Art. 19 DPR 495/1992 — Oneri a carico del richiedente
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento delle violazioni
- Articolo 19 L. 184/1983: Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità
- Art. 19 Reg. (UE) 2024/1689 — Log generati automaticamente
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali