Testo dell'articoloVigente
Art. 55 L. 392/1978 — Termine pagamento canoni scaduti e morosita’
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
La morosita’ del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 puo’ essere sanata in sede giudiziale per non piu’ di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficolta’ del conduttore, puo’ assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosita’ puo’ essere sanata, per non piu’ di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta’.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 55 D.Lgs. 42/2004 — Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
- Art. 55 CAD — Articolo abrogato
- Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo
Commento
Ratio della norma
L'art. 55 nasce dalla consapevolezza che lo sfratto per morosità — il provvedimento più temuto dall'inquilino — può colpire anche conduttori in temporanea difficoltà economica che potrebbero onorare il debito se solo avessero un po' di tempo. Il legislatore del 1978 ha introdotto un meccanismo di tutela sociale che bilancia l'interesse del locatore a ricevere il canone con quello del conduttore a non perdere l'abitazione per una crisi di liquidità temporanea. L'art. 55 non è un condono della morosità, ma un'opportunità condizionata e limitata: il conduttore che vuole beneficiarne deve pagare tutto, con interessi e spese, entro i termini fissati dal giudice.
Analisi e struttura
La norma articola la sanatoria della morosità su quattro livelli, con requisiti e termini progressivamente più favorevoli al crescere delle difficoltà dimostrate. Il primo livello è la sanatoria in udienza: il conduttore versa tutto quanto dovuto (canoni, oneri, interessi, spese processuali liquidate dal giudice) direttamente alla prima udienza. In questo caso non vi sono limiti di frequenza specifici nella norma principale. Il secondo livello è la sanatoria con termine: se il conduttore non può pagare in udienza, il giudice — davanti a «comprovate condizioni di difficoltà» — può assegnare un termine massimo di novanta giorni, rinviando poi l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza. Il terzo livello, più favorevole, si applica quando l'inadempienza è durata non oltre due mesi ed è conseguente a precarie condizioni economiche sopravvenute (disoccupazione, malattia, gravi difficoltà comprovate insorte dopo il contratto): in questo caso il termine sale a centoventi giorni. Il quarto elemento strutturale è il limite di frequenza del beneficio: la sanatoria può essere concessa non più di tre volte nel quadriennio in via ordinaria, non più di quattro volte se ricorrono le condizioni aggravate di cui al terzo comma. Il pagamento integrale nel termine esclude la risoluzione del contratto: il procedimento di sfratto si chiude e il rapporto locatizio prosegue.
Quando si applica
L'art. 55 si applica quando il conduttore è stato convenuto in giudizio per morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori ex art. 5. Si applica sia nelle locazioni abitative che in quelle commerciali, sia nel procedimento di convalida di sfratto (art. 663 c.p.c.) sia nel giudizio a cognizione piena. Il conduttore deve trovarsi in uno stato di morosità: il beneficio non si applica se il mancato pagamento è pacifico e prolungato senza alcuna giustificazione. Il limite di tre o quattro volte nel quadriennio è un elemento oggettivo che il giudice deve verificare d'ufficio prima di concedere il termine. Le condizioni di precaria situazione economica del terzo comma devono essere «comprovate»: non è sufficiente la mera allegazione, ma occorre documentazione (attestazione di disoccupazione, certificati medici, documentazione reddituale).
Confronto e norme correlate
L'art. 55 si raccorda con l'art. 5 (inadempimento del conduttore), che definisce i presupposti della morosità — mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza, o mancato pagamento degli oneri accessori per importo superiore a due mensilità — e con l'art. 56 (modalità per il rilascio), che disciplina le conseguenze del mancato pagamento nel termine concesso. L'art. 56, comma 2, prevede che in caso di mancato pagamento nel termine ex art. 55, la data di esecuzione del rilascio non possa essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine. Con la L. 431/1998, l'art. 55 è rimasto applicabile alle nuove locazioni abitative in regime di canone libero, non essendo stato abrogato dalla nuova legge sulle locazioni. La giurisprudenza ha però dibattuto a lungo sull'interazione tra l'art. 55 e il procedimento di convalida di sfratto: il termine di grazia può essere concesso anche nella fase sommaria della convalida (prima dell'eventuale opposizione) oppure solo dopo l'opposizione? L'orientamento prevalente è per l'applicabilità anche nella fase sommaria.
Problemi applicativi
Il nodo interpretativo più dibattuto riguarda il conteggio delle tre o quattro concessioni nel quadriennio. La giurisprudenza ha precisato che il quadriennio decorre dalla prima concessione del beneficio, non dalla stipula del contratto; ogni concessione deve risultare da un atto giudiziario formale (ordinanza o verbale d'udienza). Se le precedenti concessioni non risultano dagli atti del procedimento, è onere del locatore provarle per far constare l'esaurimento del beneficio. Un secondo profilo critico riguarda il coordinamento tra il termine di grazia e l'esecuzione dello sfratto: se il conduttore paga entro il termine ma in misura parziale (anche di poche decine di euro), la sanatoria non si perfeziona e il provvedimento di sfratto riacquista piena efficacia. La giurisprudenza ha chiarito che il pagamento deve essere integrale: il pagamento parziale non sana la morosità e non impedisce il rilascio. Un terzo profilo è quello delle condizioni del terzo comma — disoccupazione, malattia, gravi difficoltà — che devono essere insorte dopo la stipulazione del contratto. Se le difficoltà erano preesistenti al contratto, il conduttore non può avvalersi del termine più lungo di centoventi giorni. Infine, il termine assegnato dal giudice è perentorio e non prorogabile: se il conduttore non paga entro la scadenza, non può chiedere un ulteriore rinvio e il giudice deve convalidare lo sfratto.
Casi pratici
Caso 1: Conduttore moroso salva l'appartamento pagando in udienza
Caso 2: Giudice concede novanta giorni per difficoltà economica documentata
Caso 3: Termine di grazia già concesso tre volte nel quadriennio: diniego
Domande frequenti
Cos'è il termine di grazia per morosità nelle locazioni?
È il beneficio previsto dall'art. 55 L.392/1978 che consente al conduttore moroso di evitare lo sfratto pagando tutti i canoni arretrati, gli oneri accessori, gli interessi e le spese processuali entro un termine fissato dal giudice. Può essere concesso in udienza (pagamento immediato) o con un rinvio fino a novanta o centoventi giorni a seconda della situazione economica del conduttore.
Quante volte si può ottenere il termine di grazia?
Non più di tre volte nel corso di un quadriennio in via ordinaria. Il limite sale a quattro volte se l'inadempienza non supera i due mesi ed è dovuta a disoccupazione, malattia o gravi difficoltà economiche sopravvenute dopo la stipula del contratto. Il giudice verifica d'ufficio il numero di concessioni precedenti prima di accordare il beneficio.
Il pagamento parziale entro il termine salva dallo sfratto?
No. Il pagamento deve essere integrale: canoni, oneri accessori, interessi legali e spese processuali. Anche un pagamento parziale — anche di poche decine di euro — non sana la morosità e non impedisce il rilascio dell'immobile. Il termine è perentorio e non prorogabile: se il conduttore non paga tutto entro la scadenza, il giudice procede con la convalida.
Quali condizioni danno diritto al termine più lungo di centoventi giorni?
Il termine di centoventi giorni (invece dei novanta ordinari) si applica quando: l'inadempienza non ha superato i due mesi; le difficoltà economiche sono gravi e comprovate (disoccupazione, malattia o situazione documentata analoga); tali condizioni sono insorte dopo la stipulazione del contratto e non erano presenti al momento della firma. Queste circostanze devono essere documentate, non solo allegate.
Vedi anche