Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 DPR 230/2000 – Cessioni fra detenuti o internati
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
2. È consentita la cessione fra detenuti e internati
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 15 del DPR 230/2000 disciplina i rapporti economici interni alla comunità penitenziaria, introducendo un regime di limitazioni alle cessioni di somme e beni tra detenuti e internati. La norma si colloca nell'ambito delle disposizioni regolamentari volte a garantire la convivenza ordinata all'interno degli istituti di pena, in attuazione dei principi generali fissati dalla L. 354/1975 in materia di ordine, sicurezza e tutela della dignità dei reclusi.
Il divieto di cessione del peculio e la sua ratio
Il comma 1 dell'art. 15 stabilisce in modo netto che la cessione e la ricezione di somme in peculio tra detenuti e internati sono vietate. Il peculio è la somma di denaro che ciascun detenuto detiene presso l'istituto, composta sia dall'eventuale denaro posseduto al momento dell'ingresso sia da quanto maturato attraverso l'attività lavorativa interna o ricevuto dai familiari. Questo denaro è amministrato dall'istituto penitenziario e può essere utilizzato dal detenuto nei limiti fissati dall'ordinamento.
Il divieto di cessioni reciproche di denaro tra detenuti risponde a una pluralità di finalità convergenti. In primo luogo, esso mira a prevenire la costituzione di rapporti di dipendenza economica che, nella realtà carceraria, si traducono frequentemente in forme di sopraffazione, estorsione e sfruttamento dei soggetti più vulnerabili. L'esperienza applicativa ha dimostrato che la circolazione di denaro non controllata all'interno degli istituti alimenta gerarchie informali di potere, perpetua dinamiche criminali e compromette l'efficacia del trattamento rieducativo.
La deroga prevista per i componenti dello stesso nucleo familiare è giustificata dalla diversa natura del rapporto sottostante: tra familiari conviventi nella stessa struttura, la circolazione di denaro non genera le medesime distorsioni relazionali e risponde a esigenze di solidarietà interna al nucleo familiare che l'ordinamento tutela anche in ragione dell'art. 29 Cost.
Le cessioni di beni consentite e i loro limiti
Il comma 2, pur nella versione disponibile nel testo del batch, introduce la possibilità di cessioni di beni (non di somme) tra detenuti e internati. La ratio è analoga a quella già esaminata per il denaro, ma con una valutazione di proporzionalità diversa: la circolazione di oggetti di modico valore - generi alimentari, articoli di igiene, libri - presenta un profilo di rischio inferiore rispetto alla circolazione di denaro contante e può rispondere a esigenze solidaristiche concrete della vita quotidiana in istituto.
L'amministrazione penitenziaria è chiamata a fissare le condizioni entro cui tali scambi sono tollerati, con particolare attenzione a evitare che la cessione di beni diventi un surrogato della circolazione monetaria vietata. Il personale di sorveglianza ha il compito di monitorare questi scambi nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo interno.
Il quadro della L. 354/1975 di riferimento
L'art. 15 del regolamento si ricollega agli artt. 14 e 14-bis della L. 354/1975, che disciplinano le modalità di vita in istituto e la permanenza nelle camere di pernottamento. Più in generale, la norma si inscrive nel sistema di tutela dell'ordine e della sicurezza interna delineato dal Capo IV della legge penitenziaria, che rimette al regolamento l'individuazione delle norme di dettaglio per la convivenza ordinata tra i reclusi.
Il fondamento costituzionale va ricercato nell'art. 27, comma 3, Cost., che impone alla pena una funzione rieducativa: un ambiente interno agli istituti in cui proliferino rapporti di sfruttamento economico è incompatibile con qualsiasi percorso di recupero sociale. Al contempo, l'art. 3 Cost. impone di garantire a ogni detenuto pari dignità nella fruizione delle risorse a propria disposizione, senza che soggetti più deboli possano essere espropriati di fatto del proprio peculio.
Profili disciplinari e conseguenze delle violazioni
La violazione del divieto di cessione del peculio costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 77 del DPR 230/2000, che elenca i comportamenti che turbano l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le garanzie previste dall'art. 81 del regolamento, con contestazione dell'addebito e possibilità di difesa per il detenuto.
Nei casi in cui la cessione avvenga sotto coercizione - e cioè quando il «cessionario» ottiene il trasferimento del peculio attraverso minacce o violenze - si configura altresì una condotta penalmente rilevante (artt. 610 o 629 c.p.), che deve essere segnalata dall'amministrazione all'autorità giudiziaria competente. In questi frangenti si attualizza anche il dovere di protezione della vittima, che può trovare collocazione in sezioni o istituti diversi ai sensi dell'art. 32 del medesimo regolamento.
Operatività pratica: peculio, acquisti al sopravvitto e controllo del personale
Nella prassi penitenziaria, il principale strumento attraverso cui i detenuti soddisfano i bisogni quotidiani non coperti dalla dotazione ordinaria dell'istituto è il sopravvitto (acquisto di generi dal cosiddetto «spaccio» interno). Il peculio disponibile viene utilizzato dal detenuto a questo scopo: il divieto di circolazione diretta del denaro si inserisce, quindi, in un sistema in cui le transazioni economiche sono già di per sé filtrate e controllate dall'amministrazione.
Il personale di polizia penitenziaria svolge un ruolo centrale nel controllo del rispetto di questa norma: durante le ispezioni periodiche alle camere, la presenza di somme di denaro che non trovano corrispondenza nel peculio individuale registrato costituisce un segnale di allarme. Le circolari del DAP hanno nel tempo precisato le modalità operative di questo controllo, anche al fine di evitare che il divieto si traduca in un mezzo di repressione di scambi genuinamente solidali tra detenuti della stessa famiglia.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un detenuto può regalare soldi a un compagno di cella?
No. L'art. 15 DPR 230/2000 vieta la cessione di somme in peculio tra detenuti e internati. L'unica eccezione riguarda i componenti dello stesso nucleo familiare. Qualsiasi altra cessione di denaro costituisce violazione del regolamento penitenziario e può comportare sanzioni disciplinari.
Cosa si intende per 'nucleo familiare' ai fini della deroga?
Il riferimento è al nucleo familiare in senso proprio: coniuge, figli, genitori, fratelli. Il fatto che due detenuti si trovino nel medesimo istituto non è sufficiente: occorre che esista un legame familiare documentato. La direzione verifica il rapporto attraverso i documenti anagrafici contenuti nella cartella personale.
Cosa accade se un detenuto costringe un compagno a cedergli del denaro?
Se la cessione avviene sotto coercizione, oltre alla sanzione disciplinare prevista dall'art. 77 DPR 230/2000, l'amministrazione ha l'obbligo di segnalare i fatti all'autorità giudiziaria. La condotta può integrare il reato di estorsione (art. 629 c.p.) o di violenza privata (art. 610 c.p.), a seconda delle circostanze.
È vietata anche la cessione di oggetti non monetari?
Il comma 2 dell'art. 15 consente la cessione di beni tra detenuti entro i limiti fissati dall'amministrazione. La norma distingue tra la circolazione di denaro, soggetta a divieto generale, e quella di oggetti di uso quotidiano, che può essere tollerata quando non costituisce un surrogato della circolazione monetaria vietata.
Il personale penitenziario può sequestrare somme trovate in camera?
Sì. Il personale di polizia penitenziaria, nel corso delle ispezioni ordinarie, può sequestrare somme di denaro contante che non trovano corrispondenza nel peculio individuale registrato. Il denaro rinvenuto viene depositato agli atti e il detenuto può essere sottoposto a procedimento disciplinare, salvo che dimostri la legittimità della provenienza.