e quello delle passivita’ oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile; all’incremento del patrimonio netto della societa’ beneficiaria derivante dalla scissione che non e’ utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d’imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5.(1)

    15-quater. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.”

    __________________

    (1) Le disposizioni modificate dall’articolo 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d’imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse

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  • Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 – Copertura assicurativa obbligatoria rider

    Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 – Copertura assicurativa obbligatoria rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione del suddetto decreto, i soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’assicurazione sono individuati nei committenti di cui all’articolo 47-bis.

    2. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono altresì assicurati contro le malattie in caso di durata dell’incapacità al lavoro superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi di lavoro.

  • Mobilità Funzioni Locali: art. 30 e comando

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    La mobilità è disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 165/2001: passaggio diretto a un’altra amministrazione previo assenso di entrambe. Particolarità Funzioni Locali: mobilità intercomunale (volontaria), mobilità intra-regionale (sanità→comuni), comando fino a 5 anni, distacco per missioni speciali (es. progetti europei, PNRR).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Mobilità Funzioni Locali
    Tipo Durata Effetto
    Mobilità volontaria art.30 Definitiva Cambio amministrazione
    Mobilità d’ufficio Definitiva Per eccedenze
    Comando Fino 5 anni Rapporto originale mantenuto
    Distacco sindacale Per incarico Retribuzione monte ore
    Trasferimento Definitivo dentro ente Sede diversa stesso ente

    Mobilità intercomunale

    I dipendenti Funzioni Locali possono cambiare ente tramite art. 30 D.Lgs. 165/2001:

    1. Avviso di mobilità pubblicato dall’ente di destinazione
    2. Domanda con specifica di area, profilo, anzianità
    3. Assenso ente di provenienza (può essere negato per casi specifici)
    4. Valutazione comparativa per titoli ed esperienza

    Specificità: la mobilità tra Comuni di piccola dimensione è frequente (spesso unioni di Comuni). Mobilità tra Comune e Regione richiede stessa area di inquadramento.

    Comando temporaneo

    Il comando è l’assegnazione temporanea a un’altra amministrazione mantenendo il rapporto originale.

    Pratica frequente Funzioni Locali: Comuni che mandano funzionari ad ANCI (Associazione Comuni), Regioni che mandano dirigenti a Conferenze unificate, etc. Durata fino a 5 anni, stipendio a carico destinazione, anzianità nell’ente originario.

    Trasferimento interno e mobilità d'ufficio

    Dentro lo stesso ente, il dipendente può essere trasferito ad altro ufficio o sede per esigenze organizzative. Il trasferimento d’ufficio (non volontario) richiede:

    • Motivazione organizzativa documentata
    • Comunicazione preventiva al lavoratore
    • Rispetto categorie protette (L. 104, gravide, ecc.)

    La mobilità d’ufficio fuori dall’ente è ammessa solo per eccedenze (es. soppressione di settore). Indennità di trasferimento è prevista per spostamenti oltre 50 km dalla sede precedente.

    Casi pratici

    Tizio – Mobilità Comune piccolo→grande
    Tizio, istruttore Comune 4k abitanti, ha vinto mobilità per Comune 50k abitanti. Stesso area DSS, stipendio invariato base, ma salario accessorio più alto nel nuovo ente.
    Caia – Comando a Regione
    Caia, funzionaria Comune capoluogo, è in comando 2 anni alla Regione per progetto PNRR. Stipendio (più alto in Regione) erogato da Regione. Mantiene posto al Comune.
    Sempronio – Trasferimento intra-comunale
    Sempronio, funzionario Comune metropolitano, viene trasferito dall’ufficio Urbanistica all’ufficio Tributi per esigenze organizzative. Stesso stipendio, nuova mansione. Niente indennità (sede uguale).

    Domande frequenti

    Posso passare da un Comune all'altro?
    Sì, tramite mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001. Serve avviso di mobilità del Comune destinatario, domanda, assenso del Comune di partenza, e valutazione comparativa.
    Posso essere trasferito senza il mio consenso?
    Dentro lo stesso ente sì, con motivazione organizzativa documentata e nel rispetto categorie protette. Fuori ente solo per eccedenze o soppressione di posto.
    Lo stipendio cambia con la mobilità tra Comuni?
    Il tabellare e l’IIS sono identici (CCNL nazionale). Cambiano: indennità di comparto (poco), e soprattutto il salario accessorio decentrato (Fondi diversi per ente).
    Quanto dura un comando?
    Fino a 5 anni, rinnovabili. Lo stipendio è a carico dell’amministrazione di destinazione. L’anzianità di servizio continua nell’ente originario, dove il dipendente può rientrare al termine.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione

    Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione

    Art. 183 c.c. – Esclusione dall’amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.

    Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.

    La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione .