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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ambito applicativo: la norma si applica alle navi in comproprietà organizzata in società di armamento, quando uno dei comproprietari rifiuti di contribuire alle spese necessarie per la spedizione.
  • Termine di intimazione: il comandante deve intimare al comproprietario inadempiente il pagamento della quota dovuta e attendere ventiquattro ore prima di procedere.
  • Autorizzazione giudiziaria: decorso il termine senza adempimento, il comandante può — previa autorizzazione dell'autorità competente — contrarre un prestito per conto del comproprietario.
  • Garanzia sulla quota: il prestito è garantito sulla quota di partecipazione nella proprietà della nave del comproprietario inadempiente, che risponde dunque con il suo interesse nella nave.
  • Funzione anti-blocco: la norma evita che il rifiuto di un singolo comproprietario blocchi la partenza della nave, tutelando gli interessi degli altri comproprietari e dei caricatori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 310 Codice della Navigazione — Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Commento

Ratio e contesto della società di armamento

L'articolo 310 del Codice della navigazione si inserisce nella disciplina della società di armamento, istituto tipico del diritto della navigazione che si costituisce quando la nave appartiene a più comproprietari che ne deliberano l'esercizio in comune. La società di armamento è disciplinata dagli artt. 278 ss. del codice e si caratterizza per la gestione collegiale dell'impresa di navigazione, con decisioni adottate a maggioranza e con i soci che rispondono delle obbligazioni in proporzione alla propria quota. La norma in esame affronta un problema pratico frequente in tale contesto: il rifiuto di uno o più comproprietari di contribuire alle spese necessarie per la spedizione può impedire la partenza della nave, danneggiando gli altri comproprietari, i caricatori e l'economia del trasporto. L'art. 310 introduce uno strumento eccezionale per sbloccare questa situazione, attribuendo al comandante la facoltà di contrarre un prestito per conto del comproprietario inadempiente.

Il presupposto: il rifiuto di contribuire alle spese

La norma presuppone che la spedizione sia stata regolarmente deliberata dai comproprietari che 'hanno consentito alla costituzione della società di armamento', secondo la grammatica interna del codice. Il rifiuto del singolo comproprietario deve riguardare le 'spese necessarie per la spedizione': si tratta delle spese indispensabili per l'armamento e la preparazione della nave al viaggio già deliberato — provviste, equipaggio, carburante, tasse portuali e simili. Non rientrano nella norma le spese discrezionali o non strettamente necessarie alla realizzazione della spedizione già approvata. Il rifiuto deve essere esplicito: la mera inerzia non è equiparata al rifiuto ai fini del meccanismo dell'art. 310, almeno secondo un'interpretazione restrittiva della norma.

L'intimazione e il termine di ventiquattro ore

Prima di agire, il comandante deve intimare al comproprietario inadempiente il pagamento della somma dovuta. Il termine di ventiquattro ore dall'intimazione è un termine procedurale che consente al comproprietario di riconsiderare il proprio rifiuto senza che la spedizione venga immediatamente compromessa. La forma dell'intimazione deve essere tale da risultare documentabile: nella prassi, si ricorre a comunicazioni scritte (raccomandata, telegramma, comunicazione ufficiale) che consentano di provare il momento della notifica e il decorso del termine. Il termine di ventiquattro ore è ragionevolmente breve, in considerazione dell'urgenza tipica delle operazioni di armamento di una nave pronta a partire.

L'autorizzazione dell'autorità e il contenuto del prestito

Decorso inutilmente il termine, il comandante può rivolgersi alla competente autorità del luogo per ottenere l'autorizzazione a contrarre un prestito 'per conto del comproprietario medesimo'. L'intervento dell'autorità — tipicamente la capitaneria di porto — è condizione di validità dell'atto: serve a verificare l'effettività del rifiuto, la necessità del prestito e la proporzionalità della somma richiesta rispetto alla quota di spese dovuta dal comproprietario inadempiente. Il prestito viene contratto formalmente per conto del comproprietario inadempiente, il quale diviene il debitore principale nei confronti del prestatore, con garanzia sulla propria quota di partecipazione nella proprietà della nave.

