Testo dell'articoloVigente
Art. 13 Reg. (UE) 2022/2065 – Rappresentanti legali
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
2. I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione di tali prestatori, cui si rivolgono le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e risorse sufficienti per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato, e per garantire il rispetto di tali decisioni.
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.
4. I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.
5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non comporta la costituzione di uno stabilimento nell'Unione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema dell'extraterritorialità nell'era digitale
Il DSA si applica a qualsiasi prestatore di servizi intermediari che offra servizi a destinatari nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo in cui il prestatore è stabilito. Questa scelta di tecnica normativa è coerente con l'approccio adottato dal GDPR (il principio di territorialità estesa), ma pone un problema pratico immediato: come fanno le autorità di vigilanza europee a interagire con un'azienda americana, canadese o asiatica che non ha alcuna presenza fisica nell'UE? L'articolo 13 risolve questo problema con l'obbligo - per i prestatori non stabiliti nell'Unione - di designare un rappresentante legale con sede in uno degli Stati membri in cui il servizio è offerto.
Chi deve designare un rappresentante legale
L'obbligo riguarda esclusivamente i prestatori non stabiliti nell'Unione europea. Un'impresa italiana, tedesca o francese che presti servizi digitali è già soggetta alla giurisdizione di un coordinatore dei servizi digitali nazionale e non ha bisogno di un rappresentante ai sensi di questa norma. Per contro, una piattaforma social con sede a San Francisco, un servizio di hosting con sede a Singapore o un motore di ricerca con sede in Cina, se rivolgono i propri servizi a utenti europei, devono designare un rappresentante legale nell'UE.
La designazione avviene per iscritto. Non esiste un formato predeterminato dal regolamento, ma è necessario che il mandato conferito al rappresentante sia formalizzato in modo chiaro, che ne definisca i poteri e le responsabilità.
Funzioni e poteri del rappresentante legale
Il rappresentante legale svolge una funzione di interfaccia istituzionale: è il punto di riferimento a cui si rivolgono le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali per tutte le comunicazioni e decisioni relative al DSA. Non si tratta di una figura meramente formale: il prestatore deve attribuirgli poteri necessari e risorse sufficienti per garantire una cooperazione efficace e tempestiva. In concreto, ciò significa che il rappresentante deve poter ricevere e processare le notifiche delle autorità, rispondere alle richieste di informazioni, e - in caso di decisioni vincolanti - darvi attuazione.
Il regolamento specifica che il rappresentante è il destinatario delle decisioni adottate in relazione al DSA. Questo implica che, se la Commissione emette una decisione di non conformità nei confronti di una VLOP extraeuropea, tale decisione può essere notificata al rappresentante legale con piena efficacia giuridica.
La responsabilità personale del rappresentante
L'articolo 13, paragrafo 3, introduce una norma di notevole impatto pratico: il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal DSA. La responsabilità è cumulativa rispetto a quella del prestatore principale: l'avvio di azioni legali nei confronti del rappresentante non esime il prestatore dalla propria responsabilità, e viceversa. Questo meccanismo è stato concepito per scoraggiare la nomina di soggetti «di comodo» privi di reale potere decisionale e per garantire che esistano sempre soggetti fisicamente presenti nell'UE a rispondere delle eventuali inadempienze.
Nella pratica, chiunque accetti di svolgere il ruolo di rappresentante legale DSA deve valutare con attenzione i rischi connessi: prima di accettare l'incarico è essenziale che il mandato sia chiaramente delimitato, che il prestatore principale fornisca risorse adeguate e che esistano meccanismi contrattuali di manleva e indennizzo.
Obblighi di notifica e pubblicità
Il prestatore è tenuto a notificare al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il rappresentante risiede o è stabilito il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del rappresentante. Tali informazioni devono inoltre essere rese accessibili al pubblico in modo facile e aggiornato. L'obbligo di pubblicità garantisce che anche gli utenti e le organizzazioni della società civile possano sapere a chi rivolgersi per segnalare problemi legati a un prestatore extraeuropeo.
È importante sottolineare che, ai sensi del paragrafo 5, la designazione di un rappresentante legale non comporta la costituzione di uno stabilimento nell'Unione. Questo significa che la presenza del rappresentante non crea automaticamente obblighi fiscali, contributivi o di altro tipo che si ricolleghino alla presenza stabile nell'UE: il rappresentante opera come mandatario, non come sede secondaria dell'impresa.
Coordinamento con il GDPR e con il DMA
Il meccanismo del rappresentante legale nel DSA ricalca quello previsto dall'articolo 27 del GDPR per i titolari del trattamento extra-UE. Chi ha già designato un rappresentante GDPR dovrà valutare se la stessa persona o entità possa coprire anche il mandato DSA, o se siano necessari soggetti distinti, tenuto conto delle diverse competenze richieste e degli Stati membri in cui opera. Il DMA, per parte sua, non prevede una figura analoga perché i gatekeeper designati hanno quasi sempre una presenza stabile nell'UE; il tema della rappresentanza extraterritoriale rimane quindi una specificità del DSA e del GDPR.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un prestatore extra-UE è obbligato a nominare un rappresentante legale DSA?
L'art. 13 DSA prevede che i prestatori non stabiliti nell'Unione 'possono' designare un rappresentante legale. Tuttavia, in assenza di tale designazione, le autorità potrebbero non avere un interlocutore formale e il prestatore rimarrebbe esposto a rischi legali significativi. In pratica, la designazione è fortemente raccomandata e, per i prestatori soggetti a obblighi stringenti, è necessaria per poter adempiere agli obblighi di notifica previsti dal regolamento.
Il rappresentante legale DSA può coincidere con il rappresentante GDPR?
Non esiste un divieto normativo esplicito. Tuttavia, i due ruoli presentano competenze diverse: il rappresentante GDPR si occupa di trattamento dei dati personali, mentre il rappresentante DSA si occupa di moderazione dei contenuti, trasparenza e obblighi di diligenza. Per i prestatori di dimensioni maggiori è consigliabile valutare se un'unica persona fisica o giuridica possa gestire efficacemente entrambi i mandati.
Il rappresentante legale DSA può essere ritenuto penalmente responsabile?
L'art. 13, par. 3, prevede una responsabilità civile e amministrativa del rappresentante per il mancato rispetto degli obblighi DSA. La responsabilità penale dipende dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il rappresentante è stabilito: alcuni ordinamenti possono prevedere sanzioni penali per la mancata cooperazione con le autorità. È fondamentale che il contratto di mandato con il prestatore principale preveda clausole di manleva adeguate.
In quale Stato membro deve risiedere o essere stabilito il rappresentante legale?
Il rappresentante deve risiedere o essere stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore offre i propri servizi. In linea di principio, il prestatore può scegliere lo Stato membro che preferisce, purché vi offra effettivamente il proprio servizio. La notifica deve essere effettuata al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro scelto.
Cosa accade se un prestatore extra-UE non designa alcun rappresentante legale?
Il mancato adempimento dell'obbligo di designazione espone il prestatore alle sanzioni previste dal DSA. In assenza di un rappresentante, le autorità competenti possono avere difficoltà a notificare le proprie decisioni con effetto giuridico formale, ma questo non impedisce l'avvio di procedimenti di vigilanza né l'adozione di misure coercitive nei confronti del servizio stesso.