In sintesi
- Nel noleggio a tempo il comandante deve seguire le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave, nei limiti del contratto di noleggio.
- Il comandante rilascia le polizze di carico alle condizioni indicate dal noleggiatore.
- Il noleggiante non risponde verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in esecuzione delle istruzioni commerciali, né per le colpe commerciali del comandante e dell'equipaggio.
- La norma distingue nettamente la gestione nautica (a rischio del noleggiante) dalla gestione commerciale (a rischio del noleggiatore).
- Terzi che hanno contrattato con il comandante in esecuzione delle istruzioni del noleggiatore possono far valere la responsabilità verso il noleggiatore, non verso il noleggiante.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 393 Codice della Navigazione — Responsabilità per le operazioni commerciali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La distinzione tra gestione nautica e gestione commerciale
L'articolo 393 del Codice della navigazione introduce uno dei principi cardine del noleggio a tempo: la distinzione tra gestione nautica, che rimane in capo al noleggiante, e gestione commerciale, che passa nella sfera di controllo del noleggiatore. Questa bipartizione ha conseguenze decisive sull'allocazione della responsabilità: il noleggiante risponde delle colpe «nautiche» (manovra, rotta, sicurezza della navigazione, gestione dell'equipaggio), mentre il noleggiatore risponde delle colpe «commerciali» del comandante (scelta delle destinazioni, accettazione dei carichi, condizioni delle polizze di carico).
La norma riflette la struttura economica del time charter: il noleggiatore, che usa la nave come strumento della propria attività commerciale, dirige le operazioni di impiego e ne assume i rischi. Il noleggiante, che conserva la proprietà e la gestione tecnica del mezzo, non è responsabile delle conseguenze delle decisioni commerciali del noleggiatore, anche quando quelle decisioni vengono eseguite dal comandante (che rimane alle dipendenze del noleggiante).
Il ruolo del comandante tra due parti
Il comandante si trova in una posizione peculiare nel time charter: dipende gerarchicamente dal noleggiante (armatore) per tutto ciò che attiene alla gestione tecnica e alla sicurezza della nave, ma è tenuto a seguire le istruzioni del noleggiatore per l'impiego commerciale. L'art. 393 regola questa doppia dipendenza stabilendo che, per le operazioni commerciali, il comandante esegue le istruzioni del noleggiatore nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio.
Questa riserva («nei limiti stabiliti dal contratto») è importante: il noleggiatore non può impartire istruzioni che superino i confini dell'accordo contrattuale, ad esempio ordinare viaggi in zone vietate, imbarcare carichi pericolosi non previsti, o richiedere al comandante di operare in violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione. In questi casi il comandante può e deve rifiutare di eseguire le istruzioni, e il noleggiante non sarà comunque responsabile per il rifiuto.
Le polizze di carico: profilo critico
La norma menziona espressamente l'obbligo del comandante di rilasciare le polizze di carico alle condizioni indicate dal noleggiatore. Le polizze di carico (bills of lading) sono i documenti rappresentativi del trasporto marittimo di merci; la loro emissione alle condizioni volute dal noleggiatore è essenziale per l'esercizio commerciale della nave a tempo charter.
Questo aspetto ha implicazioni importanti: il comandante, rilasciando polizze di carico alle condizioni del noleggiatore, può assumere obbligazioni verso i caricatori e i consegnatari che poi il noleggiante non sarà tenuto a rispettare (salvo che il noleggiante stesso sia il vettore risultante dalla polizza). In caso di conflitto tra le condizioni della polizza di carico e quelle del charter party, prevalgono — nei rapporti con i terzi portatori della polizza — le condizioni della polizza stessa. Questo «conflitto» tra charter party e bills of lading è uno dei temi più classici del diritto marittimo internazionale.
Esclusione della responsabilità del noleggiante per le colpe commerciali
Il secondo periodo dell'art. 393 stabilisce che il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per due categorie di atti: (a) le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle operazioni commerciali dirette dal noleggiatore, e (b) le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle medesime operazioni.
