Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 – Memorizzazione di informazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

In sintesi

  • Il prestatore di servizi di hosting non è responsabile dei contenuti memorizzati se non era a conoscenza della loro illiceità oppure, una volta venuto a conoscenza, ha agito immediatamente per rimuoverli o disabilitarne l'accesso.
  • L'esenzione non opera quando il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
  • Le piattaforme online che consentono contratti a distanza con operatori commerciali non beneficiano dell'esenzione sulla responsabilità consumeristica se, per come presentano le offerte, inducono il consumatore a credere di contrattare con la piattaforma stessa.
  • L'articolo non impedisce ad autorità giudiziarie o amministrative di ordinare al prestatore di interrompere o impedire una violazione, indipendentemente dal regime di esenzione.
  • Il meccanismo di notice and action - previsto dall'art. 16 DSA - è il canale operativo attraverso cui il prestatore viene a conoscenza dell'illiceità e deve attivarsi secondo questa norma.
Indice dei contenuti

La struttura dell'esenzione di responsabilità per l'hosting

L'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) costituisce il perno del regime di responsabilità limitata per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni - la categoria più ampia e operativamente rilevante tra i servizi intermediari disciplinati dal DSA. Essa comprende non solo i classici provider di web hosting, ma anche le piattaforme di condivisione di contenuti, i social network, i marketplace e, più in generale, chiunque memorizzi informazioni «su richiesta di un destinatario del servizio».

Il meccanismo è costruito su una logica di immunità condizionata: il prestatore non risponde dei contenuti altrui se soddisfa uno dei due requisiti alternativi del paragrafo 1. In primo luogo, l'assenza di conoscenza effettiva dell'attività o del contenuto illegale (lettera a); in secondo luogo, l'azione immediata di rimozione o disabilitazione non appena il prestatore sia venuto a conoscenza dell'illiceità (lettera b). I due requisiti operano in modo alternativo: basta che uno dei due sia integrato perché l'esenzione si applichi.

La distinzione tra conoscenza «effettiva» per i contenuti illeciti e consapevolezza di «fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità» per i danni risarcitori non è meramente terminologica. Sul piano civile il legislatore europeo ha voluto che anche la conoscenza mediata - ossia quella derivante da segnali inequivoci di illiceità che il prestatore avrebbe dovuto notare - possa fondare la responsabilità. È una scelta coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia sviluppata sotto la direttiva 2000/31/CE (e-commerce) e ora positivizzata nel DSA.

Il criterio dell'immediatezza dell'azione e il meccanismo notice and action

Il requisito di agire «immediatamente» (lett. b) va letto in combinazione con la procedura di notice and action disciplinata dall'articolo 16 DSA. Le piattaforme di hosting sono tenute a predisporre meccanismi facilmente accessibili che consentano a chiunque di segnalare la presenza di contenuti potenzialmente illeciti. Una volta ricevuta una segnalazione che rispetti i requisiti formali dell'art. 16, il prestatore non può più invocare la propria «inconsapevolezza»: la segnalazione genera conoscenza giuridicamente rilevante.

L'immediatezza non va intesa come «istantaneità assoluta», ma come ragionevole prontezza commisurata alla complessità del caso e alla natura del contenuto. Per contenuti di abuso sessuale su minori o per contenuti che minaccino la vita di persone, la risposta dovrà essere pressoché immediata; per una presunta violazione di diritti d'autore su un'opera commerciale la valutazione potrà richiedere un margine di tempo più ampio per garantire il contraddittorio con l'utente che ha caricato il contenuto.

Il DSA, raccordandosi con il regolamento terrorismo (UE) 2021/784 e con le norme nazionali di recepimento della direttiva AVMS, lascia spazio a obblighi di rimozione più rapidi per specifiche categorie di contenuto illecito.

Esclusione dell'esenzione: autorità/controllo del destinatario

Il paragrafo 2 prevede che l'esenzione non si applichi quando il destinatario del servizio «agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore». Questa clausola riguarda i casi in cui il prestatore e l'utente sono in un rapporto tale da far sì che i contenuti siano, nella sostanza, imputabili al prestatore stesso. Si pensi a una piattaforma che impartisce istruzioni operative molto dettagliate ai propri utenti su cosa pubblicare, come presentarlo, quale tono adottare, oppure a un marketplace che gestisce in modo centralizzato l'inventario dei venditori.

La norma riflette il principio - già affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza L'Oréal v. eBay (C-324/09) sotto la vecchia direttiva e-commerce - secondo cui l'esenzione non può coprire il prestatore che svolga un ruolo attivo tale da fargli conoscere o controllare i dati memorizzati.

L'eccezione per le piattaforme marketplace: responsabilità consumeristica

Il paragrafo 3 introduce una deroga specifica per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali. In questo contesto, se la piattaforma presenta le offerte o rende possibili le operazioni in modo tale da indurre un consumatore medio a credere di contrattare con la piattaforma stessa - o con un soggetto sotto il suo controllo - l'esenzione non si applica sul piano della responsabilità da normativa consumeristica.

