Art. 21 DPR 230/2000 — Servizio di biblioteca
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.
2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società,
3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.
4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.
5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità
- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro