Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    Art. 16 Codice del Processo Amministrativo – Regime della competenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all’articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

    2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

    3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    Capo V – Astensione e ricusazione

  • Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  • Art. 164 TUIR: Limiti di deduzione delle spese e degli altri com

    Art. 164 TUIR: Limiti di deduzione delle spese e degli altri com

    Art. 164 TUIR – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis)

    In vigore dal 01/01/2017

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    “1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

    a) per l’intero ammontare relativamente:

    1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa;

    2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

    b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e’ diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e’ elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita’ di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita’ e’ ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attivita’ e’ svolta da societa’ semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilita’ e’ consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli, lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,20) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli, lire ottocentomila (pari a euro 413,17) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita’ svolte da societa’ semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

    b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

    1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .(1)

    2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

    3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.”

    —————-(1) Comma inserito dal comma 922 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedere dai commi 909 al 928 della Legge 205/2017.

  • Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano in conformità al principio di non discriminazione stabilito dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976.

    2. Il presente testo unico si applica anche nei confronti dei padri lavoratori, in conformità alle disposizioni del presente capo, al fine di promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne e di consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

  • Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    Art. 1261 Codice della Navigazione – Destinazione delle somme ritenute

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o alla gente dell’aria sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza marinara, alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell’aria (1). I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali. (1) Ora Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, ai sensi dell’art. 1, l. 13 luglio 1965, n. 859.

  • Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere. DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO Della formazione del contratto

  • Art. 11 T.U. Espropriazione – La partecipazione degli interessati

    Art. 11 T.U. Espropriazione – La partecipazione degli interessati

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:

    a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

    2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

    4. Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

    5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

  • Art. 44 DPR 495/1992 – Accessi in generale

    Art. 44 DPR 495/1992 – Accessi in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

    2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

  • Lavoro a turni e turni notturni: diritti e tutele

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il lavoro a turni è una modalità organizzativa in cui più lavoratori si avvicendano sulle stesse postazioni nell’arco delle 24 ore. Chi effettua turni notturni è soggetto alle tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (visita medica, limite di 8 ore medie, diritto al trasferimento in caso di problemi di salute). Le maggiorazioni sono fissate dal CCNL.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 1-2, 11-17

    Tabella riepilogativa

    Tutele per i lavoratori a turni e notturni
    Aspetto Regola
    Definizione lavoro a turni Avvicendamento di lavoratori sulle stesse postazioni in orari diversi nell’arco del giorno o della settimana
    Turno notturno: limite orario Max 8 ore medie nelle 24 ore (su periodo definito dal CCNL)
    Visita medica Obbligatoria prima e periodicamente per lavoratori notturni
    Inidoneità al turno notturno Diritto al trasferimento al turno diurno
    Maggiorazioni turni Fissate dal CCNL; la percentuale varia in base al contratto collettivo applicato

    Cos'è il lavoro a turni

    Per lavoro a turni si intende qualsiasi modalità di organizzazione del lavoro in cui i lavoratori si avvicendano sulle stesse postazioni o mansioni secondo una rotazione regolare, in orari diversi nell’arco del giorno o della settimana. I turni possono essere fissi (il lavoratore opera sempre nello stesso orario) o a rotazione (il lavoratore cambia turno periodicamente).

    Tutele specifiche per i turni notturni

    I lavoratori addetti a turni notturni sono soggetti alle tutele previste dagli artt. 11-17 del D.Lgs. 66/2003: visita medica preventiva e periodica; limite di 8 ore medie di lavoro notturno nelle 24 ore; diritto al trasferimento al turno diurno in caso di problemi di salute accertati dal medico competente. Il rifiuto del datore di adibire il lavoratore inidoneo ai turni diurni disponibili è illecito.

    Maggiorazioni e indennità turno

    La maggiorazione per il lavoro a turni è disciplinata dal CCNL: la percentuale varia in base al contratto collettivo applicato. Molti contratti distinguono tra indennità per turni notturni, festivi, domenicali e per turni avvicendati. Alcune categorie (ad esempio lavoratori con figli disabili) hanno diritto a essere esonerate da turni notturni o comunque a godere di priorità nella scelta del turno.

    Casi pratici

    Tizio – turno a rotazione settimanale

    Tizio ruota ogni settimana tra turno mattino (6-14), pomeriggio (14-22) e notte (22-6). Nei periodi di turno notturno è lavoratore notturno a tutti gli effetti: ha diritto alla visita medica periodica, all’indennità di turno notturno prevista dal CCNL e al limite di 8 ore medie notturne nelle 24 ore.

    Caia – inidoneità al turno notturno certificata

    Il medico competente certifica che Caia non è idonea al lavoro notturno per ragioni di salute. Il datore deve trasferirla al turno diurno disponibile senza riduzione della retribuzione. Se non esistono posizioni diurne equivalenti, dovrà valutare soluzioni alternative in accordo con le parti.

    Sempronio – richiesta di cambio turno

    Sempronio ha un figlio disabile e chiede di passare dal turno notturno a quello diurno. Il CCNL del suo settore prevede la priorità nell’assegnazione al turno diurno per chi assiste un familiare disabile: la richiesta va accolta compatibilmente con le esigenze organizzative.

    Domande frequenti

    Quanto vale la maggiorazione per i turni?

    La percentuale di maggiorazione varia in base al CCNL applicato: non esiste una percentuale fissa di legge. Consultare il proprio contratto collettivo per conoscere le indennità specifiche.

    Posso rifiutare il turno notturno?

    Se rientri nelle categorie escluse per legge (gravidanza, genitore solo con figli under 12, disabile a carico) puoi richiedere l’esonero. Altrimenti, se il turno notturno è parte dell’organizzazione aziendale prevista dal CCNL, il rifiuto potrebbe avere conseguenze disciplinari.

    Il lavoro a turni è uguale al lavoro notturno?

    No. Il lavoro a turni è una modalità organizzativa generale. Il lavoro notturno è uno specifico tipo di prestazione nelle ore notturne e ha una disciplina di tutela autonoma nel D.Lgs. 66/2003.

    Ogni quanto deve essere effettuata la visita medica per i lavoratori notturni?

    La periodicità è fissata dal medico competente e dal datore di lavoro nel piano di sorveglianza sanitaria. Di norma avviene almeno ogni due anni, ma può essere più frequente in base ai rischi specifici e alle condizioni di salute del lavoratore.

    I turni possono essere modificati unilateralmente dal datore?

    Il datore può modificare i turni nell’esercizio del potere organizzativo, ma nel rispetto del CCNL (preavviso, modalità di comunicazione) e senza violare i diritti acquisiti o le tutele di categorie protette.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 DPR 602/1973 – Acconti d’imposta (abrogato)

    Art. 4 DPR 602/1973 – Acconti d’imposta (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dalla Legge del 02/12/1975 n. 576, art. 16]

  • Art. 43 L. 392/1978 – Improcedibilita’ della domanda sul canone

    Art. 43 L. 392/1978 – Improcedibilita’ della domanda sul canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone non puo’ essere proposta se non e’ preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all’articolo seguente.

    L’improcedibilita’ e’ rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

  • Art. 169 TUIR: Accordi internazionali

    Art. 169 TUIR: Accordi internazionali

    Art. 169 TUIR – Accordi internazionali (ex art. 128)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.”