Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 DPR 495/1992 – Organi preposti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale.

2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.

3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. 4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.

In sintesi

  • Il Ministero dell'interno, tramite il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale, è l'organo centrale preposto ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice della Strada.
  • Gli organi diretti sono i Compartimenti della Polizia Stradale, da cui dipendono sezioni provinciali, reparto operativo speciale, centri operativi autostradali, sottosezioni, distaccamenti e posti mobili.
  • Tutti i soggetti elencati all'art. 12, commi 1 e 2 del Codice (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ecc.) concorrono all'espletamento dei servizi nel rispetto dei propri ordinamenti interni.
  • Il personale militare (art. 12, comma 4 CdS) può segnalare agli organi di polizia stradale le infrazioni commesse da chi non si è adeguato alle segnalazioni per assicurare la marcia delle colonne militari.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo di riferimento: art. 12 del Codice della Strada

L'articolo 22 del DPR 495/1992, in attuazione dell'art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), definisce l'assetto organizzativo degli organi preposti alla polizia stradale. Il Codice traccia l'elenco dei soggetti legittimati (comma 1: Polizia di Stato; comma 2: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato; comma 3: polizia municipale entro il territorio di competenza; comma 4: personale militare in servizio di pubblica sicurezza), mentre il regolamento di esecuzione ne declina la struttura organizzativa e le modalità operative di dettaglio.

Il legislatore ha scelto di accentrare la regia dei servizi di polizia stradale in senso primario al Ministero dell'interno, garantendo al tempo stesso una capillarità territoriale attraverso una rete articolata di presidi sul territorio nazionale.

Struttura organizzativa della Polizia Stradale

Il Servizio Polizia Stradale, incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è il vertice centrale. Al di sotto operano i Compartimenti della Polizia Stradale, strutture regionali o interregionali che coordinano i presidi di livello inferiore. Ogni capoluogo di provincia ospita una sezione di polizia stradale, che costituisce il presidio operativo ordinario per la viabilità provinciale.

Per far fronte a esigenze specifiche sono previste ulteriori articolazioni: il reparto operativo speciale (per interventi di particolare rilievo), i centri operativi autostradali (per il controllo delle reti autostradali in concessione e non), nonché sottosezioni, distaccamenti e posti mobili, istituiti con decreto del Ministro dell'interno in base alle necessità dei servizi. Questa flessibilità organizzativa consente di modulare la presenza sul territorio in funzione dei flussi di traffico, delle stagioni e delle specificità locali.

Il concorso degli altri organi di polizia

L'art. 22, comma 3 ribadisce un principio già posto dall'art. 12 CdS: i servizi di polizia stradale non sono monopolio della Polizia di Stato. Ognuno degli organi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del Codice esercita i poteri di polizia stradale «in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni» della propria amministrazione. Ne consegue che, ad esempio, i Carabinieri svolgono accertamenti stradali secondo le procedure dell'Arma, così come la Guardia di Finanza applica i propri protocolli operativi per i controlli di interesse fiscale-doganale in ambito stradale.

La polizia municipale (art. 12, comma 3 CdS) è abilitata a svolgere servizi di polizia stradale nell'àmbito del territorio di competenza del proprio ente locale. Fuori da quel perimetro, le sue attribuzioni si riducono: non può, in linea di principio, effettuare controlli stradali su strade fuori dal comune di appartenenza, salvo accordi di servizio o normativa speciale. Questo aspetto è fonte di frequenti questioni pratiche, in particolare per gli organi di polizia locale delle città metropolitane.

Il ruolo del personale militare nelle colonne in marcia

Il comma 4 dell'art. 22 disciplina una fattispecie specifica: il personale militare indicato all'art. 12, comma 4 del Codice, incaricato di assicurare la viabilità per le colonne militari in marcia. Tali soggetti - pur potendo impartire segnalazioni agli altri utenti della strada ai sensi dell'art. 192, commi 5 e 6 del Codice - non hanno autonomo potere sanzionatorio per le violazioni al Codice: il loro compito si esaurisce nella segnalazione agli organi di polizia stradale (comma 1 dell'art. 12) delle infrazioni commesse da chi non si è adeguato alle loro indicazioni.

Questa distinzione è significativa: il militare di scorta può ordinare di fermarsi, di cedere il passo o di modificare la velocità per consentire il transito della colonna, ma la contestazione formale dell'eventuale infrazione spetta all'organo di polizia a cui viene effettuata la segnalazione, il quale procederà secondo le ordinarie regole procedurali del Codice e del relativo regolamento.

Implicazioni pratiche per l'utente della strada

Dal punto di vista dell'automobilista, l'articolo 22 ha un'importanza prevalentemente organizzativa: chiunque circoli su strada deve rispettare le indicazioni provenienti da qualsiasi organo di polizia stradale abilitato, indipendentemente dall'uniforme. È frequente, nella prassi, che i conducenti si interroghino sulla legittimità di un alt o di un controllo effettuato da un organo diverso dalla Polizia Stradale; la norma in esame conferma che sia i Carabinieri sia la Guardia di Finanza sia la polizia municipale sono pienamente legittimati, ciascuno nell'àmbito di propria competenza.

Nei procedimenti sanzionatori, l'identità dell'organo che ha accertato e contestato l'infrazione deve essere indicata nel verbale: un verbale privo di tale indicazione potrebbe essere oggetto di ricorso, anche se la giurisprudenza tende a non annullare gli atti per vizi meramente formali che non abbiano causato concreta lesione al diritto di difesa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi sono gli organi di polizia stradale in Italia?

Sono organi di polizia stradale la Polizia di Stato (Servizio Polizia Stradale), i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato e la polizia municipale (quest'ultima limitatamente al territorio di competenza). L'elenco è fissato dall'art. 12 del Codice della Strada.

La polizia municipale può fermarmi su una strada fuori dal proprio Comune?

In linea di principio no: l'art. 12, comma 3 del Codice della Strada attribuisce alle polizie municipali i poteri di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza. Fuori da quel perimetro la loro legittimazione viene meno, salvo accordi tra enti o specifica normativa derogatoria.

Un militare di scorta a una colonna può multarmi?

No. Il personale militare incaricato di assicurare la marcia delle colonne militari può impartire segnalazioni agli utenti della strada, ma non ha autonomo potere sanzionatorio. In caso di inottemperanza, si limita a segnalare il fatto agli organi di polizia stradale competenti, che valuteranno se procedere alla contestazione.

Come sono strutturati territorialmente i presidi della Polizia Stradale?

Al vertice c'è il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Seguono i Compartimenti (strutture regionali o interregionali), quindi le sezioni provinciali (una per ogni capoluogo), i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, istituiti con decreto del Ministro dell'interno in base alle necessità operative.

Un verbale redatto dai Carabinieri per una violazione al Codice della Strada è valido?

Sì, pienamente. I Carabinieri sono espressamente indicati dall'art. 12, comma 2 del Codice della Strada come organi abilitati ai servizi di polizia stradale. La provenienza del verbale da un'arma diversa dalla Polizia Stradale non è di per sé un motivo di invalidità dell'atto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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