Autore: Andrea Marton

  • Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Possono essere assunti in apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: durata del contratto non superiore a tre anni; previsione di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

    3. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, ovvero con i rispettivi ordini o collegi professionali.

  • CCNL Funzioni Centrali: orario servizio e lavoro agile

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali prevede 36 ore settimanali di servizio, articolate in 5 giorni (lunedì-venerdì). Sono ammesse modalità flessibili: orario flessibile entrata 7:30-9:00 e uscita 13:30-17:30, lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro, banca ore. Il rinnovo 2024 ha esteso il diritto al lavoro agile e introdotto il diritto alla disconnessione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Articolazione oraria standard Funzioni Centrali
    Modalità Orario Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard ministeri e agenzie
    Settimana corta 6gg (con sabato) 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Flessibilità entrata Tra 7:30-9:00 Recupero giornaliero
    Flessibilità uscita Tra 13:30-17:30 In base ad entrata
    Lavoro agile Fino al 60% Accordo individuale
    Banca ore 40 ore/anno Recupero entro 12 mesi

    L'orario settimanale: 36 ore in 5 giorni

    L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite in 5 giorni dal lunedì al venerdì con 7 ore e 12 minuti al giorno. Le amministrazioni con sportelli al pubblico (es. INPS) possono prevedere settimana su 6 giorni con 6 ore/giorno.

    Pause: la pausa pranzo è obbligatoria di 30 minuti dopo 6 ore continuative di lavoro. Non viene retribuita.

    Lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro

    Il CCNL 2024 ha confermato e ampliato il lavoro agile (ex L. 81/2017 + D.L. 80/2021 PA): fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili che richiedono presenza obbligatoria (es. centralinisti, autisti, ausiliari di custodia).

    Modalità: accordo individuale scritto tra dipendente e dirigente, durata determinata (max 12 mesi rinnovabile), specifica gli obiettivi e le fasce di reperibilità. Il dipendente in lavoro agile ha diritto alla disconnessione fuori dalle fasce stabilite.

    Banca ore e recupero

    Le ore eccedenti l’orario ordinario possono confluire in banca ore individuale (max 40 ore/anno) o essere pagate come straordinario.

    Le ore in banca devono essere recuperate entro 12 mesi tramite permessi orari o giornate libere. Decorso il termine senza recupero, le ore vengono liquidate come straordinario al tasso previsto (+15% feriale, +30% notturno/festivo).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con flessibilità
    Tizio entra al Ministero Interno tra 7:45 e 8:30 e termina coerentemente 7h12′ dopo. Recupera eventuali minuti in difetto la settimana successiva. Non fa lavoro agile (custodia immobile).
    Caia – Funzionaria Entrate in smartworking
    Caia, funzionaria Entrate, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese-tipo 20gg). Fasce di reperibilità 9-13 e 14-17. Riceve indennità lavoro agile annua di €110 forfettaria.
    Sempronio – Banca ore di 32 ore
    Sempronio ha accumulato 32 ore di straordinario in banca ore per progetti audit. Le recupera tra agosto e dicembre come 4 giornate libere extra ferie.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente Funzioni Centrali?
    36 ore settimanali, in 5 giorni dal lunedì al venerdì (7h12’/giorno) oppure 6 giorni con sabato (6h/giorno) per sportelli al pubblico.
    Quanti giorni al mese posso fare smart working nel pubblico?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria. In pratica circa 12 giorni al mese su 20 lavorativi.
    Cos'è la banca ore?
    Un conto individuale di ore eccedenti l’orario ordinario (max 40h/anno) recuperabili entro 12 mesi come permessi o giornate libere. Trascorso il termine, vengono liquidate come straordinario.
    Il dipendente in smart working ha diritto alla disconnessione?
    Sì. Il CCNL 2024 ha codificato il diritto alla disconnessione fuori dalle fasce di reperibilità concordate. Niente email, telefonate o messaggi di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 L. 431/1998 – Ambito di applicazione

    Art. 1 L. 431/1998 – Ambito di applicazione

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

    2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge; b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale; c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

    3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’ articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. articolo successivo

  • Art. 373 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 373 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.

  • Art. 14 DPR 445/2000

    Art. 14 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Buoni pasto statali €7 e welfare Perseo Sirio

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Centrali percepisce buono pasto da €7 per ogni giornata di servizio ≥6 ore (vincolato a presenza). Il fondo pensione complementare di settore è Perseo Sirio (TFR + 1% lavoratore + 1% datore). Mense aziendali in molti grandi enti (INPS, Ministeri). Iniziative welfare ARAN-Plus per assistenza sanitaria integrativa in fase di estensione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Welfare Funzioni Centrali 2026
    Voce Importo Note
    Buono pasto cartaceo €7/giorno Min. 6h servizio
    Buono pasto elettronico €8/giorno Da CCNL 2024
    Fondo Perseo Sirio 1% lav + 1% datore + TFR Pensione complementare
    Una tantum welfare €220 (2024) Iniziative facoltative
    CRAL amministrazione €20-50/mese Adesione facoltativa

    Il buono pasto statale di €7

    Il buono pasto spetta per ogni giornata in cui il dipendente Funzioni Centrali presta servizio per almeno 6 ore con rientro pomeridiano (o orario continuativo con pausa pranzo).

