Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2319 Codice Civile: Nomina e revoca degli amministratori

    Articolo 2319 Codice Civile: Nomina e revoca degli amministratori

    Art. 2319 c.c. – Nomina e revoca degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

  • Articolo 2320 Codice Civile: Soci accomandanti

    Articolo 2320 Codice Civile: Soci accomandanti

    Art. 2320 c.c. Soci accomandanti

    In vigore

    I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

  • Articolo 2321 Codice Civile: Utili percepiti in buona fede

    Articolo 2321 Codice Civile: Utili percepiti in buona fede

    Art. 2321 c.c. – Utili percepiti in buona fede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

  • Articolo 2322 Codice Civile: Trasferimento della quota

    Articolo 2322 Codice Civile: Trasferimento della quota

    Art. 2322 c.c. – Trasferimento della quota

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

  • Art. 2309 c.c.: Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Art. 2309 c.c.: Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Art. 2309 c.c. – Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

  • Art. 2310 c.c.: Rappresentanza della società di liquidazione

    Art. 2310 c.c.: Rappresentanza della società di liquidazione

    Art. 2310 c.c. – Rappresentanza della società in liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

  • Art. 2311 c.c.: Bilancio finale di liquidazione e piano di ripar

    Art. 2311 c.c.: Bilancio finale di liquidazione e piano di ripar

    Art. 2311 c.c. Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

    In vigore

    riparto Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione. In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

  • Articolo 2312 Codice Civile: Cancellazione della società

    Articolo 2312 Codice Civile: Cancellazione della società

    Art. 2312 c.c. – Cancellazione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

    Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

    Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

    Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Art. 2313 Codice Civile: Nozione

    Art. 2313 Codice Civile: Nozione

    Art. 2313 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

    Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

  • Articolo 2314 Codice Civile: Ragione sociale

    Articolo 2314 Codice Civile: Ragione sociale

    Art. 2314 c.c. – Ragione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art.

    2292.

    L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

  • Articolo 2315 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2315 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2315 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

  • Articolo 2316 Codice Civile: Atto costitutivo

    Articolo 2316 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 2316 c.c. – Atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

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