Testo dell'articoloVigente
Art. 47 DPR 495/1992 – Definizione dei mezzi pubblicitari
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità e struttura dell'articolo
L'art. 47 del DPR 495/1992 svolge una funzione definitoria fondamentale: introduce un glossario tecnico-giuridico di riferimento per tutti gli articoli successivi che disciplinano la pubblicità stradale nei suoi riflessi sulla sicurezza della circolazione. La norma non impone divieti né sanzioni in sé, ma stabilisce le categorie entro cui si muove la regolamentazione degli artt. seguenti, consentendo agli enti gestori delle strade, alle autorità di polizia stradale e agli operatori del settore pubblicitario di parlare la stessa lingua. L'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina in via generale il divieto di pubblicità lungo le strade; il regolamento, con questo articolo, ne attua la parte definitoria.
Le singole categorie: analisi operativa
Il comma 1 definisce l'insegna di esercizio: scritta alfanumerica (eventualmente completata da simboli e marchi) installata nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie. Può essere luminosa. Si distingue dalla preinsegna per la collocazione (deve essere nella sede, non in luoghi distanti) e per la funzione informativa diretta (identifica l'esercizio, non lo «direziona»). Rientrano in questa categoria, ad esempio, il cartello luminoso del negozio sull'ingresso o la targa della farmacia con la croce verde.
Il comma 2 definisce la preinsegna: manufatto bifacciale e bidimensionale, con freccia di orientamento, installato per facilitare il raggiungimento della sede di un'attività entro 5 km. Il divieto di illuminazione (né propria né indiretta) è assoluto e risponde a una precisa logica di sicurezza: la preinsegna è collocata in luoghi spesso distanti dall'attività, dove un elemento luminoso potrebbe confondersi con la segnaletica stradale o distrarre il conducente. Questo vincolo è più restrittivo rispetto agli altri mezzi e differenzia nettamente la preinsegna dal cartello.
Il comma 3 introduce la sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante che illumina aree, fabbricati, monumenti o emergenze naturali. Non si tratta di pubblicità in senso stretto, ma di un mezzo che può assumere rilievo quando l'illuminazione incide sulla percezione della segnaletica stradale o abbaglia i conducenti.
Il comma 4 definisce il cartello: manufatto bidimensionale su struttura di sostegno, con una o entrambe le facce dedicate a messaggi pubblicitari o propagandistici. Il cartello può essere luminoso e può ospitare manifesti, adesivi e altri elementi sovrapposti. È la categoria «residuale» più nota al grande pubblico: i classici poster pubblicitari stradali vi rientrano integralmente.
Il comma 5 definisce striscioni, locandine e stendardi: elementi bidimensionali privi di rigidezza, non aderenti a una superficie fissa. La locandina posizionata a terra può essere in materiale rigido. Possono essere luminosi per luce indiretta (non propria). Caratteristica comune è la flessibilità strutturale, che li distingue dal cartello e dall'insegna.
Il comma 6 introduce il segno orizzontale reclamistico: pellicola adesiva sulla pavimentazione stradale con scritte, simboli o marchi pubblicitari. È la categoria più delicata dal punto di vista della sicurezza, poiché incide direttamente sulla superficie di guida. La norma li ammette, ma la loro disciplina operativa (posizione, dimensioni, materiali) è demandata agli articoli successivi e alle autorizzazioni degli enti gestori.
Il comma 7 definisce l'impianto pubblicitario di servizio: manufatto il cui scopo primario è un servizio pubblico (fermata autobus, pensilina, cestino, panchina, orologio, ecc.) che reca accessoriamente uno spazio pubblicitario. La distinzione dalla pubblicità «pura» è rilevante perché questi impianti beneficiano di un trattamento normativo più favorevole, essendo la loro presenza giustificata dalla funzione di arredo urbano.
Il comma 8 introduce l'impianto di pubblicità o propaganda come categoria residuale: tutto ciò che non rientra nelle definizioni precedenti e che è finalizzato alla pubblicità o propaganda. La formula residuale è una tecnica legislativa che garantisce la copertura normativa di ogni nuovo formato pubblicitario non previsto all'epoca della redazione del regolamento.