Questa norma è di grande rilievo pratico per i grandi marketplace. Pensiamo a una piattaforma che, nella pagina prodotto, non distingua visivamente tra offerte proprie e offerte di terzi venditori, che gestisca il pagamento, la logistica e l'assistenza post-vendita in modo tale che il consumatore medio non percepisca di avere di fronte un soggetto distinto dalla piattaforma. In quel caso, la piattaforma non potrà rifugiarsi nell'esenzione dell'art. 6 se il prodotto risulta difettoso o non conforme.

Il riferimento al «consumatore medio» è un rimando esplicito alla giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto dei consumatori: si tratta di un consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, tenuto conto del contesto sociale, culturale e linguistico dell'operazione.

Il rapporto con il divieto di obbligo generale di sorveglianza

L'articolo 6 va letto insieme all'articolo 8 DSA, che vieta agli Stati membri e alla Commissione di imporre ai prestatori di servizi intermediari un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Questo binomio - esenzione condizionata dall'art. 6 più divieto di sorveglianza preventiva dall'art. 8 - costituisce il cuore dell'architettura di responsabilità del DSA, in continuità con la direttiva e-commerce ma con un'elaborazione più articolata. Il prestatore non è un «controllore» dei contenuti, ma non è nemmeno un soggetto del tutto passivo: deve dotarsi di strumenti per ricevere segnalazioni, deve agire quando viene a conoscenza dell'illiceità, e deve rispettare gli ordini delle autorità.

Vigilanza, sanzioni e coordinamento con il resto del DSA

L'articolo 6 non è isolato: il suo funzionamento pratico dipende dall'intero sistema del DSA. Le piattaforme di dimensioni medie e grandi devono rispettare gli obblighi di trasparenza sulla moderazione dei contenuti (art. 15), istituire i meccanismi di notice and action (art. 16), prevedere un sistema interno di gestione dei reclami (art. 20) e ricorrere alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21). Le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP, oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE) hanno obblighi aggiuntivi: valutazione dei rischi sistemici (art. 34), misure di attenuazione (art. 35), audit indipendente (art. 37).

La vigilanza sull'applicazione dell'art. 6 è affidata in primo luogo al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento del prestatore (art. 49 ss. DSA). Per le VLOP la Commissione europea ha competenza esclusiva di enforcement (artt. 56 e 66 ss.). Le sanzioni per violazione degli obblighi del DSA possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore.

Il DSA si applica pienamente dal 17 febbraio 2024; per le VLOP e i VLOSE designati, l'applicazione è stata anticipata al 25 agosto 2023. Il coordinamento con il GDPR (Reg. 2016/679) è essenziale: le misure di moderazione dei contenuti, comprese le rimozioni, devono rispettare i principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati; le segnalazioni possono implicare il trattamento di dati personali degli utenti segnalati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un prestatore di hosting deve monitorare proattivamente tutti i contenuti caricati dagli utenti per non perdere l'esenzione?

No. L'art. 8 DSA vieta espressamente di imporre un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca attiva di contenuti illeciti. L'esenzione dell'art. 6 presuppone la mancanza di conoscenza effettiva, non l'assenza di qualsiasi controllo. Il prestatore deve però agire prontamente una volta ricevuta una segnalazione valida.

Cosa succede se il prestatore riceve una segnalazione ma ritiene che il contenuto sia lecito?

Il prestatore può valutare la fondatezza della segnalazione. Se ritiene che il contenuto sia legittimo, può non rimuoverlo, ma deve comunicarlo al segnalante con motivazione (art. 17 DSA). Se però la segnalazione è chiara e il contenuto è palesemente illecito, il prestatore che sceglie di non agire perde l'esenzione e risponde dei danni causati a terzi.

La responsabilità esentata dall'art. 6 riguarda solo la responsabilità civile o anche quella penale?

L'esenzione copre sia la responsabilità civile (risarcitoria) sia quella penale, sebbene con sfumature: per la responsabilità penale la soglia di conoscenza richiesta è generalmente più elevata. L'art. 6 non pregiudica però la possibilità che un'autorità giudiziaria ordini al prestatore di intervenire (par. 4).

Un marketplace che vende anche prodotti propri e prodotti di terzi può sempre invocare l'esenzione per i prodotti dei terzi?

Solo se presenta chiaramente le due tipologie di offerta in modo che il consumatore medio possa distinguerle. Se la presentazione è tale da generare confusione sull'identità del venditore, si applica l'eccezione del par. 3 e la piattaforma risponde direttamente verso il consumatore secondo la normativa a tutela dei consumatori.

Dal quando si applica l'art. 6 DSA in Italia?

Il DSA (Reg. UE 2022/2065) è pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024 in tutti gli Stati membri, Italia inclusa. Per le piattaforme e i motori di ricerca designati come VLOP/VLOSE l'applicazione è stata anticipata al 25 agosto 2023. L'autorità di vigilanza nazionale è l'AGCOM in qualità di coordinatore dei servizi digitali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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