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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contratto di arruolamento può essere stipulato secondo tre modalità temporali: per un dato viaggio o più viaggi, a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.
  • La retribuzione dell'arruolato può assumere quattro forme: somma fissa per l'intero viaggio, somma fissa periodica (mensile o altra), partecipazione al nolo o ai proventi con minimo garantito, oppure forma mista.
  • Ai fini contrattuali, per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, inclusa la traversata in zavorra per raggiungere il porto di partenza.
  • La misura e le componenti della retribuzione sono determinate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro, che costituiscono la fonte principale di regolamentazione economica del rapporto.
  • La flessibilità delle forme retributive riflette le peculiarità del lavoro marittimo, in cui il ciclo produttivo dipende dal viaggio e non dal semplice decorso del tempo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 325 Codice della Navigazione — Vari tipi di contratto di arruolamento

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di arruolamento può essere stipulato:

a) per un dato viaggio o per più viaggi;

b) a tempo determinato;

c) a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:

a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;

b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;

c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;

d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro .

In sintesi

  • Il contratto di arruolamento può essere stipulato secondo tre modalità temporali: per un dato viaggio o più viaggi, a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.
  • La retribuzione dell'arruolato può assumere quattro forme: somma fissa per l'intero viaggio, somma fissa periodica (mensile o altra), partecipazione al nolo o ai proventi con minimo garantito, oppure forma mista.
  • Ai fini contrattuali, per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, inclusa la traversata in zavorra per raggiungere il porto di partenza.
  • La misura e le componenti della retribuzione sono determinate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro, che costituiscono la fonte principale di regolamentazione economica del rapporto.
  • La flessibilità delle forme retributive riflette le peculiarità del lavoro marittimo, in cui il ciclo produttivo dipende dal viaggio e non dal semplice decorso del tempo.
Ratio e struttura della norma

L'articolo 325 del Codice della navigazione svolge una funzione fondamentale nel sistema del diritto del lavoro marittimo: definisce le tipologie contrattuali tra armatore e marittimo e regola i criteri di determinazione della retribuzione. La norma presenta un'articolazione in tre blocchi distinti — forme del contratto, modalità retributive e definizione di viaggio — che nel loro insieme costruiscono un sistema completo di riferimento per la formazione e il contenuto del contratto di arruolamento. La ratio sottostante è quella di adattare la disciplina giuslavoristica alle peculiarità della navigazione, in cui le prestazioni sono spesso legate al ciclo del viaggio piuttosto che al semplice trascorrere del tempo.

Tipologie di contratto: per viaggio, a tempo determinato e a tempo indeterminato

La norma distingue tre macrocategorie. Il contratto per viaggio — che può coprire un singolo viaggio o più viaggi — lega la durata del rapporto al completamento del ciclo di navigazione concordato. È la forma storicamente più antica del lavoro marittimo, strettamente connessa all'economia del trasporto per singola spedizione. Il contratto a tempo determinato fissa una scadenza temporale prescindente dalla conclusione di uno specifico viaggio: l'arruolato si obbliga per un periodo convenuto, al termine del quale il rapporto cessa senza necessità di preavviso, salvo diversa pattuizione. Il contratto a tempo indeterminato costituisce invece il modello residuale e garantisce la maggiore stabilità occupazionale: in assenza di indicazioni contrarie nel contratto o nell'annotazione sul ruolo di equipaggio (art. 332, ultimo comma), il rapporto si presume a tempo indeterminato. Questo principio di favor per la stabilità si coordina con quanto previsto dall'art. 326, che impone un limite massimo di un anno per i contratti a termine e per quelli per più viaggi, convertendoli automaticamente in contratti a tempo indeterminato in caso di superamento.

Le forme della retribuzione

L'articolo 325 individua quattro distinte modalità retributive. La prima — somma fissa per l'intera durata del viaggio — è coerente con il contratto a viaggio: l'importo è determinato una volta per tutte in relazione al percorso concordato, indipendentemente dalla durata effettiva. La seconda — somma fissa periodica, mensile o ad altra scadenza — si presta meglio ai contratti a tempo determinato o indeterminato, poiché commisura la retribuzione al tempo e non al risultato del viaggio. La terza — partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con minimo garantito — introduce un elemento variabile legato all'esito economico del viaggio: il marittimo partecipa agli utili della spedizione, ma con un floor retributivo che lo tutela dal rischio di un esito commerciale sfavorevole. La quarta forma è mista: parte in somma fissa periodica e parte in partecipazione ai proventi, combinando stabilità e incentivazione. La diversità delle forme retributive rispecchia la varietà dei contesti operativi: la pesca, il trasporto di merci alla rinfusa, il trasporto passeggeri hanno dinamiche economiche profondamente diverse, e la norma offre gli strumenti per adattare il trattamento economico a ciascuna di esse.