La distinzione tra insegna di esercizio e preinsegna nella pratica
La distinzione tra insegna e preinsegna è quella che più frequentemente genera dubbi applicativi. Il criterio dirimente è duplice: la sede di installazione e la funzione direzionale. L'insegna è installata sulla sede o nelle sue pertinenze e identifica l'esercizio. La preinsegna è installata altrove (entro 5 km) e orienta l'automobilista verso la sede. Un'insegna collocata fuori dalla sede dell'attività deve essere qualificata come preinsegna, con tutti i limiti che ne conseguono (soprattutto il divieto di illuminazione). Gli operatori del settore devono prestare attenzione a questa distinzione anche ai fini delle autorizzazioni da richiedere.
Implicazioni per la sicurezza stradale e aggancio al Codice
Il comma 10 precisa che le definizioni dell'art. 47 sono valide esclusivamente ai fini della disciplina della pubblicità nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. Non sostituiscono le definizioni contenute in altri settori normativi (urbanistica, fiscalità, proprietà intellettuale). Il punto di aggancio con il Codice della Strada è l'art. 23 CdS, che vieta la pubblicità lungo le strade e nelle relative pertinenze in condizioni idonee a distrarre il conducente o a ridurre la visibilità. L'art. 47 del regolamento fornisce il quadro definitorio entro cui valutare se un determinato manufatto rientri o meno nel perimetro della disciplina pubblicitaria stradale. Le sanzioni per la violazione dei divieti di pubblicità stradale sono previste dal Codice della Strada (art. 23), non dal regolamento.
Conclusioni operative
La conoscenza delle definizioni dell'art. 47 è indispensabile per chiunque voglia installare mezzi pubblicitari in prossimità di strade: imprenditori che devono collocare insegne o preinsegne, agenzie pubblicitarie che gestiscono cartelli e impianti, enti locali che approvano piani del colore o regolamenti della pubblicità, e agenti di polizia stradale che devono qualificare correttamente il mezzo oggetto di contestazione. Un cartello qualificato erroneamente come insegna, o una preinsegna illuminata, possono determinare sanzioni o ordini di rimozione. La tassonomia dell'art. 47 è, in definitiva, la mappa concettuale di tutta la disciplina pubblicitaria stradale del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza principale tra insegna di esercizio e preinsegna?
L'insegna è installata nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie e identifica direttamente l'esercizio. La preinsegna è collocata altrove (entro 5 km dalla sede) e ha funzione direzionale, guidando il conducente verso la sede. La preinsegna non può essere luminosa in nessun caso, a differenza dell'insegna.
Una preinsegna può avere illuminazione notturna tramite faretti esterni?
No. L'art. 47, comma 2, del regolamento vieta espressamente che la preinsegna sia luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta. I faretti esterni che illuminano il manufatto costituiscono luce indiretta e sono quindi vietati. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe.
Cosa si intende per impianto pubblicitario di servizio?
È un manufatto il cui scopo primario è un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi e simili) che reca accessoriamente uno spazio pubblicitario. L'elemento distintivo è che la funzione di servizio deve essere quella principale, mentre la pubblicità è secondaria.
I segni orizzontali reclamistici sulla pavimentazione sono sempre vietati?
No, non sono vietati in assoluto. L'art. 47 li definisce come categoria ammessa. Tuttavia la loro installazione è soggetta alle autorizzazioni degli enti gestori della strada e deve rispettare le disposizioni degli articoli successivi del regolamento, che ne disciplinano le condizioni e i limiti di utilizzo.
Le definizioni dell'art. 47 valgono anche per altri settori normativi (urbanistica, SCIA, ecc.)?
No. Il comma 10 chiarisce espressamente che le definizioni dell'art. 47 sono valide solo ai fini della disciplina della pubblicità nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. Per altri settori (permessi edilizi, SCIA per pubblicità, tassa sulle pubbliche affissioni, ecc.) si applicano le definizioni proprie di ciascun settore.