- In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, era prevista un'indennità calcolata per ogni anno o frazione di anno di servizio.
- Ai fini del calcolo dell'indennità, si computano anche i periodi di infermità per i quali spettava il trattamento ex art. 356.
- La legge n. 297/1982 ha sostituito l'indennità prevista dall'art. 351 con il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c.
- La norma ha oggi valore storico-interpretativo, ma rimane un riferimento per i rapporti sorti prima della riforma del 1982.
Testo dell'articoloVigente
Art. 351 Codice della Navigazione — Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. 31 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Stesso numero, altri codici
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Commento
Il contenuto originario dell'art. 351
L'art. 351 del Codice della navigazione prevedeva, nella sua formulazione originaria, che in caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, all'arruolato spettasse una indennità calcolata sulla base del numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. La disposizione aveva quindi una struttura simile a quella delle vecchie indennità di licenziamento del diritto del lavoro terrestre, con il parametro della durata del rapporto come criterio centrale di calcolo. La previsione delle norme corporative come fonte regolatrice riflette l'origine storica del codice, che risale all'ordinamento corporativo del regime fascista e che rimandava alla contrattazione corporativa di categoria per la determinazione dei minimi retributivi e delle indennità.
Il computo dei periodi di infermità
La norma, al secondo comma, disponeva che ai fini del calcolo dell'indennità dovessero essere computati anche i periodi di infermità per i quali l'arruolato avesse avuto diritto al trattamento previsto dall'art. 356. Quest'ultimo disciplinava il trattamento economico e normativo in caso di malattia del marittimo a bordo o in conseguenza del servizio. La previsione del computo dei periodi di infermità aveva una funzione protettiva: evitare che le assenze per malattia, non imputabili al lavoratore, riducessero l'indennità finale cui aveva diritto. Si tratta di una soluzione analoga a quella del moderno diritto del lavoro, che include i periodi di malattia nel computo dell'anzianità ai fini del TFR.
La sostituzione con il TFR: la legge n. 297/1982
La disciplina originaria dell'art. 351 è stata radicalmente riformata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che, con l'art. 4, comma 1, ha disposto espressamente che «le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile». Il TFR si calcola sull'intera retribuzione percepita in costanza di rapporto (una quota pari a un dodicesimo della retribuzione annua, al netto degli oneri previdenziali), è rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e, in caso di cessazione del rapporto, viene liquidato integralmente indipendentemente dalla causa della cessazione. La sostituzione ha comportato per i marittimi un allineamento con la disciplina generale del lavoro terrestre, superando le specificità del sistema corporativo originario.
Ambito di applicazione residua e valore interpretativo
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 297/1982, l'art. 351 ha perduto efficacia precettiva per i contratti di arruolamento stipulati successivamente. Tuttavia mantiene un valore storico-interpretativo rilevante per due ragioni. In primo luogo, possono ancora esistere liti relative a rapporti sorti prima del 1982, per i quali la vecchia indennità rimane applicabile. In secondo luogo, la distinzione tra cessazione per volontà dell'armatore e risoluzione per fatto dell'arruolato — che l'art. 351 poneva come discrimine per il diritto all'indennità — ha lasciato traccia nell'interpretazione giurisprudenziale del sistema, influenzando la lettura delle norme sul licenziamento nel lavoro marittimo.
Coordinamento con l'art. 352 e con le disposizioni sul TFR
L'art. 351 va letto in combinato con l'art. 352 (indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato) e con la già citata legge n. 297/1982. L'art. 352 prevedeva la stessa indennità per le ipotesi di risoluzione, salvo che la risoluzione fosse imputabile all'arruolato: anche questa distinzione è stata assorbita dalla disciplina del TFR, che è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto, compresa la risoluzione per fatto del lavoratore, sia pure con possibili variazioni nella quota di rivalutazione a seconda del momento di cessazione. Gli artt. 919 e 920, richiamati dalla legge n. 297/1982, regolavano le analoghe indennità per il personale dell'aviazione civile.
Domande frequenti
L'art. 351 del Codice della navigazione è ancora in vigore?
L'art. 351 è stato superato dalla l. n. 297/1982, che ha sostituito le vecchie indennità con il TFR ex art. 2120 c.c. per tutti i contratti stipulati dal 1982 in poi. Conserva rilevanza solo per i rapporti anteriori.
Cosa ha sostituito la vecchia indennità di licenziamento dei marittimi?
La legge n. 297/1982 ha sostituito le indennità degli artt. 351 e 352 con il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, applicato anche al personale marittimo.
I periodi di malattia venivano computati nell'indennità ex art. 351?
Sì: il secondo comma dell'art. 351 prevedeva espressamente il computo dei periodi di infermità per i quali l'arruolato avesse avuto diritto al trattamento ex art. 356, a protezione del lavoratore.
Come si calcola il TFR per i marittimi?
Il TFR si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c.: una quota pari a un dodicesimo della retribuzione annua (al netto degli oneri previdenziali a carico del lavoratore), rivalutata annualmente, da corrispondersi all'atto della cessazione del rapporto.
L'art. 351 si applicava anche alle risoluzioni per fatto dell'arruolato?
No: l'art. 351 era riservato alle cessazioni per volontà dell'armatore, mentre l'art. 352 disciplinava le risoluzioni, stabilendo che l'indennità non spettava in caso di risoluzione imputabile all'arruolato (limitazione poi superata dalla Corte Costituzionale e dalla l. n. 297/1982).
Vedi anche