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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Al proprietario va dato avviso dell'avvio del procedimento per il vincolo e per la dichiarazione di pubblica utilità.
  • L'interessato può presentare osservazioni entro il termine indicato.
  • L'amministrazione deve valutare le osservazioni nella motivazione.
  • È attuazione delle garanzie partecipative della L. 241/1990.
  • L'omissione dell'avviso è un vizio che incide sulla legittimità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 T.U. Espropriazione — La partecipazione degli interessati

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 11 disciplina la partecipazione del proprietario al procedimento espropriativo, assicurando che il privato sia informato e possa intervenire prima che il suo bene sia sottoposto al vincolo o dichiarato di pubblica utilità. È la traduzione, nella materia espropriativa, dei principi di partecipazione e contraddittorio sanciti dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

L'avviso di avvio del procedimento

Al proprietario del bene è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, successivamente, alla dichiarazione di pubblica utilità. L'avviso deve consentire all'interessato di comprendere l'oggetto del procedimento e di esercitare le proprie facoltà partecipative.

Il termine per le osservazioni

Entro un termine determinato dalla comunicazione, il proprietario e gli altri interessati possono presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Le osservazioni costituiscono il principale strumento con cui il privato fa valere le proprie ragioni nella fase di formazione della decisione.

L'obbligo di valutazione

L'amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni pervenute e a darne conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione del provvedimento. Non si tratta di un adempimento puramente formale: la mancata considerazione delle osservazioni può rendere illegittimo l'atto per difetto di istruttoria o di motivazione.

I casi di urgenza

In presenza di particolari ragioni di urgenza o di un numero elevato di destinatari, la legge consente forme semplificate di comunicazione, ad esempio mediante pubblicazione. Restano comunque ferme l'esigenza di informare gli interessati e la possibilità di partecipare al procedimento.

Il collegamento con la L. 241/1990

La disciplina dell'art. 11 si salda con la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che fissa in via generale la comunicazione di avvio, il diritto di accesso e l'obbligo di motivazione. Nel procedimento espropriativo queste garanzie assumono particolare rilievo, data l'incidenza dell'atto sulla proprietà.

Profili pratici e tutela

Per il proprietario, ricevere l'avviso e presentare osservazioni tempestive è il primo, essenziale momento di tutela. L'omissione dell'avviso o la mancata valutazione delle osservazioni costituiscono vizi del procedimento, deducibili davanti al giudice amministrativo in sede di impugnazione degli atti. Documentare l'invio delle osservazioni è quindi importante per un'eventuale contestazione.

Casi pratici

Caso 1: Osservazioni accolte

Tizio, ricevuto l'avviso, presenta osservazioni sul tracciato dell'opera: l'amministrazione le valuta e modifica in parte il progetto.

Caso 2: Avviso omesso

Caio non riceve alcun avviso di avvio del procedimento: impugna gli atti davanti al TAR per violazione delle garanzie partecipative.

Caso 3: Osservazioni non valutate

Sempronio presenta osservazioni che il provvedimento ignora del tutto: deduce il difetto di motivazione e di istruttoria.

Domande frequenti

Devo essere avvisato dell'avvio del procedimento?

Sì: al proprietario va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo e per la dichiarazione di pubblica utilità.

Posso presentare osservazioni?

Sì, entro il termine indicato nella comunicazione; l'amministrazione deve valutarle e darne conto nella motivazione.

Cosa accade se l'avviso è omesso?

È un vizio del procedimento, deducibile davanti al giudice amministrativo in sede di impugnazione degli atti.

Quale legge tutela la partecipazione?

La disciplina si salda con la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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