Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

    2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

    3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.

    4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

    5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

    9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.

  • Art. 345 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

    Art. 345 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44 ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

  • Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 23, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

    c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

    d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Straordinario: maggiorazioni e limiti di legge

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il lavoratore può svolgere straordinario solo con il consenso del datore e, di norma, del lavoratore stesso, entro i limiti fissati dal CCNL o dalla legge. La durata media di lavoro non può superare 48 ore settimanali (compreso lo straordinario) calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi. La maggiorazione retributiva è stabilita dal contratto collettivo applicato.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 4-5

    Tabella riepilogativa

    Regole chiave sullo straordinario (D.Lgs. 66/2003)
    Parametro Regola di legge Note
    Orario normale 40 ore settimanali Il CCNL può fissarlo in meno
    Limite medio 48 ore Massimo 48 ore/settimana (incluso straordinario), media su 4 mesi Il CCNL può estendere il periodo a 6 o 12 mesi
    Consenso Di norma richiesto, salvo causali di urgenza previste dal CCNL Il rifiuto ingiustificato può essere sanzionabile disciplinarmente
    Maggiorazione Definita dal CCNL La percentuale varia in base al contratto collettivo applicato
    Straordinario notturno/festivo Maggiorazioni cumulate secondo CCNL Generalmente superiori allo straordinario diurno feriale

    Cos'è il lavoro straordinario

    È straordinario ogni prestazione che supera l’orario normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali. Il CCNL può prevedere un orario normale inferiore (ad esempio 36 o 38 ore), nel qual caso le ore eccedenti tale soglia sono già straordinarie. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore e, di regola, richiede il consenso del lavoratore, salvo casi eccezionali disciplinati dal contratto collettivo.

    Il limite delle 48 ore medie settimanali

    Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che la durata media dell’orario di lavoro, comprensiva dello straordinario, non può superare 48 ore settimanali. La media si calcola su un periodo di riferimento di 4 mesi, che il CCNL può estendere fino a 6 o addirittura 12 mesi per ragioni obiettive o tecniche. Il superamento sistematico del limite è una violazione sanzionata dall’Ispettorato del Lavoro.

    Maggiorazioni retributive: le decide il CCNL

    La legge non fissa una percentuale di maggiorazione per lo straordinario: spetta al contratto collettivo nazionale (o aziendale) stabilire la percentuale aggiuntiva sulla retribuzione ordinaria. In alternativa alla maggiorazione in denaro, molti CCNL prevedono la banca ore: le ore eccedenti vengono accumulate e fruite come riposo compensativo, con le modalità e i termini fissati dalla contrattazione collettiva.

    Straordinario nei contratti part-time

    Per i lavoratori a tempo parziale esiste una distinzione: le ore svolte oltre quelle contrattuali ma entro l’orario normale a tempo pieno si chiamano lavoro supplementare; solo le ore oltre il limite di 40 ore settimanali costituiscono vero straordinario. Il CCNL regola entrambe le fattispecie con maggiorazioni specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – richiesta urgente oltre le 48 ore medie

    Tizio lavora 40 ore settimanali. A fine trimestre il datore lo chiama per 10 ore di straordinario in una settimana, portando il totale a 50 ore. La settimana singola supera le 48 ore, ma la media sul periodo di riferimento di 4 mesi potrebbe rimanere sotto il limite se le settimane precedenti erano di 40 ore. È necessario verificare la media complessiva.

    Caia – banca ore al posto della maggiorazione

    Caia accumula 12 ore di straordinario autorizzato. Il suo CCNL prevede la banca ore: le 12 ore vengono convertite in riposo compensativo da fruire entro il semestre successivo. Non riceve una maggiorazione in busta, ma guadagna giorni di permesso retribuito.

    Sempronio – rifiuto dello straordinario

    Il datore chiede a Sempronio di rimanere per 3 ore extra senza preavviso per un’emergenza produttiva. Il CCNL del settore prevede l’obbligo di straordinario in caso di urgenza: il rifiuto di Sempronio può essere contestato disciplinarmente. In assenza di tale previsione contrattuale, il lavoratore avrebbe potuto legittimamente declinare.

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario si possono fare al giorno?

    La legge non fissa un limite giornaliero di straordinario, ma impone il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive: di fatto il numero massimo di ore lavorabili in una giornata è determinato da questo vincolo. Ulteriori limiti giornalieri possono essere fissati dal CCNL.

    Il datore può obbligarmi a fare straordinario?

    Di norma lo straordinario richiede il consenso del lavoratore. Tuttavia molti CCNL prevedono l’obbligo in caso di comprovata urgenza o esigenze produttive specifiche; in questi casi il rifiuto ingiustificato può essere disciplinarmente rilevante.

    Come viene pagato lo straordinario?

    La maggiorazione retributiva per lo straordinario è stabilita dal CCNL applicato: la percentuale varia in base al contratto collettivo. In alternativa molti contratti ammettono la banca ore (riposo compensativo).

    Il limite delle 48 ore è settimanale o mensile?

    È una media settimanale calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 o 12 mesi dal CCNL). Non è quindi un limite fisso ogni singola settimana, ma una media che non deve essere superata.

    Lo straordinario si cumula con l'orario normale ai fini del limite?

    Sì. Il limite delle 48 ore medie settimanali comprende sia l’orario normale sia le ore straordinarie: si tratta dell’orario totale prestato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente. Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

  • Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio

    Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo per la malattia del figlio, di cui all’articolo 47, è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione dell’immobile e l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

  • Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

  • Art. 35 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

    Art. 35 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma

    6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

    2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal pi- ano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.

    3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.

    4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

    5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma

    5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.