Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 67 DPR 495/1992 – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

    Art. 67 DPR 495/1992 – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

    2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

    3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.

    4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

    5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; e) la durata della concessione; f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

    6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo… che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

  • Art. 5 DPR 602/1973 – Esattoria competente per versamenti diretti (abrogato)

    Art. 5 DPR 602/1973 – Esattoria competente per versamenti diretti (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241, art. 24]

  • Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 32, sono computati ai fini del trattamento pensionistico ed è riconosciuta, per gli stessi periodi, la contribuzione figurativa.

    2. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente alla data di inizio del congedo parentale.

  • Art. 431 Codice della Navigazione – Merci non dichiarate o falsamente indicate

    Art. 431 Codice della Navigazione – Merci non dichiarate o falsamente indicate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

  • Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione della domanda di autorizzazione

    Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione della domanda di autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

    2. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19. Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.

    3. Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4. Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token collegato ad attività faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.

    5. L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’autorità competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’autorità competente interessata. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token collegato ad attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’autorità competente interessata. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti. Tuttavia, l’autorità competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

  • Art. 35 D.Lgs. 81/2015 – Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

    Art. 35 D.Lgs. 81/2015 – Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti.

    2. Il somministratore informa altresì i lavoratori sui rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in cui sono impiegati.

    3. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che tale esercizio possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro con il somministratore.

    4. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore le circostanze di fatto che possono giustificare l’esercizio del potere disciplinare.

    5. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 428 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    Art. 428 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.

  • Jus variandi: quando il datore può cambiarti mansioni

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Il jus variandi è il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore nell’ambito dello stesso livello di inquadramento o per mansioni equivalenti. Dopo la riforma del Jobs Act può anche comportare un passaggio ad un livello inferiore in casi tipici, ma con mantenimento di livello e retribuzione acquisiti.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Jus variandi: limiti e condizioni (art. 2103 c.c.)
    Tipo di modifica Ammessa? Condizioni
    Mansioni dello stesso livello / equivalenti Sì, liberamente Nessuna condizione aggiuntiva
    Mansioni di livello inferiore – riorganizzazione Sì, con limiti Modifica organizzativa documentata; max 1 livello; retribuzione invariata
    Mansioni di livello inferiore – accordo protetto Sì, consensuale Accordo in sede sindacale o DTL; può includere riduzione retributiva
    Mansioni di livello superiore Sì (vedi art. 2103) Diritto alla retribuzione superiore e, dopo il periodo di legge/CCNL, alla promozione

    Cos'è il jus variandi e come funziona

    Il jus variandi è il diritto del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni assegnate al lavoratore. Prima della riforma del Jobs Act era limitato a mansioni «equivalenti» (termine ampiamente dibattuto in giurisprudenza); oggi l’art. 2103 c.c. consente al datore di adibire il lavoratore a tutte le mansioni riconducibili al livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo e a quelle di livello immediatamente superiore o equivalente, senza necessità di consenso.

    Questa facoltà non è illimitata: la modifica deve rispettare la professionalità acquisita e non può sfociare in un demansionamento di fatto.

    Equivalenza delle mansioni: cosa significa

    Con la riforma del 2015 il concetto di equivalenza non è più ancorato alla «equivalenza professionale» del vecchio testo (che aveva generato contenzioso), ma alla categoria contrattuale: rientrano nel jus variandi lecito tutte le mansioni previste per il medesimo livello dalla contrattazione collettiva applicata, anche se di contenuto diverso rispetto a quelle precedenti.

    Rimane in ogni caso vietata l’assegnazione di mansioni che comportino una effettiva dequalificazione professionale grave, anche formalmente collocate nello stesso livello.

    Limiti e tutele del lavoratore

    Quando il datore esercita il jus variandi, il lavoratore deve in linea di massima adeguarsi. Tuttavia:

    • Se il cambio incide sulle condizioni di vita (orari, luogo, impegno fisico) in modo significativo, può aprirsi un tema di modifica indiretta del contratto;
    • Se è esercitato in modo ritorsivo o discriminatorio (ad esempio dopo aver esercitato un diritto sindacale), può essere impugnato come atto illegittimo;
    • Il lavoratore può in ogni caso contestare per iscritto la modifica se la ritiene lesiva della propria professionalità.

    Casi pratici

    Tizio – spostato da ufficio vendite ad assistenza clienti, stesso livello

    Tizio è impiegato 3° livello CCNL Commercio addetto alle vendite. L’azienda lo sposta all’assistenza post-vendita, che il CCNL colloca nello stesso livello. Il jus variandi è legittimo: Tizio deve accettare, anche se le mansioni sono diverse. Può contestare solo se la modifica nasconde una dequalificazione professionale sostanziale.

    Caia – modifica a seguito di riorganizzazione documentata

    L’azienda di Caia ristruttura un reparto e sopprime la sua posizione di coordinatrice. La inserisce in una mansione di un livello inferiore, documentando la riorganizzazione in una comunicazione scritta. Caia mantiene il suo livello e la retribuzione precedente. La modifica è lecita ai sensi dell’art. 2103 c.c. riformato.

    Sempronio – cambio mansioni ritorsivo dopo denuncia all'ITL

    Dopo che Sempronio ha segnalato irregolarità all’Ispettorato, il datore lo sposta a mansioni marginali. Sempronio contesta che si tratta di un atto ritorsivo: il giudice del lavoro, verificata la correlazione temporale, annulla il provvedimento datoriale e ordina il ripristino delle mansioni originarie.

    Domande frequenti

    Il datore può spostarmi a mansioni completamente diverse senza il mio consenso?

    Sì, se le nuove mansioni rientrano nello stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL. Non è necessario il consenso del lavoratore per le modifiche nell’ambito dello stesso livello.

    Ho diritto a un preavviso prima del cambio mansioni?

    La legge non prevede un preavviso obbligatorio per il cambio di mansioni equivalenti. Tuttavia, per correttezza e buona fede, molti CCNL prevedono forme di comunicazione preventiva.

    Il cambio di mansioni può ridurre il mio stipendio?

    No, nell’ambito del jus variandi ordinario (mansioni equivalenti o inferiori per riorganizzazione) la retribuzione non può essere ridotta. Solo un accordo individuale in sede protetta può prevedere una riduzione retributiva.

    Il cambio mansioni può essere impugnato?

    Sì, se è pretestuoso, ritorsivo, discriminatorio o comporta una effettiva dequalificazione professionale. Il lavoratore deve contestarlo per iscritto tempestivamente.

    Cosa succede se rifiuto il cambio mansioni legittimo?

    Il rifiuto ingiustificato di una modifica legittima può configurare inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, giustificare un provvedimento disciplinare fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 194/1978

    Art. 2 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

    a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

    b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

    c) attuando direttamente o proponendo all’ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

    d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.

    I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

    La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

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  • Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 – Protezione dati personali rider

    Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 – Protezione dati personali rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

    2. I sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso nonché dell’erogazione, della gestione, della limitazione o della cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.

  • Art. 179 Codice Civile: Beni personali

    Art. 179 Codice Civile: Beni personali

    Art. 179 c.c. Beni personali

    In vigore

    Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

  • Art. 28-bis DPR 602/1973 – Pagamento imposte mediante cessione beni culturali

    Art. 28-bis DPR 602/1973 – Pagamento imposte mediante cessione beni culturali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonche’ le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

    La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

    Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

    La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

    L’interessato puo’ revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi.