Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

In sintesi

  • I prestatori di servizi intermediari che svolgono indagini volontarie in buona fede per individuare contenuti illegali non perdono per questo l'esenzione di responsabilità prevista dagli articoli 4, 5 e 6 del DSA.
  • La norma tutela anche chi adotta misure necessarie per conformarsi agli obblighi di legge, sia di diritto UE che nazionale compatibile con il diritto UE.
  • L'articolo 7 supera il tradizionale timore dei prestatori di essere «attivati» dalla conoscenza del contenuto: l'indagine proattiva non equivale a «conoscenza effettiva» ai fini dell'esenzione.
  • Il regime vale per le categorie di mere conduit, caching e hosting richiamate negli articoli 4-6, purché l'indagine sia condotta in modo diligente.
  • L'articolo rafforza l'obiettivo del DSA di incentivare comportamenti responsabili dei prestatori senza disincentivare la moderazione volontaria dei contenuti illeciti.
Indice dei contenuti

Il problema che l'articolo 7 risolve: il «paradosso della moderazione»

Prima dell'entrata in vigore del DSA (applicazione piena dal 17 febbraio 2024), molti prestatori di servizi intermediari temevano che intraprendere attività di monitoraggio volontario dei propri contenuti potesse esporli a responsabilità: nel momento in cui un hosting provider o una piattaforma avesse «scoperto» un contenuto illecito grazie a proprie indagini interne, avrebbe acquisito la «conoscenza effettiva» che, secondo il previgente regime della Direttiva e-commerce (2000/31/CE), faceva scattare l'obbligo di rimozione a pena di perdita dell'esenzione. Il risultato paradossale era che conveniva non cercare i problemi, per non doverli risolvere.

L'articolo 7 del DSA taglia il nodo in modo netto: il prestatore che svolge, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa - oppure adotta misure per conformarsi agli obblighi normativi - non perde per questo il beneficio delle esenzioni di responsabilità previste dagli articoli 4 (mere conduit), 5 (caching) e 6 (hosting). La norma costituisce dunque un presidio essenziale a favore della moderazione proattiva.

Ambito soggettivo: quali prestatori ne beneficiano

L'articolo 7 si applica a tutti i prestatori coperti dalle esenzioni degli articoli 4, 5 e 6, ovvero:

  • Mere conduit (art. 4): operatori di rete e fornitori di accesso a internet che si limitano a trasmettere informazioni o a fornire accesso a una rete di comunicazione, senza selezionare, modificare o conservare i contenuti trasmessi se non per il tempo tecnico necessario.
  • Caching (art. 5): prestatori che conservano automaticamente e temporaneamente informazioni trasmesse da altri, al fine di rendere più efficiente la trasmissione verso altri destinatari, senza intervenire sul contenuto.
  • Hosting (art. 6): prestatori che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio, a richiesta di questi, come avviene nei servizi di cloud, piattaforme di condivisione video, social network, marketplace e simili.

Per le piattaforme online, i motori di ricerca online e - con ancora maggiori obblighi - le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOP e VLOSE, con oltre 45 milioni di utenti UE attivi mensili), l'incentivo a svolgere indagini proattive è ulteriormente rafforzato dagli obblighi di dovere di diligenza graduati previsti nelle sezioni successive del Regolamento.

Il requisito di «buona fede e diligenza»

La disposizione non garantisce un'immunità incondizionata: l'esenzione rimane integra solo a condizione che le indagini siano condotte «in buona fede e in modo diligente». Si tratta di una clausola di controllo che impedisce usi strumentali: un prestatore non potrebbe, ad esempio, fingere di svolgere indagini volontarie per giustificare comportamenti arbitrari o discriminatori nella rimozione di contenuti leciti. La buona fede implica che l'obiettivo genuino dell'indagine sia l'individuazione di contenuti o comportamenti illeciti, non la censura di contenuti sgraditi o la tutela di interessi commerciali travestita da moderazione.

Il requisito di diligenza richiama invece lo standard di cura adeguato al settore e alle capacità del prestatore: una grande piattaforma è tenuta a un livello di diligenza più elevato rispetto a un piccolo provider di hosting, in linea con il principio di proporzionalità che permea l'intero DSA.

Coordinamento con l'assenza di obbligo generale di sorveglianza

L'articolo 7 va letto in combinato con l'articolo 8 del DSA, che ribadisce - in continuità con la Direttiva e-commerce - il divieto di imporre ai prestatori di servizi intermediari un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. In questo quadro, l'articolo 7 chiarisce che le indagini «volontarie» sono una facoltà, non un obbligo: chi le esercita è protetto, chi non le esercita non viola per questo il Regolamento (salvo gli obblighi specifici applicabili alle VLOP e VLOSE in materia di gestione dei rischi sistemici).

