Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 Codice del Processo Amministrativo – Consiglio di Stato

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l’adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III – Giurisdizione amministrativa

In sintesi

  • Il Consiglio di Stato è l'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa: le sue pronunce definitive non sono appellabili nel merito, salvo ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
  • Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ordinaria decide in composizione collegiale di cinque magistrati: un presidente di sezione e quattro consiglieri.
  • L'Adunanza Plenaria è l'organo nomofilattico del Consiglio di Stato, composto dal presidente e da dodici magistrati; si pronuncia su questioni di diritto di particolare importanza o per risolvere contrasti tra le sezioni.
  • Per la Regione Siciliana gli appelli avverso le pronunce del TAR Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa, organo speciale previsto dallo statuto regionale.
  • Per la sezione autonoma di Bolzano del TRGA si applicano le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, che prevedono regole particolari per il secondo grado di giudizio.
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Ratio e collocazione nel codice

L'art. 6 del c.p.a. disciplina la struttura e la composizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definendolo «organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa». La qualifica di «ultimo grado» ha un preciso significato tecnico: le sentenze del Consiglio di Stato sono passibili di impugnazione soltanto attraverso il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost. e art. 110 c.p.a.), non con un ulteriore appello nel merito. Il Consiglio di Stato è dunque, nelle controversie amministrative, il giudice che dice l'ultima parola sul merito, mentre la Corte di cassazione interviene solo sull'esatta delimitazione dei confini della giurisdizione.

La composizione ordinaria del collegio

Il comma 2 stabilisce che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con cinque magistrati: un presidente di sezione e quattro consiglieri. La composizione quinaria - più ampia rispetto al collegio triario dei TAR - rispecchia il maggiore peso specifico delle pronunce del secondo grado: una controversia che giunge al Consiglio di Stato è stata già valutata in primo grado e merita un esame plurale che minimizzi il rischio di errori. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica, secondo una regola analoga a quella prevista per i TAR dall'art. 5.

Il Consiglio di Stato è strutturato in sezioni, ciascuna delle quali ha competenza per determinate materie. Le sezioni giurisdizionali si distinguono da quelle consultive: le prime decidono le controversie in appello; le seconde esprimono pareri su atti normativi, regolamenti e affari di Stato. La distinzione è rilevante perché i magistrati che esprimono il parere su un atto normativo non possono in linea di principio far parte del collegio giurisdizionale che decide sull'impugnazione dell'atto medesimo, per ragioni di imparzialità.

L'Adunanza Plenaria: funzione nomofilattica

Il comma 3 disciplina l'Adunanza Plenaria, composta dal presidente del Consiglio di Stato (che la presiede) e da dodici magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. L'Adunanza Plenaria è l'organo a composizione allargata che garantisce l'uniformità della giurisprudenza del Consiglio di Stato, esercitando una funzione analoga - nel sistema della giustizia amministrativa - a quella delle Sezioni Unite nella Cassazione civile e penale.

Le pronunce dell'Adunanza Plenaria - le cosiddette sentenze «dell'AP» - hanno una forza persuasiva elevatissima: benché non vincolino formalmente le sezioni singole, nella prassi queste raramente si discostano dagli enunciati nomofilattici dell'Adunanza. Il meccanismo di rinvio all'Adunanza Plenaria può essere attivato dalla sezione che, nell'esaminare un appello, ritiene necessario discostarsi da un precedente dell'AP (in tal caso deve rimettere la questione) o dalla sezione che rileva un contrasto tra pronunce di sezioni diverse. L'Adunanza può anche pronunciarsi su questioni di massima di particolare importanza, su deferimento d'ufficio del presidente del Consiglio di Stato.

Le pronunce dell'Adunanza Plenaria, quando decidono nel merito la controversia, sono sentenze vincolanti per le parti del giudizio; quando enunciano principi di diritto senza decidere la controversia (rimettendo la causa alla sezione di provenienza), la parte vincolante è limitata al principio di diritto enunciato, che la sezione remittente è tenuta ad applicare.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Il comma 6 prevede che gli appelli avverso le pronunce del TAR Sicilia siano proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA), non al Consiglio di Stato. Il CGA è un organo speciale istituito in attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, che funziona come giudice di secondo grado per la Sicilia con le medesime regole processuali del Consiglio di Stato. Le pronunce del CGA sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi di giurisdizione, al pari di quelle del Consiglio di Stato. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni che il CGA è un organo giurisdizionale dello Stato, non della Regione siciliana, pur nella sua specialità strutturale.

Profili pratici: ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione

Poiché il Consiglio di Stato è l'organo di «ultimo grado» nel merito, l'unico strumento di impugnazione ulteriore è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. Il ricorso in cassazione «per motivi di giurisdizione» è uno strumento di portata assai limitata: consente di censurare soltanto le ipotesi in cui il Consiglio di Stato abbia esorbitato dai confini della propria giurisdizione (ad esempio, esercitando un sindacato di merito in materia di giurisdizione di legittimità) o abbia usurpato funzioni legislative o legislative, ma non consente di riesaminare il merito della controversia amministrativa. La distinzione tra motivi di giurisdizione e motivi di merito è delicata e oggetto di copiosa elaborazione nelle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Domande frequenti

Il Consiglio di Stato è davvero l'ultima parola nelle controversie amministrative?

Nel merito sì: le sentenze del Consiglio di Stato non possono essere impugnate con un appello. L'unica ulteriore impugnazione possibile è il ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione, che non consente però un riesame del merito della controversia.

Cos'è l'Adunanza Plenaria e perché è importante?

L'Adunanza Plenaria è l'organo a composizione allargata del Consiglio di Stato che garantisce l'uniformità della giurisprudenza amministrativa. Le sue pronunce enunciano principi di diritto che le sezioni singole del Consiglio di Stato sono tenute ad applicare, assicurando così prevedibilità e certezza del diritto.

Posso ricorrere al Consiglio di Stato direttamente senza passare dal TAR?

No, di norma. Il Consiglio di Stato è giudice di secondo grado e decide sugli appelli avverso le sentenze dei TAR. Tuttavia il c.p.a. prevede alcune materie in cui il Consiglio di Stato ha competenza di primo grado, ma sono casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

In Sicilia come funziona il secondo grado di giustizia amministrativa?

In Sicilia gli appelli avverso le sentenze del TAR Sicilia vengono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, un organo speciale che svolge le stesse funzioni del Consiglio di Stato ma con competenza circoscritta alle controversie siciliane.

Il collegio del Consiglio di Stato ha sempre cinque giudici?

In sede giurisdizionale ordinaria sì: il c.p.a. prevede cinque magistrati (presidente di sezione e quattro consiglieri). L'Adunanza Plenaria ne ha tredici (il presidente del Consiglio di Stato più dodici magistrati). Alcune tipologie di decisioni possono però essere adottate con composizione diversa nei casi previsti dalle norme di attuazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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