Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 Reg. (UE) 2022/2065 – Ordini di contrastare i contenuti illegali

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a) l'ordine contiene gli elementi seguenti: i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione; iii) informazioni per identificare l'autorità emittente; iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini; i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione; iii) informazioni per identificare l'autorità emittente; iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione;

iii) informazioni per identificare l'autorità emittente;

iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari;

v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c) l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al destinatario del servizio comprendono la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, conformemente al paragrafo 2.

6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

In sintesi

  • Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono emettere ordini vincolanti ai prestatori di servizi intermediari per rimuovere o disabilitare l'accesso a specifici contenuti illegali.
  • L'ordine deve rispettare requisiti formali precisi: base giuridica, motivazione, identificazione dell'autorità emittente, URL o coordinate esatte del contenuto e indicazione dei mezzi di ricorso.
  • L'ambito territoriale dell'ordine deve essere limitato a quanto strettamente necessario e non può avere portata globale indiscriminata.
  • Il prestatore deve informare senza indebito ritardo l'autorità emittente del seguito dato all'ordine e, al momento dell'esecuzione, notificare il destinatario del servizio con motivazione e indicazione dei ricorsi disponibili.
  • Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro riceve copia dell'ordine e la trasmette agli altri coordinatori tramite il sistema europeo di cooperazione.
  • L'articolo lascia impregiudicato il diritto civile e penale processuale nazionale.
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La funzione dell'articolo 9 nel sistema DSA

L'articolo 9 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina il meccanismo mediante il quale le autorità pubbliche degli Stati membri possono imporre ai prestatori di servizi intermediari - siano essi fornitori di semplice accesso (mere conduit), servizi di caching, servizi di hosting, piattaforme online o motori di ricerca - l'obbligo di rimuovere o rendere inaccessibili specifici contenuti illegali. Si tratta di uno strumento verticale di enforcement pubblico, distinto dalla procedura orizzontale di «notice and action» attivabile dai privati ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento.

La disposizione si inscrive nel quadro più ampio del «dovere di diligenza» che il DSA pone a carico dei prestatori: non esiste nel regolamento un obbligo generale di sorveglianza preventiva sui contenuti (art. 8 DSA), ma l'intermediario è tenuto a reagire prontamente a ordini formali delle autorità competenti. L'articolo 9 stabilisce le garanzie minime affinché questi ordini rispettino i diritti fondamentali dei prestatori e degli utenti, in particolare la libertà di espressione e il diritto a un ricorso effettivo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Destinatari: tutti i prestatori di servizi intermediari

A differenza di molti altri articoli del DSA, che pongono obblighi specifici soltanto sulle piattaforme online o sulle piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP), l'articolo 9 si applica indistintamente a tutti i prestatori di servizi intermediari. Questo significa che anche un piccolo provider di connettività a internet (mere conduit) o un servizio di caching - che in linea di principio godono di un regime di esenzione di responsabilità più favorevole rispetto agli host provider - devono adempiere agli ordini che rispettano i requisiti formali previsti dal paragrafo 2.

La portata trasversale è coerente con la ratio della norma: l'ordine dell'autorità competente ha natura imperativa e deve essere eseguito indipendentemente dalla categoria di prestatore coinvolta. Ciò che varia è la modalità concreta di adempimento: un mere conduit che riceve un ordine di oscuramento di un sito potrà agire sul blocco dell'accesso a livello di routing o di DNS, mentre un hosting provider agirà sulla rimozione del file o della pagina.

I requisiti formali dell'ordine: un elenco tassativo

Il cuore operativo dell'articolo 9 è il paragrafo 2, che elenca le condizioni che ogni ordine deve soddisfare. L'elenco non è meramente indicativo: si tratta di requisiti minimi vincolanti che il prestatore può verificare prima di dare esecuzione. Un ordine che non li rispetti non deve essere eseguito, e il prestatore che si rifiuta di adempiere a un ordine formalmente carente non incorre in responsabilità.

