Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 DPR 495/1992 – Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma

2. 3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma

3. 5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

In sintesi

  • La segnaletica dei cantieri stradali deve includere accorgimenti specifici a tutela dell'incolumità dei pedoni che transitano nelle vicinanze.
  • Cantieri, scavi e mezzi operativi devono essere delimitati sul lato pedonale con barriere, parapetti o recinzioni adeguate, come prescritto dall'art. 32, comma 2.
  • Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti di almeno 50 cm² intervallati lungo tutto il perimetro esposto alla circolazione.
  • In assenza di marciapiede o quando esso è occupato dal cantiere, è obbligatorio realizzare un corridoio pedonale protetto di almeno 1 metro di larghezza sul lato del traffico.
  • Tombini e portelli aperti sulla carreggiata, sulle banchine o sui marciapiedi - anche per brevissimo tempo - devono essere completamente recintati.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: sicurezza pedonale come obbligo di chi apre il cantiere

L'art. 40 del DPR 495/1992 si inserisce nel sistema della segnaletica di cantiere disciplinata dagli artt. 30 e seguenti del Regolamento, e pone in capo a chi gestisce i lavori stradali un obbligo preciso: predisporre misure attive di protezione per i pedoni, non limitandosi alla sola segnalazione. La disposizione è espressione di un principio generale del Codice della Strada secondo il quale la circolazione in prossimità di lavori stradali deve avvenire in condizioni di sicurezza per tutte le categorie di utenti, inclusi i più vulnerabili. Chi apre un cantiere su suolo pubblico risponde civilmente e, in certi casi, penalmente se l'inadempienza agli obblighi di recinzione e segnalazione causa danni a pedoni.

Recinzioni: caratteristiche tecniche e obblighi di illuminazione

Il comma 2 stabilisce che cantieri edili, scavi, mezzi e macchine operatrici - compreso il loro raggio di azione - devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato prospiciente i pedoni. Il riferimento è alle barriere, ai parapetti e alle recinzioni previste dall'art. 32, comma 2 del Regolamento. Non basta però delimitare fisicamente l'area: il comma 3 impone che le recinzioni siano rese visibili nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità mediante luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti con superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro esposto alla circolazione. La combinazione luce fissa-rifrangente serve a garantire la percettibilità sia per i conducenti di veicoli (tramite l'abbagliamento dei fari) sia per i pedoni stessi. L'omissione di tali presidi costituisce violazione del Regolamento e può fondare la responsabilità del cantierista in caso di incidente.

Il corridoio pedonale: quando e come va realizzato

Il comma 4 affronta il caso, frequentissimo nei centri urbani, in cui il marciapiede non esiste oppure è stato occupato dal cantiere. In tal caso il gestore dei lavori ha l'obbligo di ricavare sulla carreggiata un corridoio pedonale protetto, di larghezza minima di 1 metro. La norma prevede due modalità alternative: (a) la costruzione di un marciapiede temporaneo sulla carreggiata, ossia una struttura fisicamente sopraelevata o delimitata che riproduce la funzione del marciapiede; (b) una striscia di carreggiata protetta da barriere o parapetti sul lato del traffico veicolare, segnalate come prescritto dal comma 3. In entrambi i casi l'elemento essenziale è la separazione netta tra il flusso pedonale e la circolazione dei veicoli: il corridoio deve rendere il percorso pedonale sicuro e non semplicemente tollerato. Nei centri storici, dove le carreggiate sono spesso strette, la realizzazione del corridoio può richiedere la riduzione del numero di corsie veicolari o l'introduzione di sensi unici temporanei, interventi che devono essere autorizzati dall'ente proprietario della strada.

Tombini e portelli: un pericolo spesso sottovalutato

Il comma 5 si occupa di una fonte di pericolo specifica e particolarmente insidiosa: i tombini e i portelli aperti, anche solo temporaneamente, sulla carreggiata, sulle banchine o sui marciapiedi. La norma è categorica: devono essere «completamente recintati» (fig. II.402), senza eccezione alcuna legata alla brevità del tempo di apertura. Questa prescrizione risponde a una casistica reale di sinistri: aperture anche di pochi minuti, non segnalate, causano cadute di pedoni o danni a veicoli, specie di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. L'obbligo di recinzione completa implica che non sia sufficiente posizionare un singolo cono stradale o un nastro segnaletico, ma occorre una barriera fisicamente invalicabile intorno all'apertura. Il gestore che omette questa precauzione risponde dei danni causati secondo le regole generali della responsabilità civile per custodia di cose pericolose.

Responsabilità e controlli: chi è tenuto ad adempiere

L'art. 40 non individua esplicitamente il soggetto obbligato, ma il sistema del Regolamento e del Codice della Strada porta a concludere che l'onere ricade primariamente sul soggetto titolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o per i lavori stradali. Nella prassi si tratta dell'impresa appaltatrice dei lavori, salvo che l'ente committente (Comune, ente proprietario della strada) non abbia assunto direttamente la gestione della viabilità di cantiere. Gli organi di polizia stradale hanno il potere di ordinare l'immediata messa in sicurezza in caso di inadempienza, e possono procedere all'interruzione dei lavori qualora le violazioni pongano in pericolo l'incolumità pubblica. In caso di incidente, la giurisprudenza valuta la congruità dei presidi adottati rispetto alle prescrizioni regolamentari, che fungono da parametro oggettivo di diligenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è responsabile della sicurezza pedonale in un cantiere stradale?

Il soggetto titolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o per i lavori stradali, di norma l'impresa appaltatrice, è il primo responsabile. L'ente committente può rispondere in solido se ha omesso i controlli. In caso di danni, la responsabilità è valutata anche alla luce del rispetto delle prescrizioni tecniche dell'art. 40 del Regolamento.

Qual è la larghezza minima del corridoio pedonale che va realizzato quando il marciapiede è occupato dal cantiere?

L'art. 40, comma 4 fissa la larghezza minima in 1 metro. Il corridoio può essere realizzato come marciapiede temporaneo sulla carreggiata oppure come striscia di carreggiata protetta da barriere sul lato del traffico veicolare, sempre segnalata con luci rosse e rifrangenti.

Un tombino aperto per pochi minuti deve essere recintato?

Sì, in modo categorico. Il comma 5 dell'art. 40 non ammette eccezioni legate alla brevità dell'apertura: qualunque tombino o portello aperto su carreggiata, banchina o marciapiede deve essere completamente recintato per tutto il tempo in cui è aperto.

Quali caratteristiche tecniche devono avere i dispositivi di segnalazione delle recinzioni di cantiere?

Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti di superficie minima 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro esposto alla circolazione. Questa doppia segnalazione garantisce la visibilità sia di notte (tramite i riflessi dei fari) sia in condizioni di scarsa luce.

La polizia municipale può ordinare l'interruzione di un cantiere che non rispetta le norme di sicurezza pedonale?

Sì. Gli organi di polizia stradale, inclusa la polizia municipale, possono ordinare l'immediata messa in sicurezza e, nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica, disporre l'interruzione dei lavori fino all'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.