- In caso di cambio di armatore, il nuovo subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dell'equipaggio.
- I componenti dell'equipaggio possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo in un porto nazionale.
- L'art. 347-bis estende all'equipaggio delle navi marittime la disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con limiti specifici.
- La disciplina del trasferimento d'azienda non si applica se il trasferimento riguarda esclusivamente una o più navi, senza impresa o stabilimento.
- L'applicazione presuppone che il cessionario sia nell'ambito territoriale dell'Unione europea.
Testo dell'articoloVigente
Art. 347 Codice della Navigazione — Cambiamento dell’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale. Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda). Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.
Stesso numero, altri codici
- Art. 347 D.Lgs. 209/2005 — Potestà legislativa delle Regioni
- Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli
- Articolo 347 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello
- Art. 347 c.p.p.: Obbligo di riferire la notizia del reato
- Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche
Commento
Il principio di successione del nuovo armatore nei contratti di arruolamento
L'art. 347 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze del cambiamento del soggetto armatore sulla sorte dei contratti di arruolamento dell'equipaggio. La regola generale è di tipo successorio: il nuovo armatore subentra automaticamente al precedente in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di arruolamento. Si tratta di un meccanismo di continuità del rapporto di lavoro analogo — sebbene con proprie specificità — a quello previsto dall'art. 2112 del codice civile per il trasferimento d'azienda terrestre. La norma tutela la posizione dell'arruolato evitando che il mutamento soggettivo nella titolarità della nave ponga il marinaio in una situazione di incertezza circa la prosecuzione del suo rapporto lavorativo.
Il diritto di risoluzione dell'equipaggio all'arrivo in porto nazionale
Il codice bilancia la continuità del rapporto con la tutela dell'interesse dell'arruolato a non essere costretto a lavorare per un datore di lavoro diverso da quello originariamente scelto. Pertanto, salvo il caso di alienazione in esecuzione forzata (art. 343, n. 2), i componenti dell'equipaggio possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale. Questo diritto di recesso è condizionato: non può essere esercitato immediatamente, ma solo al primo approdo in Italia, probabilmente per garantire la continuità operativa dell'imbarcazione durante la navigazione. Il diritto di risoluzione spetta a ciascun componente dell'equipaggio individualmente, non all'equipaggio come collettivo.
L'art. 347-bis: estensione della disciplina del trasferimento d'azienda
L'art. 347-bis, aggiunto successivamente al testo originario del codice, estende espressamente ai lavoratori marittimi la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del codice civile. L'estensione opera quando la nave marittima venga trasferita come parte di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di essi, ai sensi dell'art. 2112, comma quinto, c.c. L'applicazione è tuttavia condizionata a un requisito territoriale: il cessionario deve trovarsi nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure l'impresa o lo stabilimento trasferiti devono rimanere in tale ambito. Questa limitazione riflette la matrice comunitaria della disciplina (direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa).
L'esclusione per i trasferimenti di sole navi
L'art. 347-bis introduce un'eccezione rilevante: le disposizioni sul trasferimento d'azienda non si applicano quando l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime. Questa esclusione rispecchia la logica della direttiva 2001/23/CE, che richiede l'esistenza di un'entità economica organizzata stabile per ritenere applicabile la tutela. La nave da sola, senza l'organizzazione imprenditoriale connessa, non integra un'azienda o parte di essa ai sensi della direttiva. In questi casi si applica quindi soltanto la disciplina di base dell'art. 347, comma primo: successione del nuovo armatore e diritto di risoluzione dell'equipaggio.
Coordinamento sistematico e profili pratici
La coesistenza dell'art. 347 e dell'art. 347-bis genera un sistema a doppio livello: nel caso di trasferimento di impresa navale rientrante nell'ambito comunitario, si applica la tutela rafforzata dell'art. 2112 c.c. (divieto di riduzione dei trattamenti economici e normativi, responsabilità solidale cedente-cessionario, nullità del licenziamento motivato dal solo trasferimento); nel caso di semplice cambio di armatore senza trasferimento d'impresa, o di trasferimento fuori dall'area UE, si applica la sola successione automatica con diritto di recesso dell'equipaggio. Il coordinamento con l'art. 348 stabilisce che la risoluzione eventualmente chiesta dall'equipaggio decorre al completamento delle operazioni di ormeggio e scarico, assicurando la continuità operativa fino all'ultimo momento utile.
Domande frequenti
Il nuovo armatore è obbligato a rispettare i contratti di arruolamento già in essere?
Sì: l'art. 347 stabilisce che il nuovo armatore subentra automaticamente in tutti i diritti e obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dell'equipaggio.
L'arruolato può rifiutarsi di lavorare per il nuovo armatore?
Sì: i componenti dell'equipaggio possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale, esercitando un diritto di recesso individuale.
Quando si applica la disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. alla nave?
Si applica quando la nave è trasferita come parte di un'impresa o stabilimento e il cessionario si trova nell'ambito territoriale dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 347-bis.
Il trasferimento della sola nave comporta l'applicazione dell'art. 2112 c.c.?
No: se l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime, le disposizioni sul trasferimento d'azienda non si applicano, restando operativa solo la successione automatica ex art. 347.
Quali tutele garantisce l'art. 2112 c.c. all'equipaggio nel trasferimento d'azienda navale?
L'art. 2112 c.c. vieta la riduzione dei trattamenti economici e normativi, prevede la responsabilità solidale di cedente e cessionario e sancisce la nullità del licenziamento motivato dal solo trasferimento.
Vedi anche