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Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 — Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

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Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 — Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.