I requisiti sono i seguenti. In primo luogo, l'ordine deve contenere il riferimento alla base giuridica - norma dell'Unione o norma nazionale conforme al diritto dell'Unione - che legittima il provvedimento. In secondo luogo, deve indicare la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, richiamando specifiche disposizioni normative: non è sufficiente una generica affermazione di illiceità. In terzo luogo, occorrono informazioni per identificare l'autorità emittente. In quarto luogo, devono essere forniti elementi sufficienti a individuare e localizzare i contenuti - tipicamente uno o più URL esatti - affinché il prestatore non sia costretto a operare ricerche autonome che lo esporrebbero a una sorveglianza attiva vietata dall'articolo 8. In quinto luogo, l'ordine deve indicare i meccanismi di ricorso disponibili sia per il prestatore sia per il destinatario del servizio che ha fornito i contenuti. Infine, qualora rilevante, deve precisare a quale autorità devono essere trasmesse le informazioni sul seguito dato all'ordine.

Accanto ai requisiti di contenuto, il paragrafo 2 impone un limite territoriale esplicito: l'ordine deve limitarsi «a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo». Questo principio di proporzionalità territoriale è di grande rilevanza pratica: un'autorità nazionale non può legittimamente ordinare a un prestatore di rimuovere un contenuto in tutto il mondo o in tutti i Paesi dell'Unione, a meno che non vi siano ragioni specifiche che lo giustifichino alla luce delle norme internazionali applicabili. Il fornitore del servizio è quindi autorizzato a ridurre la portata di un ordine sproporzionato senza attendere un formale annullamento giurisdizionale.

Il paragrafo 2 stabilisce anche un requisito linguistico: l'ordine deve essere trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, oppure in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata bilateralmente. Se redatto in una lingua diversa, deve essere accompagnato almeno dalla traduzione degli elementi essenziali indicati alle lettere a) e b).

Il flusso informativo verso il coordinatore dei servizi digitali

I paragrafi 3 e 4 introducono un meccanismo di trasparenza istituzionale. L'autorità che emette l'ordine - o l'autorità specificata nell'ordine - deve trasmettere al coordinatore dei servizi digitali del proprio Stato membro tanto l'ordine quanto le informazioni ricevute dal prestatore sul seguito dato. Il coordinatore, a sua volta, invia senza indebito ritardo una copia dell'ordine a tutti gli altri coordinatori degli Stati membri tramite il sistema elettronico di cooperazione di cui all'articolo 85.

Questo circuito informativo risponde a due esigenze. Da un lato, consente una vigilanza centralizzata sulla qualità e sulla coerenza degli ordini emessi a livello nazionale, evitando che pratiche nazionali divergenti frammentino il mercato unico digitale. Dall'altro, permette di rilevare eventuali abusi o ordini sistematicamente deficitari, consentendo alla Commissione o al Comitato europeo per i servizi digitali di intervenire. In prospettiva, l'accumulo di questi dati potrà alimentare relazioni sulla trasparenza comparabili a quelle già previste per le piattaforme online (art. 24 DSA).

La notifica al destinatario del servizio e i diritti di difesa

Il paragrafo 5 impone al prestatore di informare il destinatario del servizio - ossia l'utente che ha caricato o diffuso i contenuti - dell'ordine ricevuto e del seguito dato. Questa notifica deve avvenire «al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine», salvo che l'ordine stesso indichi un momento diverso. Le informazioni da fornire comprendono la motivazione dell'ordine, le possibilità di ricorso esistenti e una descrizione del suo ambito territoriale.

La norma tutela il diritto di difesa del destinatario, che altrimenti potrebbe non sapere per quale ragione il suo contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile. Il rinvio alle «possibilità di ricorso» include sia i ricorsi amministrativi sia quelli giurisdizionali, a seconda di quanto previsto dal diritto nazionale. La disposizione non si applica - come precisa il tenore letterale - quando l'ordine stesso ne esclude la notifica immediata, circostanza che può verificarsi nelle indagini penali in cui la divulgazione comprometterebbe l'efficacia delle misure investigative.

Coordinamento con il diritto processuale nazionale

Il paragrafo 6 stabilisce una clausola di salvaguardia: l'articolo 9 non pregiudica il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale. Questa precisazione è importante per i sistemi in cui gli ordini di rimozione di contenuti illegali si innestano in procedimenti penali o cautelari già in corso. Il prestatore che riceve un ordine conforme ai requisiti dell'articolo 9 non è tenuto a verificare se esistano procedimenti paralleli né a subordinare l'esecuzione alla loro conclusione.