La nozione di viaggio ai fini contrattuali

La norma fornisce una definizione tecnica di viaggio ai propri fini: esso comprende il complesso delle traversate tra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, nonché l'eventuale traversata in zavorra necessaria per raggiungere il porto di caricazione. Quest'ultima precisione è significativa: la navigazione in zavorra — ossia senza carico, effettuata per posizionare la nave nel porto dove inizia la missione commerciale — è parte integrante del ciclo di viaggio e non costituisce un'attività preparatoria esterna al contratto. L'inclusione della traversata in zavorra garantisce che il marittimo sia retribuito per l'intera prestazione effettivamente svolta, anche nella fase logistica non direttamente produttiva.

Coordinamento con i contratti collettivi e profili pratici

L'articolo 325 rinvia espressamente ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione della misura e delle componenti della retribuzione. In pratica, i contratti collettivi di categoria — stipulati tra le organizzazioni armatoriali e i sindacati dei marittimi — specificano le tabelle retributive, i minimi garantiti, le indennità accessorie e le modalità di calcolo della partecipazione ai proventi. Il rinvio al contratto collettivo costituisce una clausola di adeguamento dinamico che consente alla disciplina legale di restare aggiornata rispetto all'evoluzione delle prassi di settore senza richiedere modifiche normative. Sul piano pratico, la distinzione tra le tipologie contrattuali rileva in ordine alla disciplina della cessazione del rapporto, al regime del preavviso, all'indennità di fine rapporto e ai criteri per la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 326.

Casi pratici

Caso 1: Contratto a viaggio con retribuzione in partecipazione al nolo

Tizio stipula con un armatore un contratto di arruolamento per un singolo viaggio di trasporto merci da Genova ad Alessandria d'Egitto, con retribuzione in partecipazione al nolo del cinque per cento e un minimo garantito di milleduecento euro. Il viaggio si conclude con un ottimo carico e Tizio percepisce una quota variabile superiore al minimo garantito, beneficiando della forma retributiva mista prevista dall'art. 325.

Caso 2: Qualificazione del rapporto come contratto a tempo indeterminato

Caio viene arruolato su una petroliera con un contratto che non specifica se si tratti di arruolamento a viaggio o a tempo determinato, né l'annotazione sul ruolo di equipaggio contiene indicazioni in proposito. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 332 del Codice della navigazione, il rapporto è automaticamente qualificato come contratto a tempo indeterminato, con le conseguenti tutele in materia di preavviso e stabilità del rapporto.

Caso 3: Traversata in zavorra e retribuzione

Sempronio è arruolato su una nave da carico con contratto a viaggio. La nave, prima di raggiungere il porto di caricazione di Marsiglia, deve effettuare una traversata in zavorra da Barcellona. Grazie alla definizione di viaggio contenuta nell'art. 325, anche la traversata in zavorra rientra nel ciclo contrattuale e Sempronio ha diritto alla retribuzione per l'intera durata del servizio, inclusa la fase preliminare di posizionamento.

Domande frequenti

Quali sono i tipi di contratto di arruolamento previsti dal Codice della navigazione?

Il Codice della navigazione prevede tre tipologie: il contratto per viaggio (singolo o plurimo), il contratto a tempo determinato e il contratto a tempo indeterminato. In assenza di indicazioni contrarie, si presume che il contratto sia a tempo indeterminato.

Come viene determinata la retribuzione del marittimo?

La retribuzione può essere fissa per viaggio, fissa periodica, in partecipazione ai proventi con minimo garantito o mista. La misura concreta è stabilita dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

La traversata in zavorra rientra nel viaggio ai fini del contratto di arruolamento?

Sì. L'art. 325 include nella nozione di viaggio anche la traversata in zavorra effettuata per raggiungere il porto di caricazione, garantendo così al marittimo la retribuzione per l'intero ciclo di navigazione.

Cosa si intende per minimo garantito nella retribuzione in partecipazione?

Quando la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al nolo o ai proventi del viaggio, la legge impone la fissazione di un importo minimo che spetta al marittimo indipendentemente dall'esito economico della spedizione, tutelando il lavoratore dal rischio commerciale.

Il contratto di arruolamento può prevedere una retribuzione mista?

Sì. L'art. 325 ammette espressamente la forma mista, che combina una quota fissa periodica con una quota variabile in partecipazione ai proventi del viaggio, consentendo flessibilità nella determinazione del trattamento economico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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