Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società,

3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

In sintesi

  • La direzione deve assicurare ai detenuti e agli internati accesso agevole alla biblioteca dell'istituto, anche tramite accordi con biblioteche pubbliche esterne.
  • La scelta delle pubblicazioni deve rispecchiare il pluralismo culturale della società, evitando selezioni ideologicamente orientate.
  • Il servizio è affidato di regola a un educatore, che si avvale dei rappresentanti dei detenuti - sorteggiati - e di detenuti scrivani retribuiti.
  • È prevista una sala lettura aperta a tutti; lavoratori e studenti possono accedervi anche dopo l'orario di lavoro/studio.
  • La norma attua l'art. 19 L. 354/1975 sull'istruzione e l'art. 27 co. 3 Cost., favorendo lo sviluppo culturale come strumento di rieducazione.
Indice dei contenuti

Il servizio di biblioteca in carcere è molto più di un semplice prestito libri: rappresenta uno dei canali privilegiati attraverso cui l'istituzione penitenziaria adempie all'obbligo costituzionale di favorire la rieducazione del condannato (art. 27 co. 3 Cost.) e al diritto all'istruzione e all'informazione che non si estingue con la carcerazione. L'art. 21 del DPR 230/2000 regola in dettaglio l'organizzazione di questo servizio, bilanciando esigenze di sicurezza, autonomia gestionale e partecipazione attiva dei detenuti stessi.

Il raccordo con la L. 354/1975 e i principi costituzionali

L'art. 21 del regolamento attua l'art. 19 L. 354/1975, che obbliga gli istituti a organizzare corsi di istruzione e a favorire lo sviluppo culturale dei detenuti, nonché l'art. 15 della stessa legge, che individua nell'istruzione uno degli elementi del trattamento rieducativo individualizzato. Sul piano costituzionale, il diritto alla cultura e all'informazione - tutelato dall'art. 21 Cost. nella sua dimensione passiva (diritto di ricevere informazioni) - non è sospendibile per il solo fatto della detenzione. Il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. impone anzi che l'istituzione si adoperi per ridurre le diseguaglianze culturali che spesso caratterizzano la popolazione detenuta, fornendo strumenti di crescita anche a chi non ne ha avuto accesso nella vita libera.

L'accesso alle biblioteche esterne: la logica dell'apertura al territorio

Il primo comma non si limita a prescrivere una biblioteca interna, ma impone alla direzione di attivarsi - «a mezzo di opportune intese» - per consentire ai detenuti di usufruire delle pubblicazioni presenti in biblioteche e centri di lettura pubblici del territorio. Questa previsione è coerente con la filosofia generale del regolamento: il carcere non è un sistema chiuso, ma deve restare in connessione con la comunità esterna. In pratica, le intese possono assumere la forma di accordi con biblioteche comunali o provinciali per il prestito interbibliotecario o per l'invio periodico di libri in conto prestito all'istituto. Non si tratta di un obbligo assoluto, ma di un onere di attivazione che la direzione non può ignorare senza ragione.

Il pluralismo culturale come vincolo nella selezione delle pubblicazioni

Il secondo comma introduce un principio di grande rilevanza pratica: nella scelta di libri e periodici, deve realizzarsi «una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società». Questa formula tutela i detenuti da selezioni ideologicamente omogenee o culturalmente ristrette. In concreto, significa che la biblioteca non può contenere solo testi di un certo orientamento politico, religioso o culturale, ma deve offrire una varietà che rispecchi la composizione della società italiana e, tenuto conto dell'alta presenza di stranieri nelle carceri, anche quella internazionale. La violazione di questo principio - ad esempio attraverso una biblioteca con soli testi di una determinata confessione religiosa - potrebbe essere contestata come lesione del principio di laicità e di uguaglianza.

L'organizzazione del servizio: l'educatore, i rappresentanti e gli scrivani

Il terzo comma affida il servizio di biblioteca «di regola» a un educatore, con ciò ammettendo che, in presenza di carenze di organico, l'incarico possa essere attribuito diversamente. L'educatore non agisce da solo: si avvale dei rappresentanti dei detenuti previsti dall'art. 12 L. 354/1975 - che devono essere sorteggiati secondo le modalità dell'art. 67 del regolamento, nel numero di tre o cinque a seconda della capienza dell'istituto - e di «detenuti scrivani» regolarmente retribuiti. Quest'ultimo elemento è significativo: i detenuti non sono meri destinatari passivi del servizio, ma partecipanti attivi alla sua gestione, con un corrispettivo economico che si inserisce nel quadro del lavoro penitenziario. Le attività dei rappresentanti - tenuta delle pubblicazioni, schedari, distribuzione, iniziative culturali - si svolgono durante il tempo libero, senza interferire con i programmi trattamentali ordinari.

La sala lettura: accesso differenziato e regolamento interno

Il quinto comma prevede l'istituzione di una sala lettura nell'ambito del servizio di biblioteca. L'accesso è aperto a tutti i detenuti e internati; i lavoratori e gli studenti godono di una prerogativa aggiuntiva: possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività lavorativa o di studio, così da non essere costretti a rinunciare all'una o all'altra attività. Le modalità e gli orari di accesso sono demandati al regolamento interno dell'istituto, che costituisce lo strumento flessibile di adattamento alle specificità organizzative di ciascun istituto.

Deficit applicativi e tutela del detenuto

Nella realtà degli istituti italiani, il servizio di biblioteca è spesso gestito in modo discontinuo, con biblioteche poco aggiornate, scarsità di testi in lingua straniera e accesso saltuario alla sala lettura. Il detenuto che lamenti la violazione dell'art. 21 può rivolgersi al magistrato di sorveglianza mediante reclamo ex art. 35 L. 354/1975. La difesa dei diritti culturali in carcere è riconosciuta dalla giurisprudenza di sorveglianza come espressione del diritto fondamentale all'istruzione e all'informazione, non suscettibile di compressione arbitraria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I detenuti hanno diritto ad accedere a Internet tramite il servizio di biblioteca?

L'art. 21 del regolamento non prevede l'accesso a Internet come parte del servizio di biblioteca. L'accesso alla rete è disciplinato da disposizioni specifiche e rimane fortemente limitato per ragioni di sicurezza. Alcune sperimentazioni pilota sono in corso in istituti selezionati, ma non costituiscono ancora un diritto generalizzato.

Un detenuto può essere escluso dalla sala lettura per ragioni disciplinari?

Sì, l'accesso alla sala lettura può essere temporaneamente limitato come conseguenza di un provvedimento disciplinare, purché la misura sia proporzionata e formalmente motivata. Non può però essere trasformata in una sanzione informale o arbitraria: il detenuto ha diritto a conoscere le ragioni dell'esclusione e può impugnarla davanti al magistrato di sorveglianza.

Chi finanzia l'acquisto di nuove pubblicazioni per la biblioteca?

Il finanziamento rientra nel bilancio ordinario dell'istituto penitenziario, gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La Cassa delle ammende può finanziare iniziative culturali, compreso l'arricchimento delle biblioteche. La direzione può anche accettare donazioni di libri da parte di associazioni o privati, purché ne rispetti il principio di pluralismo nella selezione.

I rappresentanti dei detenuti nella biblioteca hanno un mandato a tempo indeterminato?

No. Le modalità di sorteggio e la durata del mandato sono stabilite dal regolamento interno dell'istituto in conformità all'art. 67 del DPR 230/2000, che disciplina in generale la rappresentanza dei detenuti. Il mandato è di norma limitato nel tempo per garantire la rotazione e la partecipazione del maggior numero possibile di detenuti.

Qual è la differenza tra il rappresentante dei detenuti e il detenuto scrivano?

Il rappresentante dei detenuti è sorteggiato tra tutti i presenti nell'istituto e svolge funzioni di partecipazione alla gestione del servizio (distribuzione libri, schedari, iniziative culturali) durante il tempo libero, senza retribuzione aggiuntiva. Il detenuto scrivano è invece assunto per le mansioni di copiatura e catalogazione ed è regolarmente retribuito, rientrando nel quadro del lavoro penitenziario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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