- Il regolamento di competenza è il rimedio processuale per risolvere il conflitto di competenza tra TAR: si propone con istanza notificata alle altre parti entro trenta giorni dalla notifica o sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza.
- L'istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio di Stato entro il termine dimezzato dell'art. 45 c.p.a., unitamente agli atti utili per la decisione.
- Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio, con ordinanza, previo avviso ai difensori costituiti almeno dieci giorni prima.
- La pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per tutti i TAR, sia in sede di regolamento sia in sede di appello ai sensi dell'art. 62, comma 4.
- Se viene indicato un TAR diverso da quello adito, la riassunzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione (o sessanta dalla pubblicazione) dell'ordinanza, a pena di estinzione del processo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 Codice del Processo Amministrativo — Regime della competenza
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.
3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Capo V – Astensione e ricusazione
Stesso numero, altri codici
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- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
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- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
Commento
Ratio e collocazione nel sistema delle competenze
L'art. 16 del codice del processo amministrativo disciplina il regolamento di competenza, strumento processuale che assegna al Consiglio di Stato il ruolo di giudice regolatoreultimo dei conflitti di competenza tra Tribunali amministrativi regionali. La norma si colloca al termine del Capo III del Libro I, dopo l'art. 13 (competenza territoriale ordinaria), l'art. 14 (competenza funzionale inderogabile) e l'art. 15 (rilievo dell'incompetenza), chiudendo il sistema con un meccanismo di risoluzione definitiva delle questioni di riparto. Il regolamento di competenza costituisce una deviazione dal percorso ordinario del processo: anziché proseguire nel merito, il giudizio si «sospende» in attesa che il giudice superiore indichi quale TAR è effettivamente competente. La sua funzione è duplice: da un lato tutela la certezza dei rapporti processuali, evitando che le parti rimbalzino indefinitamente tra giudici che si dichiarano reciprocamente incompetenti; dall'altro garantisce l'uniformità interpretativa dei criteri di competenza sull'intero territorio nazionale.
Presupposti e legittimazione
Il regolamento può essere proposto sia d'ufficio sia su istanza di parte. La legittimazione officiosa emerge dal combinato disposto dell'art. 15, comma 5, terzo periodo, c.p.a.: il giudice della riassunzione che si ritenga a sua volta incompetente richiede d'ufficio il regolamento, evitando il cortocircuito del cosiddetto «rimpalmo» tra TAR. In tal caso, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato dalla segreteria del TAR, e comunicata alle parti. La legittimazione della parte a proporre il regolamento sorge invece dall'ordinanza con cui il TAR si pronuncia sulla competenza senza contestualmente decidere sulla domanda cautelare (art. 15, comma 5, primo periodo, c.p.a.): in tale ipotesi, il regolamento è il solo rimedio esperibile. Quando invece l'ordinanza si pronuncia anche sulla domanda cautelare, la parte può scegliere tra il regolamento di competenza e i modi ordinari di impugnazione (art. 15, comma 5, secondo periodo).
Termini e modalità di proposizione
Il comma 1 stabilisce termini chiari e non soggetti a dimezzamento. L'istanza deve essere notificata alle altre parti entro: (a) trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza, oppure (b) sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La scelta tra i due termini dipende da quale evento — notificazione o pubblicazione — si è verificato prima nella concreta vicenda processuale. Il termine è definito «perentorio e non soggetto a dimezzamento», il che esclude sia la possibilità di abbreviazione per ragioni di urgenza sia la sospensione feriale, almeno per quanto riguarda la notifica dell'istanza. L'istanza deve poi essere depositata presso la segreteria del Consiglio di Stato — sede del giudice del regolamento — entro il termine di cui all'art. 45 c.p.a. ridotto alla metà: si tratta del termine ordinario per il deposito del ricorso, dimezzato in ragione della natura incidentale e urgente del regolamento. All'istanza devono essere allegati copia degli atti utili ai fini della decisione: il Consiglio di Stato decide, in effetti, allo stato degli atti, senza una vera e propria istruttoria.
