Testo dell'articoloVigente
Art. 53 DPR 495/1992 – Autorizzazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma
3. 7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: pubblicità stradale e sicurezza della circolazione
La pubblicità lungo le strade è una materia che incrocia esigenze commerciali, sicurezza della circolazione e governo del territorio. Il Codice della Strada, all'art. 23, pone il principio generale: fuori dai centri abitati, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o visibili da esse è subordinata all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada. L'art. 53 del DPR 495/1992 traduce questo principio in un procedimento amministrativo dettagliato, definendo i soggetti competenti, il contenuto della domanda, i termini di decisione e la durata dell'autorizzazione.
La ratio del sistema autorizzatorio è chiara: un eccesso di stimoli visivi lungo le strade può distogliere l'attenzione dei conducenti, aumentando il rischio di incidenti. Per questo il Codice della Strada riserva agli enti proprietari delle strade il potere di valutare, caso per caso, se la collocazione di un mezzo pubblicitario sia compatibile con le esigenze di sicurezza e con la visibilità della segnaletica istituzionale.
I soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione
Il comma 1 individua gli enti legittimati a rilasciare l'autorizzazione secondo un criterio di corrispondenza con l'ente proprietario della strada:
Questa ripartizione è coerente con la struttura della proprietà e gestione delle strade prevista dagli artt. 2 e 14 del Codice della Strada, e con l'obbligo di mantenere il catasto stradale aggiornato ai sensi degli artt. 225 e 226 del medesimo Codice.
Il contenuto della domanda e la documentazione richiesta
Il comma 3 descrive con precisione cosa deve contenere la domanda di autorizzazione. Il richiedente deve presentare:
Qualora si intenda esporre messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. La durata minima di esposizione di ciascun messaggio non può essere inferiore a tre mesi. Questa previsione mira ad evitare che i cartelli diventino strumenti di comunicazione «rapida» che moltiplicano gli impatti autorizzatori.
L'autodichiarazione può essere riutilizzata per le successive domande, con semplice rinvio all'originale: si tratta di una misura di semplificazione burocratica per gli operatori professionali del settore pubblicitario.
Il procedimento: tempi e silenzio-inadempimento
Il comma 5 stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni entro cui l'ente competente deve concedere o negare l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. La norma non prevede espressamente il silenzio-assenso per il decorso del termine, a differenza di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per i procedimenti ordinari. Nella prassi, il superamento del termine senza risposta può configurare un silenzio-inadempimento, impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Per le variazioni del messaggio pubblicitario su cartelli già autorizzati, decorsi almeno tre mesi dall'autorizzazione originaria, il comma 8 prevede un procedimento accelerato: l'ente deve rispondere entro quindici giorni dalla domanda, e il silenzio vale come autorizzazione concessa. Si tratta di un'ipotesi espressa di silenzio-assenso, giustificata dalla minore rilevanza della variazione rispetto all'installazione originaria.
Durata, rinnovo e trasferibilità dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile. Essa è intestata al soggetto richiedente e non è automaticamente trasferibile con la cessione del bene cui accede il cartello. Gli operatori del settore devono pertanto considerare la necessità di richiedere una nuova autorizzazione in caso di cambio di titolarità.
Per quanto riguarda i corrispettivi, il comma 7 impone a ciascun ente competente di predisporre e pubblicare un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Questo garantisce la prevedibilità dei costi per gli operatori e impedisce l'applicazione di tariffe arbitrarie o discriminatorie. Gli oneri previsti dall'art. 405 del regolamento (tassa di concessione governativa) sono esclusi dal prezzario e si aggiungono separatamente.
Obblighi di tenuta del registro e aggiornamento del catasto
Il comma 9 impone agli enti proprietari delle strade di tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, con l'indicazione cronologica delle domande e dei rilasci e una descrizione sommaria del mezzo pubblicitario. Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del patrimonio pubblicitario installato lungo le strade.
Ogni tre anni, su richiesta del Ministero, gli enti devono predisporre un rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territoriali definite, i cui dati alimentano il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade (artt. 225 e 226 del Codice della Strada). Questo strumento consente di monitorare nel tempo la pressione pubblicitaria sulle strade e di intervenire laddove il numero di installazioni comprometta la sicurezza della circolazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi deve chiedere l'autorizzazione per un cartello pubblicitario lungo una strada statale?
La domanda va presentata alla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio. Per le autostrade in concessione, il soggetto competente è la società concessionaria. Per le strade regionali, provinciali o comunali, la domanda si rivolge alla rispettiva amministrazione.
Cosa succede se l'ente non risponde entro sessanta giorni?
Il regolamento non prevede il silenzio-assenso per il rilascio dell'autorizzazione originaria: il decorso del termine senza risposta configura un silenzio-inadempimento, che può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. L'ente che nega l'autorizzazione è però tenuto a motivare il diniego.
Quanto dura l'autorizzazione e si può rinnovare?
L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile. È intestata al soggetto richiedente e non si trasferisce automaticamente a terzi in caso di cessione del bene cui il cartello accede.
È possibile cambiare il messaggio pubblicitario su un cartello già autorizzato?
Sì, ma occorre presentare apposita domanda con il bozzetto del nuovo messaggio, decorsi almeno tre mesi dall'autorizzazione originaria. L'ente deve rispondere entro quindici giorni; il silenzio vale come autorizzazione concessa.
Quali documenti occorrono per la domanda di autorizzazione?
Occorrono: documentazione amministrativa richiesta dall'ente, autodichiarazione sulla stabilità del manufatto, bozzetto del messaggio e verbale di constatazione redatto dal capocantoniere (o planimetria in alternativa). Per messaggi variabili, i bozzetti di tutti i messaggi previsti.