Per «obbligazioni assunte dal comandante» si intendono, ad esempio, i contratti di trasporto conclusi per conto del noleggiatore, gli impegni assunti con i caricatori, le condizioni speciali concordate con i clienti del noleggiatore. Per «colpe commerciali» si intendono gli errori o le negligenze nella gestione commerciale: la scelta di un porto inadeguato, la cattiva conservazione del carico per ragioni connesse alla gestione commerciale (non alla navigazione), il ritardo imputabile a decisioni di itinerario del noleggiatore.
L'esclusione della responsabilità del noleggiante verso il noleggiatore non significa però che il noleggiante sia del tutto estraneo alle conseguenze di tali atti verso i terzi: se il noleggiante è indicato come vettore nelle polizze di carico, potrebbe essere convenuto dai caricatori o dai destinatari, con eventuale azione di regresso verso il noleggiatore per le colpe commerciali.
Profili pratici e clausole NYPE/Baltime
Nei charter party internazionali, la questione della responsabilità per le colpe commerciali del comandante è regolata da apposite clausole che integrano o precisano il principio del codice. La clausola 8 del modello NYPE, ad esempio, distingue analiticamente tra i compiti del comandante che rientrano nella responsabilità del noleggiante e quelli che rientrano nella responsabilità del noleggiatore. Le controversie in questo settore sono frequenti, specialmente nei casi in cui il comandante abbia emesso polizze di carico in bianco o con annotazioni che creano responsabilità verso i terzi non previste nel charter party.
Casi pratici
Caso 1: Polizza di carico con condizioni svantaggiose: chi risponde?
Caio, noleggiatore a tempo, istruisce il comandante della nave di Tizio a emettere polizze di carico con clausola di esclusione della responsabilità per avaria parziale del carico. Il destinatario della merce subisce un danno e agisce contro Tizio come armatore indicato nella polizza. Tizio paga e poi si rivale su Caio: l'art. 393 stabilisce che le colpe commerciali del comandante nell'emettere quelle polizze ricadono sul noleggiatore.
Caso 2: Comandante che eccede le istruzioni del noleggiatore
Sempronio, noleggiatore a tempo, istruisce il comandante della nave di Tizio di caricare solo prodotti alimentari. Il comandante, di propria iniziativa, imbarca anche prodotti chimici non previsti dal contratto di noleggio, causando danni alla merce alimentare. Poiché l'atto esula dalle istruzioni di Sempronio e rientra nella sfera di autonomia del comandante (riconducibile alla gestione nautica), Tizio potrebbe non trovare applicazione l'esonero da responsabilità commerciale.
Caso 3: Ritardo per scelta di porto inadeguata del noleggiatore
Caio ordina al comandante della nave di Tizio di fare scalo in un porto con fondali insufficienti per il pescaggio della nave. La nave rimane incagliata per due giorni con danni alla merce a bordo. Il proprietario della merce chiede i danni a Tizio, che li riversa su Caio: l'inadeguatezza del porto scelto è una decisione commerciale del noleggiatore, e la responsabilità per i danni al carico conseguenti ricade su Caio ai sensi dell'art. 393.
Domande frequenti
Nel noleggio a tempo il comandante deve seguire le istruzioni del noleggiatore o del noleggiante?
Il comandante segue le istruzioni del noleggiante per la gestione nautica (rotta, sicurezza, manovra) e le istruzioni del noleggiatore per l'impiego commerciale (destinazioni, carichi, polizze), nei limiti del contratto di noleggio.
Il noleggiante risponde per i danni causati dal comandante nell'esecuzione delle istruzioni commerciali del noleggiatore?
No: l'art. 393 esclude la responsabilità del noleggiante verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante nelle operazioni commerciali dirette dal noleggiatore e per le colpe commerciali del comandante e dell'equipaggio.
Cosa sono le colpe commerciali del comandante?
Sono le negligenze o gli errori del comandante nell'esecuzione delle funzioni commerciali che gli vengono affidate dal noleggiatore: scelta inadeguata di porti, condizioni delle polizze di carico, gestione commerciale del carico.
Il noleggiatore può dare qualsiasi istruzione commerciale al comandante?
No: le istruzioni del noleggiatore devono restare nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio. Il comandante può rifiutare ordini che violino tali limiti o che compromettano la sicurezza della nave e delle persone a bordo.
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