Il procedimento in camera di consiglio e la pronuncia
Il comma 2 disciplina il procedimento. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima inviato ai difensori costituiti almeno dieci giorni prima. Il termine di preavviso è funzionale a consentire ai difensori di partecipare alla camera di consiglio o di depositare note difensive, nel rispetto del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.). L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, salvo nel caso di regolamento richiesto d'ufficio, in cui le spese non possono essere addebitate alla parte che, di per sé, non ha scelto di attivare il rimedio. La pronuncia sulle spese del regolamento conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio nel merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza: si tratta di una norma di chiusura che evita la caducazione automatica del capo sulle spese del regolamento per effetto della decisione di merito. Al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 55, commi da 5 a 8, c.p.a., relative alle misure cautelari collegiali: l'analogia è funzionale, poiché entrambi i procedimenti si svolgono in camera di consiglio con carattere di urgenza.
Forza vincolante della pronuncia e riassunzione
Il comma 3 attribuisce alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza — sia in sede di regolamento sia in sede di appello ai sensi dell'art. 62, comma 4, c.p.a. — una forza vincolante erga omnes per tutti i TAR. Questa efficacia «pan-processuale» distingue il regolamento di competenza dall'ordinario giudicato tra le parti: la regola di competenza affermata vincola tutti i tribunali amministrativi regionali, garantendo uniformità applicativa. Se l'ordinanza indica come competente un TAR diverso da quello adito, la parte che intende proseguire il giudizio deve riassumere il processo davanti al TAR indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il mancato rispetto del termine determina l'estinzione del giudizio. Il meccanismo riprende la logica del comma 4 dell'art. 15, assicurando continuità del processo e conservazione delle attività già compiute, nel rispetto del principio di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Casi pratici
Caso 1: Conflitto negativo di competenza: due TAR che si dichiarano entrambi incompetenti
Tizio propone ricorso al TAR Sicilia, che si dichiara incompetente e indica il TAR Lazio. Riassunto il giudizio, il TAR Lazio ritiene a sua volta di non essere competente e richiede d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a. La segreteria trasmette immediatamente l'ordinanza al Consiglio di Stato, che in camera di consiglio indica quale dei due TAR è competente, con pronuncia vincolante per entrambi.
Caso 2: Regolamento proposto dalla parte dopo ordinanza sulla sola competenza
Caio impugna davanti al TAR Emilia-Romagna un provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il TAR si dichiara incompetente indicando il TAR Lazio, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare. Caio, dissentendo dall'individuazione del giudice competente, notifica alle controparti l'istanza di regolamento di competenza entro trenta giorni dall'ordinanza e la deposita presso la segreteria del Consiglio di Stato con gli atti di causa. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio e vincola con la propria ordinanza tutti i TAR sulla questione.
Caso 3: Efficacia della pronuncia sulle spese del regolamento
Sempronio propone ricorso al TAR Puglia, che si dichiara incompetente; Sempronio promuove il regolamento di competenza. Il Consiglio di Stato condanna Sempronio alle spese del regolamento e indica il TAR Campania come competente. Sempronio riassume il giudizio e alla fine vince nel merito: la sentenza di merito non contiene alcuna statuizione espressa sulle spese del regolamento, le quali, ai sensi dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, c.p.a., conservano la propria efficacia e Sempronio rimane tenuto a pagarle in aggiunta alle spese del giudizio di merito.
Domande frequenti
Cos'è il regolamento di competenza nel processo amministrativo?
È un rimedio processuale che consente al Consiglio di Stato di stabilire definitivamente quale TAR è competente a decidere una controversia, quando sorge un conflitto di competenza o il giudice adito si è dichiarato incompetente.
Entro quando devo proporre il regolamento di competenza?
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza, oppure entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il termine è perentorio e non soggetto a dimezzamento.
La pronuncia del Consiglio di Stato sul regolamento vincola solo le parti del processo?
No: l'art. 16, comma 3, c.p.a. attribuisce alla pronuncia del Consiglio di Stato una forza vincolante per tutti i tribunali amministrativi regionali, garantendo uniformità nell'interpretazione dei criteri di competenza.
Cosa succede se dopo il regolamento non riassumo il giudizio nei tempi previsti?
Il mancato rispetto del termine perentorio per la riassunzione (trenta giorni dalla notificazione o sessanta dalla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato) determina l'estinzione del processo.
Chi paga le spese del regolamento di competenza richiesto d'ufficio?
Nessuno: l'art. 16, comma 2, c.p.a. prevede che, nel caso di regolamento richiesto d'ufficio, l'ordinanza non provvede sulle spese, non essendoci una parte che ha scelto di attivare il rimedio.
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