Il coordinamento con il diritto nazionale è tuttavia bidirezionale: le condizioni formali imposte dal paragrafo 2 si sovrappongono ai requisiti nazionali, nel senso che l'ordine nazionale deve soddisfare entrambi i livelli per essere legittimamente eseguito. Se un'autorità nazionale emette un ordine formalmente valido alla luce del diritto interno ma privo di uno o più degli elementi richiesti dall'articolo 9 DSA, il prestatore stabilito in un altro Stato membro non è tenuto a darvi esecuzione.

Distinzione dall'articolo 10 e dagli ordini di fornire informazioni

L'articolo 9 si occupa degli ordini di rimozione di contenuti; l'articolo 10, simmetrico, disciplina gli ordini di fornire informazioni alle autorità, imponendo requisiti formali analoghi. I due meccanismi sono distinti e non possono essere confusi: un ordine di fornire informazioni non può essere usato per ottenere indirettamente la rimozione di contenuti, né viceversa. La distinzione è rilevante per i prestatori che devono classificare correttamente il provvedimento ricevuto e applicare la procedura appropriata.

Entrambi gli articoli si distinguono dall'ingiunzione inibitoria di cui all'articolo 9 della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), che il DSA abroga con effetto dal 17 febbraio 2024 nella misura in cui copre lo stesso ambito materiale. Il passaggio dal regime della direttiva a quello del regolamento introduce requisiti formali più stringenti e un raccordo istituzionale obbligatorio con i coordinatori dei servizi digitali che in precedenza non esisteva.

Sanzioni e vigilanza

L'articolo 9 non prevede sanzioni proprie per i prestatori che non adempiono agli ordini: la responsabilità per inottemperanza è disciplinata dal diritto nazionale, fermi restando i principi di effettività e proporzionalità del diritto dell'Unione. Tuttavia, il mancato rispetto reiterato di ordini legittimi potrebbe rilevare ai fini della valutazione della diligenza del prestatore nell'ambito del più ampio sistema di vigilanza del DSA, con potenziali ricadute sullo status di esenzione da responsabilità previsto dagli articoli 4-6.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore è l'autorità primariamente competente a vigilare sull'applicazione del DSA in capo a quel prestatore. In caso di VLOP o VLOSE, la Commissione europea può esercitare poteri di vigilanza diretta a norma del capo IV, sezioni 4 e 5 del regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un prestatore può rifiutarsi di eseguire un ordine di rimozione?

Sì, se l'ordine non rispetta i requisiti formali tassativi dell'articolo 9, paragrafo 2 DSA: mancanza di base giuridica, assenza di motivazione specifica, URL non identificati o indicazione dei ricorsi omessa. In tal caso il prestatore non incorre in responsabilità per inadempimento e deve comunicare per iscritto all'autorità emittente le ragioni del rifiuto.

Qual è il termine per eseguire l'ordine e notificare l'utente?

Il DSA non fissa un termine unico: l'ordine deve essere eseguito "senza indebito ritardo" e la notifica all'utente deve avvenire "al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine", salvo diversa indicazione dell'autorità emittente (ad esempio per esigenze investigative penali).

L'articolo 9 DSA si applica anche ai social network e ai marketplace?

Sì. L'articolo 9 si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari, senza distinzione di categoria: mere conduit, caching, hosting, piattaforme online (inclusi social network e marketplace) e motori di ricerca. Piattaforme di dimensioni molto grandi (VLOP) rimangono soggette anche agli obblighi aggiuntivi del capo III, sezione 5 del DSA.

Un'autorità nazionale può ordinare la rimozione mondiale di un contenuto?

No, salvo casi eccezionali giustificati dal diritto dell'Unione o dai principi generali del diritto internazionale. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) impone che l'ambito territoriale sia limitato a quanto strettamente necessario. Un ordine a portata globale indiscriminata non rispetta questo requisito e il prestatore può circoscrivere l'esecuzione al territorio indicato o all'Unione europea.

Cosa succede se il prestatore ha sede in un Paese diverso dall'autorità emittente?

L'ordine deve essere trasmesso nel punto di contatto elettronico designato dal prestatore ai sensi dell'articolo 11 DSA e rispettare i requisiti linguistici previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera c). Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore riceverà copia dell'ordine e coordinerà con il coordinatore dello Stato che lo ha emesso.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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