Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati… ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi… per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

4. Le strade extraurbane principali… di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

In sintesi

  • Nelle autostrade è vietato qualsiasi accesso privato alla sede stradale.
  • Sulle strade extraurbane principali gli accessi privati sono ammessi solo se distanziati di almeno 1.000 metri tra gli assi consecutivi.
  • Sulle strade extraurbane secondarie la distanza minima è di norma 300 metri, riducibile a 100 m in casi morfologici eccezionali o in zone edificabili.
  • La localizzazione degli accessi deve garantire la massima visibilità e consentire la manovra di immissione senza sosta in carreggiata.
  • L'ente proprietario può negare l'autorizzazione quando l'accesso compromette sicurezza e fluidità, specie in curva, in forte pendenza o in zone a visibilità insufficiente.
  • Gli accessi devono essere pavimentati per almeno 50 metri dal margine della carreggiata e mantenuti in modo da evitare ogni apporto di materiali sulla sede stradale.
Indice dei contenuti

La disciplina degli accessi privati alla rete stradale

L'articolo 45 del DPR 495/1992 regola in modo capillare le modalità con cui le proprietà private possono connettersi alla rete stradale pubblica. La disposizione risponde a un'esigenza primaria di sicurezza: ogni innesto o uscita non correttamente progettato costituisce un punto critico in cui si concentrano rischi di sinistro, rallentamenti e conflitti tra la corrente veicolare principale e le manovre di svolta.

La norma si colloca nel sistema del Codice della Strada, i cui artt. 16 e 18 - espressamente richiamati al comma 6 - disciplinano le intersezioni e le distanze di visibilità: il regolamento ne traduce i principi in misure operative applicabili ai singoli accessi.

Gerarchia delle strade e regole per categoria

Il comma 1 enuncia la regola più severa: sulle autostrade nessun accesso privato è ammesso. La ratio è chiara: la funzione autostradale di collegamento veloce e a flusso continuo è incompatibile con l'innesto diretto di utenti privati, che devono necessariamente utilizzare svincoli ufficiali.

Per le strade extraurbane principali (comma 2) la distanza minima tra assi di accessi consecutivi è fissata in 1.000 metri. Si tratta di arterie a elevata velocità di esercizio, dove la distanza di avvistamento richiesta è considerevole e la perturbazione del flusso prodotta da un accesso si propaga per centinaia di metri.

Le strade extraurbane secondarie (comma 3) ammettono accessi distanziati di norma 300 metri, con facoltà di deroga fino a 100 metri in tre situazioni tassative: difficoltà morfologiche che rendono impossibile la realizzazione di strade parallele; tratti soggetti a limitazioni di velocità per densità insediativa; zone classificate come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga non è libera ma presuppone una valutazione tecnica dell'ente proprietario, il quale deve motivare il provvedimento.

Strade di servizio e fasce laterali

Il comma 4 introduce uno strumento urbanistico-infrastrutturale di grande importanza pratica: le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere dotate di fasce laterali di terreno sufficienti a ospitare eventuali strade di servizio. Ciò significa che, sin dalla fase progettuale, l'ente gestore deve riservare spazio per vie parallele che raccolgano gli accessi privati, evitando innesti diretti sulla carreggiata principale.

Questo schema - carreggiata veloce + strada di servizio parallela - è quello tipicamente adottato sulle tangenziali urbane e sulle statali di scorrimento di nuova realizzazione. Dove già esiste, l'utente privato dovrà immettere il proprio accesso sulla strada di servizio e non direttamente sull'arteria principale.

Requisiti tecnici di localizzazione e costruzione

Il comma 5 detta i criteri qualitativi di localizzazione: l'accesso deve trovarsi nel punto che offre la più ampia visibilità della zona di svincolo, preferibilmente su rettilineo, e deve consentire le manovre di immissione ed uscita senza che il veicolo debba fermarsi in carreggiata. Quest'ultima condizione è particolarmente rilevante: un accesso su curva o in pendenza dove il conducente è costretto ad attendere con la vettura ferma in corsia rappresenta un pericolo imminente per i veicoli in sorpasso.

