Testo dell'articoloVigente
Art. 56 L. 392/1978 — Modalita’ per il rilascio dell’immobile
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche’ delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non puo’ essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio della norma
L'art. 56 nasce dall'esigenza di temperare gli effetti del provvedimento di rilascio sulla vita concreta del conduttore. Il legislatore del 1978 ha ritenuto che il rilascio immediato — per quanto giuridicamente dovuto — potesse causare un danno sproporzionato al conduttore e al suo nucleo familiare, soprattutto quando si tratta dell'abitazione principale. La norma introduce quindi un meccanismo di dilazione dell'esecuzione che il giudice deve modulare caso per caso, bilanciando l'interesse del locatore a rientrare nella disponibilità del bene con le esigenze abitative del conduttore. È una norma di politica sociale, non di diritto civile in senso stretto.
Analisi e struttura
La norma si articola in quattro disposizioni principali. Il primo comma stabilisce il meccanismo generale: il giudice fissa la data di esecuzione con il provvedimento di rilascio (o con provvedimento successivo), motivando la scelta in base alle condizioni comparative delle parti, al motivo del rilascio e al tempo trascorso dalla disdetta. Il termine massimo è sei mesi, elevabile a dodici in casi «eccezionali» — termine volutamente vago che la giurisprudenza ha interpretato come situazioni di particolare difficoltà abitativa del conduttore (anziani, disabili, nuclei familiari con minori, mancanza di soluzioni abitative alternative). Il secondo comma prevede un regime speciale per il rilascio conseguente a mancata sanatoria della morosità: qui la data di esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Questa previsione più rigida serve a evitare che il conduttore moroso — che non ha onorato neanche il termine di grazia — ottenga ulteriori dilazioni. Il terzo comma attribuisce a locatore e conduttore la facoltà di proporre opposizione al tribunale in composizione collegiale, «in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione», in base all'art. 6 comma 4 della L. 431/1998. Questa previsione consente di contestare la data di esecuzione anche dopo che il provvedimento di rilascio sia divenuto definitivo nel merito. Il quarto comma disciplina l'avvio dell'esecuzione forzata: trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione secondo gli artt. 605 ss. c.p.c. (procedimento di esecuzione per rilascio di immobile), senza necessità di un ulteriore provvedimento giudiziario.
Quando si applica
L'art. 56 si applica a qualunque forma di provvedimento di rilascio: ordinanza di convalida di sfratto, sentenza di primo grado, sentenza di appello, ordinanza provvisoria nel corso del giudizio. Si applica sia per finita locazione sia per morosità, con il regime speciale del secondo comma per il solo caso di morosità non sanata ex art. 55. La norma vale sia per le locazioni abitative che per quelle commerciali. La discrezionalità del giudice nella fissazione della data è guidata dalla motivazione obbligatoria: il provvedimento che fissa la data deve esplicitare i criteri valutativi adottati, altrimenti è censurabile per difetto di motivazione. Ai fini della valutazione comparativa delle condizioni delle parti, si considera la situazione reddituale, abitativa e familiare sia del conduttore che del locatore: non si può concedere una dilazione massima a un conduttore benestante quando il locatore ha urgente bisogno dell'immobile per abitazione propria.
Confronto e norme correlate
L'art. 56 si raccorda strettamente con l'art. 55 (termine di grazia per la morosità): il secondo comma dell'art. 56 è la conseguenza processuale diretta del mancato pagamento nel termine ex art. 55. Si collega anche all'art. 59 (recesso del locatore nei contratti a proroga), che richiama espressamente l'art. 56 per le modalità di rilascio. Con la L. 431/1998 sulle locazioni abitative a canone libero, il meccanismo dell'art. 56 è stato in parte affiancato dall'art. 6 comma 4 della stessa legge (opposizione al tribunale sulla data di esecuzione), richiamato dal terzo comma della norma in esame. Il coordinamento tra le due discipline è problematico: l'art. 6 L. 431/1998 prevede la sospensione del rilascio per conduttori anziani ultrasessantacinquenni o disabili gravi senza alternativa abitativa, regime che si affianca senza sovrapporsi all'art. 56.
Problemi applicativi
Il problema più frequente nella pratica riguarda l'identificazione dei «casi eccezionali» che giustificano il termine di dodici mesi. La giurisprudenza ha elaborato criteri abbastanza consolidati: eta avanzata del conduttore (orientativamente oltre i settant'anni), presenza di figli minori o portatori di disabilità nel nucleo familiare, documentata impossibilità di trovare un'altra abitazione a canone accessibile nella stessa zona, perdita del lavoro recente. Non basta la mera difficoltà economica: occorrono circostanze oggettive straordinarie. Un secondo nodo riguarda la modifica della data di esecuzione dopo la sua fissazione: il terzo comma consente l'opposizione in qualsiasi momento, ma la giurisprudenza ha chiarito che non si tratta di un mezzo per prolungare indefinitamente il rilascio — l'opposizione deve allegare fatti nuovi sopravvenuti dopo la fissazione della data originaria. Il terzo profilo problematico è l'avvio dell'esecuzione forzata: il locatore non è obbligato ad avviarla immediatamente dopo la scadenza della data fissata, ma se attende troppo a lungo senza avviarla potrebbe configurarsi una sorta di tolleranza che il conduttore potrebbe invocare. La giurisprudenza esclude però che il semplice decorso del tempo senza esecuzione forzata comporti rinuncia al rilascio.
Casi pratici
Caso 1: Giudice fissa la data di rilascio a dodici mesi per conduttore anziano
Caso 2: Rilascio per morosità non sanata: data entro sessanta giorni
Caso 3: Opposizione alla data di esecuzione per sopravvenuta disabilità
Domande frequenti
Quanto tempo ha il conduttore per lasciare l'appartamento dopo lo sfratto?
Il giudice fissa la data di esecuzione nel provvedimento di rilascio, motivando in base alle condizioni delle parti. Il termine massimo è sei mesi dal provvedimento, elevabile a dodici mesi in casi eccezionali (anzianità, disabilità, presenza di minori, assenza di alternative abitative). Per i rilasci per morosità non sanata il limite massimo è sessanta giorni dalla scadenza del termine di grazia.
Il giudice deve motivare la data di esecuzione dello sfratto?
Sì. L'art. 56 richiede espressamente che il provvedimento che fissa la data sia motivato, tenendo conto delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, del motivo del rilascio e del tempo trascorso dalla disdetta. Un provvedimento privo di motivazione è censurabile davanti al tribunale in composizione collegiale.
Si può contestare la data di esecuzione dello sfratto già fissata?
Sì. Il terzo comma dell'art. 56 consente a locatore e conduttore di proporre opposizione al tribunale in composizione collegiale in qualsiasi momento, ma limitatamente alla data fissata per l'esecuzione. Questa opposizione deve allegare fatti nuovi o sopravvenuti; non è uno strumento per rimettere in discussione il merito del rilascio già deciso.
Cosa succede se il conduttore non lascia l'appartamento alla data fissata?
Il locatore promuove l'esecuzione forzata ex artt. 605 ss. c.p.c. (procedimento di esecuzione per rilascio): l'ufficiale giudiziario intima al conduttore di abbandonare l'immobile e, se non lo fa, procede con lo sgombero forzoso. Non è necessario un nuovo provvedimento giudiziario: il provvedimento di rilascio già emesso costituisce titolo esecutivo sufficiente.
Vedi anche