Testo dell'articoloVigente
Art. 36 DPR 495/1992 – Visibilità notturna
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo
79. 2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma
8. 3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma
10. 4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma
5. 6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla., Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità. 9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: visibilità notturna nei cantieri stradali
L'articolo 36 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) disciplina in modo dettagliato le condizioni di visibilità notturna che devono essere assicurate dalla segnaletica temporanea impiegata nei cantieri stradali. La norma si inserisce nel più ampio sistema di prescrizioni dedicate ai lavori su strada, costituendo il complemento tecnico-operativo delle regole di comportamento poste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di segnalazione dei pericoli. L'obiettivo fondamentale è proteggere tanto i lavoratori presenti nell'area di cantiere quanto gli utenti della strada, che nelle ore notturne dispongono di una capacità percettiva ridotta e necessitano di segnali efficaci fin dalla maggiore distanza possibile.
L'articolo opera per rinvio tecnico agli articoli 79 (segnali retroriflettenti) e 35 (disciplinare tecnico) dello stesso Regolamento, costruendo un sistema integrato che copre segnali verticali, dispositivi delineatori, segnaletica orizzontale e apparati luminosi autonomi.
Rifrangenza e classi di materiali: il coefficiente areico di intensità luminosa
Il nucleo tecnico della norma è la prescrizione del coefficiente areico di intensità luminosa: un parametro fisico che misura quanta luce viene restituita verso la fonte luminosa (i fari del veicolo in avvicinamento) per unità di superficie del segnale. I materiali devono avere valori non inferiori a quelli delle pellicole retroriflettenti di classe 2 secondo la classificazione dell'art. 79, comma 10.
La classe 2 corrisponde a materiali di alta intensità retroriflettente (in pratica pellicole prismatiche o ad alto rendimento), più performanti delle pellicole ingegnerizzate di classe 1. Nei cantieri stradali, dove la velocità dei veicoli in transito rimane spesso sostenuta e la visuale può essere ridotta da curve o dossi, l'impiego di materiali di classe 2 garantisce che il conducente percepisca i segnali a distanza sufficiente per adattare la velocità e la traiettoria.
Per i delineatori flessibili e i coni - dispositivi di delimitazione leggeri, spesso arancioni con bande bianche - il Regolamento richiede che almeno le parti bianche abbiano la rifrangenza minima di classe 2. I coni monocolore senza bande bianche non soddisferebbero da soli questo requisito.
Segnali orizzontali temporanei: visibilità in condizioni avverse
Una prescrizione particolarmente esigente riguarda i segnali orizzontali temporanei: strisce, frecce e simboli dipinti sul manto stradale per indicare percorsi provvisori, deviazioni, corsie modificate. A differenza della segnaletica orizzontale permanente, questi segnali devono essere progettati per resistere al deterioramento accelerato tipico dei cantieri (passaggio di mezzi pesanti, polvere, detriti) e restare leggibili anche in presenza di pioggia o fondo bagnato.
La norma richiede che siano realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'art. 35, comma 5, approvato con decreto ministeriale. In pratica si utilizzano vernici o nastri rifrangenti con microsfere di vetro incorporate, che restituiscono la luce dei fari anche quando il manto è bagnato.
Dispositivi luminosi attivi: luce rossa e luce gialla
Accanto alla rifrangenza passiva (che funziona solo se investita dalla luce dei fari), il Regolamento prevede dispositivi luminosi attivi per potenziare la visibilità nelle condizioni più critiche.
La norma distingue tre tipologie di apparati:
I dispositivi luminosi attivi possono integrare oppure - nei casi consentiti - sostituire i mezzi segnaletici rifrangenti. Questa flessibilità consente di adattare il sistema ai diversi tipi di cantiere (breve durata su strada urbana vs. cantiere plurisettimanale su autostrada).
Divieto di fiamma libera e deroga per la polizia stradale
Il comma 8 introduce un divieto assoluto di lanterne o sorgenti luminose a fiamma libera. Si tratta di un presidio di sicurezza che ha radici storiche: un tempo le candele romane o le torce a cherosene erano comuni nei cantieri notturni, ma la loro instabilità al vento, il rischio di incendio e la scarsa controllabilità dell'intensità luminosa le rendono inadeguate agli standard moderni.
L'unica eccezione riguarda le torce a vento che gli organi di polizia stradale possono utilizzare in situazioni di emergenza e in condizioni di scarsa visibilità. Si tratta di una deroga operativa per le forze dell'ordine, che in situazioni critiche (incidente, guasto improvviso) possono dover segnalare manualmente il pericolo prima che sia possibile allestire un cantiere regolamentare.
Approvazione ministeriale dei dispositivi luminosi
Il comma 9 stabilisce che i dispositivi luminosi attivi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò significa che non qualunque lampada o pannello luminoso può essere impiegato: solo i dispositivi che hanno superato le prove omologative e ottenuto il riconoscimento ministeriale possono legittimamente equipaggiare un cantiere stradale. Questo sistema di approvazione preventiva garantisce uniformità tecnica e consente di escludere dispositivi di scarsa qualità che potrebbero dare falsa sicurezza.
In pratica, i costruttori di segnaletica stradale sottopongono i propri prodotti a prove fotometriche, di resistenza ambientale e di affidabilità elettrica, ottenendo certificati che devono accompagnare la fornitura. Chi allestisce un cantiere è tenuto a utilizzare esclusivamente materiale certificato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali materiali rifrangenti sono obbligatori per i coni nei cantieri stradali notturni?
L'art. 36, comma 3, del Regolamento impone che le parti bianche dei delineatori flessibili e dei coni abbiano un coefficiente areico di intensità luminosa non inferiore a quello delle pellicole di classe 2 secondo l'art. 79, comma 10. In pratica occorre utilizzare materiali retroriflettenti ad alta intensità, come le pellicole prismatiche omologate.
Quando è obbligatoria la luce rossa sulle barriere di testata di un cantiere?
Il comma 6 dell'art. 36 prevede che durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere di testata della zona di lavoro siano munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. L'obbligo è assoluto e non può essere sostituito dalla sola rifrangenza passiva.
È possibile usare torce a fiamma libera nei cantieri stradali notturni?
No. Il comma 8 dell'art. 36 vieta espressamente le lanterne e le sorgenti luminose a fiamma libera. L'unica eccezione sono le torce a vento che gli organi di polizia stradale possono utilizzare in situazioni di emergenza e in condizioni di scarsa visibilità.
I segnali orizzontali temporanei devono essere visibili anche con il fondo stradale bagnato?
Sì. Il comma 4 dell'art. 36 stabilisce che i segnali orizzontali temporanei e i dispositivi integrativi devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Le caratteristiche tecniche sono definite dal disciplinare di cui all'art. 35, comma 5.
Chi approva i dispositivi luminosi impiegati nei cantieri stradali?
Il comma 9 dell'art. 36 stabilisce che i dispositivi luminosi attivi (luce gialla e rossa) sono soggetti ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici). Solo i dispositivi omologati possono essere impiegati legittimamente.