Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio

    Articolo 2572 Codice Civile: Divieto di soppressione del marchio

    Art. 2572 c.c. – Divieto di soppressione del marchio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

  • Articolo 2561 Codice Civile: Usufrutto dell’azienda

    Articolo 2561 Codice Civile: Usufrutto dell’azienda

    Art. 2561 c.c. – Usufrutto dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

    Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

    Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’art. 1015.

    La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.

  • Articolo 2562 Codice Civile: Affitto dell’azienda

    Articolo 2562 Codice Civile: Affitto dell’azienda

    Art. 2562 c.c. – Affitto dell’azienda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.

  • Art. 2563 Codice Civile: Ditta

    Art. 2563 Codice Civile: Ditta

    Art. 2563 c.c. – Ditta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

    La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’art. 2565.

  • Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta

    Articolo 2564 Codice Civile: Modificazione della ditta

    Art. 2564 c.c. Modificazione della ditta

    In vigore

    Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

  • Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta

    Articolo 2566 Codice Civile: Registrazione della ditta

    Art. 2566 c.c. – Registrazione della ditta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell’art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda.

  • Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Articolo 2559 Codice Civile: Crediti relativi all’azienda ceduta

    Art. 2559 c.c. – Crediti relativi all’azienda ceduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

    Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

  • Art. 2560 Codice Civile: Debiti relativi all”azienda ceduta

    Art. 2560 Codice Civile: Debiti relativi all”azienda ceduta

    Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all’azienda ceduta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

    Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

  • Art. 2555 Codice Civile: Nozione

    Art. 2555 Codice Civile: Nozione

    Art. 2555 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

  • Articolo 2556 Codice Civile: Imprese soggette a registrazione

    Articolo 2556 Codice Civile: Imprese soggette a registrazione

    Art. 2556 c.c. – Imprese soggette a registrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

    I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante .

  • Articolo 2557 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2557 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza

    In vigore

    Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

  • Articolo 2558 Codice Civile: Successione nei contratti

    Articolo 2558 Codice Civile: Successione nei contratti

    Art. 2558 c.c. Successione nei contratti

    In vigore

    Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.