    Importi 2026:

    • Cartaceo: €7 (importo non aggiornato dal 2018)
    • Elettronico (introdotto dal CCNL 2024): €8 a partire da gennaio 2025, in fase di rollout

    Il buono è spendibile in esercizi convenzionati (ristoranti, bar, supermercati, gastronomie). Non è cumulabile con la mensa aziendale: chi mangia in mensa non riceve buono.

    Fondo Perseo Sirio per previdenza complementare

    Il fondo pensione complementare del settore Funzioni Centrali (insieme a Sanità e Funzioni Locali) è Perseo Sirio, fondo negoziale a contribuzione definita gestito in convenzione con SGR.

    Contribuzione tipica:

    • Lavoratore: 1% retribuzione utile TFR (obbligatorio per aderire)
    • Datore: 1% retribuzione utile TFR (a carico amministrazione)
    • TFR: 6,91% maturato l’anno (se lavoratore aderisce, va al fondo non al TFS/TFR statale)

    Adesione facoltativa ma incentivata: più del 25% dei dipendenti Funzioni Centrali è iscritto. Linee di investimento: garantita, bilanciata, dinamica.

    Mensa aziendale, CRAL e iniziative welfare

    I grandi enti hanno spesso mensa aziendale convenzionata o gestita: INPS, INAIL, Ministero Economia, Ministero Interno hanno mense interne con costo medio €2-3 a pasto.

    I CRAL (Circoli Ricreativi Aziendali Lavoratori) offrono convenzioni per palestre, viaggi, libri, cultura, sport. Adesione facoltativa, costo €20-50/mese.

    Il CCNL 2024 ha introdotto un budget welfare di €220 una tantum per il 2024, destinato a iniziative individuali (libri, abbonamenti, sport) tramite piattaforma di amministrazione.

    Casi pratici

    Tizio – 22 buoni pasto al mese
    Tizio, assistente Min. Difesa, lavora 22 giorni al mese da 7h12′. Riceve 22 buoni pasto da €7 = €154/mese di valore reale (in buoni elettronici €176). Spende in supermercato e ristoranti.
    Caia – Aderisce a Perseo Sirio
    Caia, funzionaria Entrate, aderisce a Perseo Sirio dal 2020. Contributo annuo: TFR (€2.500) + 1% suo (€460) + 1% datore (€460) = €3.420/anno. Capitale accumulato ~€18.000 in 5 anni in linea bilanciata.
    Sempronio – Mensa ministeriale e CRAL
    Sempronio, EP INPS, usa la mensa interna (€2,50 al pasto – non riceve buono nei giorni di mensa). È iscritto al CRAL INPS (€25/mese) per palestra convenzionata e biglietti teatro scontati.

    Domande frequenti

    Quanto vale il buono pasto del pubblico impiego?
    €7 cartaceo, €8 elettronico (dal 2025). Spetta per ogni giornata di servizio di almeno 6 ore con pausa pranzo. Non cumulabile con mensa aziendale.
    Cos'è Perseo Sirio?
    Il fondo pensione complementare di Funzioni Centrali, Sanità e Funzioni Locali. Contribuzione 1% lavoratore + 1% datore + TFR per aderenti. Adesione facoltativa ma con vantaggi fiscali.
    Posso usare il buono pasto al supermercato?
    Sì. Il buono pasto è spendibile in qualunque esercizio convenzionato: ristoranti, bar, gastronomie, supermercati. Resto in denaro non ammesso, ma cumulabile fino a 8 buoni in una transazione.
    Conviene aderire a Perseo Sirio?
    Per un dipendente sotto i 50 anni con orizzonte pensionistico medio-lungo, sì: si guadagnano il contributo datore (1%), benefici fiscali (deduzione fino €5.164/anno) e rendimento di mercato sul capitale. Da valutare profilo individuale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 DPR 495/1992 – Cantieri mobili

    Art. 39 DPR 495/1992 – Cantieri mobili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

    2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un: a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MO- BILE DI PREAVVISO (figg. II.400); b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata. 3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma

    10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

  • Art. 24 DPR 495/1992 – Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt

    Art. 24 DPR 495/1992 – Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

    2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma

    1. 3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

    4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

    5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.

  • Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 13;

    b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

    c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;

    d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

    e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

    f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

    2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

  • Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle addette ai servizi di polizia di Stato, penitenziaria e municipale, salvo che per la parte relativa al divieto di espletamento dei compiti che comportano rischi specifici e che non possono essere sostituiti con compiti equivalenti.

  • Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato in violazione di quanto disposto dall’articolo 31, il lavoratore ha diritto di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

    2. L’impugnazione del contratto di somministrazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione.

  • Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

    2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.