Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2627 Codice Civile: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

    Articolo 2627 Codice Civile: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

    Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

    La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

  • Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

    La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

    Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

  • Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Art. 2630 c.c.: Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

    Art. 2630 c.c.: Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

    Art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

    Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

    Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo .

  • Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società

    Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società

    Art. 2620 c.c. – Estensione delle norme di controllo alle società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’art.

    2602.

    L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’art. 2618.

  • Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali

    Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali

    Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

    La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

  • Articolo 2622 Codice Civile: False comunicazioni sociali delle società quotate

    Articolo 2622 Codice Civile: False comunicazioni sociali delle società quotate

    Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

    Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

    1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

    2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

    3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

    4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

  • Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato)

    Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato)

    Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

    Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

  • Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi

    Art. 2615 c.c. – Responsabilità verso i terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile .

    Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

  • Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2616 c.c. – Costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con provvedimento dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione.

    Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

  • Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c. – Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Art. 2618 c.c. – Approvazione del contratto consortile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.