Il comma 8 aggiunge vincoli costruttivi: i materiali devono essere idonei, l'accesso non deve consentire il trascinamento di acqua o materiali sulla carreggiata, e la pavimentazione deve estendersi per l'intero tratto ricadente sulla strada, comunque per almeno 50 metri dalla carreggiata. Questa misura impedisce che il fondo non pavimentato di un accesso agricolo o industriale depositi terriccio o ghiaia sulla carreggiata, causa frequente di perdita di aderenza.

Il potere autorizzatorio e i motivi di diniego

I commi 6 e 7 disciplinano il potere di diniego dell'ente proprietario, configurando una fattispecie di autorizzazione discrezionale in senso tecnico. Il diniego è legittimo - e anzi doveroso - quando l'accesso si trova in curva, in forte pendenza, o in qualsiasi situazione in cui non possano essere rispettate le distanze di visibilità prescritte dagli artt. 16 e 18 del Codice. Analogamente, zone orograficamente difficili che non garantiscono condizioni di sicurezza giustificano il rifiuto anche in assenza di una violazione formale delle distanze.

Il potere di diniego non è arbitrario: deve essere motivato, deve fare riferimento alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e deve essere proporzionato alla situazione concreta. In sede giurisdizionale, il TAR competente potrà sindacare sia i vizi procedurali sia la congruità della valutazione tecnica.

Oneri a carico del titolare dell'autorizzazione

Il comma 9 chiarisce che la realizzazione e la manutenzione dell'accesso - per la parte insistente sulla sede stradale e per quella ricadente sulla proprietà privata - è a carico esclusivo del titolare dell'autorizzazione. L'ente proprietario esercita la sorveglianza ma non sostiene costi. Il titolare risponde del mantenimento dei requisiti nel tempo: un accesso inizialmente conforme che si deteriori, producendo buche o ristagni d'acqua, può essere oggetto di ordinanza di ripristino con esecuzione d'ufficio e rivalsa delle spese.

Il comma 10 consente infine accessi provvisori per cantieri e situazioni temporanee, ma impone l'installazione di idonea segnaletica di pericolo. La temporaneità è una condizione sostanziale, non solo formale: un accesso di cantiere mantenuto oltre la durata dei lavori perde il carattere provvisorio e deve essere regolarizzato o rimosso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Posso aprire un accesso privato su un'autostrada?

No. Il comma 1 dell'art. 45 del Regolamento vieta in modo assoluto qualsiasi accesso privato sulle autostrade. L'utente deve utilizzare esclusivamente gli svincoli ufficiali.

Qual è la distanza minima tra due accessi privati su una strada statale extraurbana principale?

La distanza minima è di 1.000 metri, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. Eventuali deroghe non sono previste per questa categoria di strade.

L'ente proprietario può negare il permesso anche se rispetto le distanze minime?

Sì. I commi 6 e 7 consentono il diniego quando l'accesso è in curva, in forte pendenza, in zona a visibilità insufficiente o in area orograficamente difficile, indipendentemente dal rispetto delle distanze.

Chi paga la manutenzione dell'accesso privato sulla carreggiata?

Il comma 9 pone a carico esclusivo del titolare dell'autorizzazione sia la realizzazione sia la manutenzione dell'accesso, compresa la parte che insiste sulla sede stradale, sotto la sorveglianza dell'ente proprietario.

Posso avere un accesso temporaneo per un cantiere?

Sì, il comma 10 lo consente per motivi temporanei come l'apertura di cantieri. È però obbligatorio installare idonea segnaletica di pericolo e, se necessario, segnali di divieto. L'accesso deve essere rimosso al termine della necessità temporanea.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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