Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.

  • Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.

  • Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

  • Art. 385 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 385 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare: 1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave; 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; 3) il nome del comandante; 4) l'ammontare del nolo; 5) la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere. Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

  • Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

  • Art. 13-bis L. 354/1975 – Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

    Art. 13-bis L. 354/1975 – Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari

  • Art. 10 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

    Art. 10 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

    2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti.

    3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

  • Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    2. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Successive trasformazioni sono ammesse in presenza di aggravamento delle condizioni di salute o qualora la persona, dopo la guarigione, si trovi ad affrontare per la prima volta un’altra patologia tra quelle indicate nel presente comma.

    3. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il lavoratore ha diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a dare assistenza al lavoratore nel reperimento di soluzioni di orario idonee a favorire la conciliazione.

    5. Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in base al rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle trasformazioni a tempo pieno rispetto alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale. Nei casi di cui al presente comma, la scelta tra i lavoratori che hanno manifestato la volontà di tornare a tempo pieno è operata in base ai criteri fissati dai contratti collettivi o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto compatibile.

  • Art. 304 Codice della Navigazione – Relazione di eventi straordinari

    Art. 304 Codice della Navigazione – Relazione di eventi straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

  • Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il presente testo unico disciplina il sostegno alla maternità e alla paternità, definendo i congedi, i riposi, i permessi e le tutele economiche e normative spettanti alla lavoratrice madre, al lavoratore padre, nonché alle lavoratrici autonome e libere professioniste.

  • Art. 31 L. 392/1978 – Sanzioni per inadempimento del locatore

    Art. 31 L. 392/1978 – Sanzioni per inadempimento del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita’ dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di una delle attivita’ indicate all’articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l’inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell’immobile ovvero, in caso di immobile adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e’ tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita’ del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennita’ previste ai sensi dell’articolo 34.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.

  • Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.