Questa impostazione riflette una scelta di politica legislativa consapevole: obbligare tutti i prestatori a monitorare proattivamente l'intero flusso di contenuti comprometterebbe la libertà di espressione, creerebbe oneri sproporzionati per gli operatori minori e aprirebbe la strada a forme di sorveglianza di massa. Viceversa, incentivare le indagini volontarie senza penalizzare chi le esercita consente di migliorare la qualità dell'ambiente online pur nel rispetto dei diritti fondamentali.

Relazione con gli obblighi di conformità normativa

La seconda parte dell'articolo 7 estende la protezione anche alle misure adottate per conformarsi alle «prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento». Questa previsione è particolarmente rilevante per i prestatori che operano in contesti nazionali con normative settoriali stringenti (ad esempio in materia di tutela della proprietà intellettuale, contrasto alla pedopornografia, o disinformazione) e che adottano strumenti tecnici - come filtri automatizzati, sistemi di riconoscimento delle impronte digitali o algoritmi di segnalazione - per rispettarle.

In tali casi, l'adozione di questi strumenti non trasforma il prestatore in un «editore» responsabile dei contenuti: l'esenzione rimane ferma perché l'attività di controllo deriva dall'adempimento di un obbligo giuridico esterno, non da una scelta editoriale autonoma. Questo punto è cruciale, ad esempio, per le piattaforme che implementano sistemi di rilevamento di materiale pedopornografico in attuazione del Regolamento (UE) 2021/1232 o sistemi di tutela del diritto d'autore imposti dalla Direttiva 2019/790.

Implicazioni pratiche per i prestatori

Dal punto di vista operativo, l'articolo 7 suggerisce ai prestatori di dotarsi di procedure interne documentate per le indagini volontarie: non tanto perché la documentazione sia richiesta dalla norma, quanto perché essa costituisce la prova della buona fede e della diligenza in caso di contestazione. Un prestatore che possa dimostrare di aver adottato protocolli sistematici - ad esempio report periodici di revisione dei contenuti, audit algoritmici, o processi di escalation - sarà meglio posizionato per difendere la propria esenzione di responsabilità di fronte al coordinatore dei servizi digitali o alla Commissione.

In definitiva, l'articolo 7 trasforma la moderazione proattiva da rischio giuridico in vantaggio competitivo e di reputazione: i prestatori che investono nella qualità dell'ambiente della loro piattaforma ottengono una protezione giuridica rafforzata, mentre quelli che adottano un approccio passivo rimangono esposti alle conseguenze di qualsiasi contenuto illecito di cui vengano a conoscenza per vie ordinarie.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se scopro un contenuto illecito svolgendo indagini volontarie, perdo l'esenzione di responsabilità?

No. L'articolo 7 del DSA chiarisce espressamente che il prestatore che svolge indagini volontarie in buona fede e in modo diligente non perde per questo le esenzioni previste dagli articoli 4 (mere conduit), 5 (caching) e 6 (hosting). La conoscenza del contenuto derivante dall'indagine proattiva non equivale alla «conoscenza effettiva» che fa scattare la responsabilità.

Devo documentare le mie indagini volontarie per beneficiare della protezione dell'articolo 7?

La norma non lo impone esplicitamente, ma documentare le procedure di indagine (protocolli, report, audit) è fortemente consigliato. La documentazione costituisce la prova concreta della buona fede e della diligenza richieste dalla disposizione, ed è essenziale per difendere la propria posizione di fronte al coordinatore dei servizi digitali o alla Commissione in caso di contestazione.

L'articolo 7 obbliga i prestatori a monitorare proattivamente i contenuti?

No. L'articolo 7 tutela le indagini volontarie ma non le rende obbligatorie per la generalità dei prestatori. L'articolo 8 del DSA ribadisce l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza. Le VLOP e VLOSE hanno obblighi specifici di gestione dei rischi sistemici, ma questi non implicano un controllo generalizzato su tutti i contenuti.

Come si coordina l'articolo 7 con gli obblighi di conformità normativa?

L'articolo 7 protegge anche le misure adottate per rispettare obblighi previsti dal diritto UE o nazionale compatibile con il diritto UE, compreso il DSA stesso. Un prestatore che implementa filtri tecnici imposti da normative settoriali (ad es. in materia di tutela della proprietà intellettuale o di contrasto alla pedopornografia) non perde l'esenzione di responsabilità per il solo fatto di aver esercitato un controllo sui contenuti.

L'articolo 7 si applica anche ai motori di ricerca online?

L'articolo 7 richiama esplicitamente le esenzioni degli articoli 4, 5 e 6, che coprono rispettivamente mere conduit, caching e hosting. I motori di ricerca online rientrano nella definizione di piattaforme online solo se memorizzzano contenuti di terzi (art. 6); per la parte di attività di mera indicizzazione e accesso ai siti, si applica il principio generale dell'assenza di obbligo di sorveglianza. Le VLOSE (motori di ricerca molto grandi) sono soggette agli obblighi rafforzati del Capo III, Sezione 5.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.