La garanzia sulla quota di partecipazione

L'elemento qualificante della norma è la garanzia che assiste il prestito: la quota di partecipazione nella proprietà della nave del comproprietario inadempiente. In questo modo il prestatore ha una garanzia reale sull'interesse del debitore nella nave, e il comproprietario inadempiente risponde con il proprio patrimonio — nella misura della quota — per le obbligazioni derivanti dal prestito contratto in suo nome. Gli altri comproprietari non rispondono delle obbligazioni contratte ai sensi dell'art. 310 oltre la propria quota ordinaria di partecipazione alle spese della spedizione. La garanzia sulla quota è coerente con il principio generale della società di armamento, in cui ciascun socio risponde delle obbligazioni sociali in proporzione alla propria quota.

Coordinamento con la disciplina della società di armamento e con l'art. 307

L'art. 310 si raccorda con le norme sulla società di armamento (artt. 278 ss.) e con la disciplina generale dei poteri del comandante in materia finanziaria (art. 307). A differenza dell'art. 307, che riguarda la necessità di denaro per le esigenze generali della nave durante il viaggio, l'art. 310 è specificamente calibrato sul rapporto interno tra comproprietari e sulla peculiare struttura della società di armamento, in cui il rifiuto di uno dei soci può bloccare la partenza. La norma riflette il principio per cui l'esercizio del diritto di rifiutare le spese non può tradursi in uno strumento di blocco della spedizione già deliberata dalla maggioranza.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di contribuire alle spese di armamento

Tizio, comproprietario di un terzo di una nave da carico, rifiuta di versare la propria quota delle spese di approvvigionamento per il viaggio deliberato dagli altri comproprietari. Il comandante lo intima formalmente e, decorso un giorno senza riscontro, ottiene dall'autorità portuale l'autorizzazione a contrarre un prestito per la somma dovuta da Tizio, con garanzia sulla sua quota nella nave.

Caso 2: Prestito urgente e garanzia sulla quota

Caio, comproprietario per un quarto di una nave peschereccia, si oppone alle spese di revisione del motore ritenendole eccessive. Gli altri comproprietari, in maggioranza, deliberano la spedizione. Il comandante, dopo l'intimazione rimasta senza esito per ventiquattro ore, ottiene l'autorizzazione e contrae un prestito per la quota di Caio, che risponde con il proprio diritto sulla nave nei confronti del prestatore.

Caso 3: Utilizzo dello strumento e tutela degli altri comproprietari

Sempronio, comproprietario di metà di una nave da crociera, rifiuta di contribuire alle spese per il noleggio dell'equipaggio. Il comandante, dopo aver esperito l'intimazione e ottenuto l'autorizzazione, procura la somma necessaria tramite prestito garantito sulla quota di Sempronio, consentendo alla spedizione di partire nei termini concordati con i caricatori e tutelando così gli interessi degli altri comproprietari.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 310 del Codice della navigazione?

La norma si applica alle navi in comproprietà organizzata in società di armamento, quando uno dei comproprietari rifiuti di contribuire alle spese necessarie per una spedizione già deliberata.

Il comandante può agire subito dopo il rifiuto del comproprietario?

No. L'art. 310 impone di intimare il pagamento al comproprietario e di attendere ventiquattro ore prima di procedere alla contrazione del prestito, previa autorizzazione dell'autorità competente.

Chi risponde del prestito contratto dal comandante ai sensi dell'art. 310?

Il prestito è contratto per conto del comproprietario inadempiente, che ne risponde con garanzia sulla propria quota di partecipazione nella proprietà della nave. Gli altri comproprietari non sono tenuti oltre la loro normale quota.

È necessaria un'autorizzazione per contrarre il prestito?

Sì. Il comandante deve ottenere la preventiva autorizzazione della competente autorità del luogo, che verifica la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità della somma richiesta.

La norma si applica anche se il comproprietario non risponde all'intimazione?

L'art. 310 presuppone un rifiuto esplicito. Tuttavia, decorso il termine di ventiquattro ore dall'intimazione senza alcun riscontro, il meccanismo può essere attivato anche in caso di silenzio, interpretato come conferma del rifiuto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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