Testo dell'articoloVigente
Art. 348 Codice della Navigazione – Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato. Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, è disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave. Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma nel sistema del codice
L'art. 348 del Codice della navigazione assolve una funzione di coordinamento sistematico: stabilisce con precisione la data dalla quale decorre la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento nelle ipotesi disciplinate dagli articoli precedenti. Questa determinazione temporale è essenziale perché da essa dipende il calcolo delle retribuzioni spettanti (art. 349), la decorrenza del diritto a restare a bordo (art. 350) e, in generale, la liquidazione di tutti i crediti dell'arruolato. Senza una norma di coordinamento sulla decorrenza, ciascuna ipotesi di scioglimento del rapporto lascerebbe margini di incertezza pregiudizievoli per entrambe le parti.
La regola generale: ormeggio e scarico come condizione di efficacia
Per le ipotesi di cessazione o risoluzione previste dagli artt. 340-343 n. 8, 345 e 347, il contratto cessa o si risolve solo dopo che siano state compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto in cui l'arruolato deve essere sbarcato. Questa regola non è casuale: sino al completamento di tali operazioni l'arruolato rimane funzionalmente a bordo e la sua presenza è necessaria per la sicurezza e la regolarità delle operazioni nautiche. La norma bilancia quindi l'interesse dell'arruolato a essere liberato dal vincolo contrattuale con l'esigenza operativa della navigazione, che non tollera abbandoni improvvisi del posto in fasi critiche della manovra o dello scarico.
Vendita forzata in Italia: decorrenza dall'ordinanza
Quando la risoluzione dipende dalla vendita forzata della nave (art. 343, n. 3), la decorrenza è ancorata alla data dell'ordinanza con cui il giudice dispone la vendita all'incanto ai sensi dell'art. 655 del codice. La scelta di questo momento - anziché dell'aggiudicazione o del pagamento del prezzo - risponde all'esigenza di anticipare la certezza giuridica al momento in cui il destino della nave è ormai irreversibilmente segnato. Dal giorno dell'ordinanza l'armatore perde il controllo effettivo sull'impresa e non sarebbe ragionevole mantenere in vita i contratti di arruolamento fino a un evento futuro e incerto come l'effettiva alienazione.
Vendita forzata all'estero: provvedimento del giudice straniero
Il legislatore ha previsto anche l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sulla nave avvenga in un paese straniero. In questo caso la decorrenza della risoluzione è fissata alla data del provvedimento straniero che dispone la vendita, senza richiedere un riconoscimento formale nell'ordinamento italiano. Si tratta di una scelta pragmatica: l'armatore che subisce l'esecuzione forzata in porto estero perde il controllo della nave in quel momento, ed è quindi logico che i contratti di arruolamento si sciolgano contestualmente. Il riferimento al 'provvedimento' è volutamente ampio per comprendere le diverse forme che il provvedimento esecutivo può assumere nei vari ordinamenti stranieri.
Perdita presunta della nave: il giorno della presunzione
Nell'ipotesi regolata dall'art. 344 (nave di cui si presume la perdita per mancanza di notizie), l'art. 348 indica come momento di risoluzione il giorno in cui la nave si presume perita. Questo dato temporale è necessariamente incerto ex ante e viene determinato a posteriori, sulla base degli elementi disponibili: l'ultima notizia ricevuta, le condizioni meteorologiche, la rotta seguita. Il fatto che il contratto si 'consideri' risolto - e non semplicemente 'si risolva' - in quel giorno riflette la natura presuntiva dell'accertamento, che conserva i caratteri della finzione giuridica necessaria in assenza di prove dirette.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la risoluzione del contratto durante le operazioni di scarico
L'armatore comunica a Tizio la risoluzione del contratto mentre la nave è ancora in fase di scarico nel porto di Genova: secondo l'art. 348, il contratto non si risolve immediatamente ma solo al termine delle operazioni di ormeggio e scarico, obbligando Tizio a prestare servizio fino a quel momento e garantendogli la retribuzione per l'intero periodo.
Caso 2: Caio e la decorrenza dalla vendita forzata della nave
Il tribunale emette un'ordinanza di vendita all'incanto della nave su cui lavora Caio: da quel giorno, ai sensi dell'art. 348 in combinato con l'art. 343 n. 3, il contratto di arruolamento di Caio si risolve, e le retribuzioni sono calcolate fino a quella data, indipendentemente da quando avviene l'effettiva aggiudicazione.
Caso 3: Sempronio: calcolo delle retribuzioni in caso di nave presunta perduta
La nave su cui è imbarcato Sempronio scompare il 15 marzo e quella data è individuata come giorno di presunta perdita: in applicazione dell'art. 348, il contratto di arruolamento di Sempronio si considera risolto il 15 marzo, e gli eredi presunti potranno chiedere le retribuzioni maturate fino a quella data.
Domande frequenti
Quando si risolve il contratto di arruolamento nei casi ordinari?
Il contratto cessa o si risolve dopo che sono state completate le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto in cui l'arruolato deve essere sbarcato.
Da quando decorre la risoluzione in caso di vendita forzata della nave in Italia?
La risoluzione decorre dalla data dell'ordinanza con cui il giudice dispone la vendita all'incanto ai sensi dell'art. 655 del Codice della navigazione.
Cosa succede se la vendita forzata avviene all'estero?
La risoluzione decorre dalla data del provvedimento straniero che dispone la vendita della nave, senza necessità di un previo riconoscimento nell'ordinamento italiano.
Qual è la data di risoluzione in caso di nave presunta perduta?
Il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita, determinato sulla base degli elementi disponibili come l'ultima notizia ricevuta e le condizioni di navigazione.
Perché la norma prevede che il contratto cessa solo dopo ormeggio e scarico?
Perché fino al completamento di queste operazioni la presenza dell'equipaggio è necessaria per la sicurezza e la regolarità delle manovre, bilanciando l'interesse dell'arruolato con le esigenze operative della navigazione.