In sintesi
- L'art. 14 c.p.a. individua casi tassativi di competenza funzionale inderogabile, derogabili né per accordo delle parti né per mancata eccezione.
- Il TAR Lazio, sede di Roma, è competente in via esclusiva per le controversie elencate dall'art. 135 c.p.a. e da leggi speciali, in ragione dell'interesse nazionale delle materie trattate.
- Il TAR Lombardia, sede di Milano, è funzionalmente competente per le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- La competenza funzionale inderogabile opera anche per i giudizi di ottemperanza (art. 113) e per i riti speciali (art. 119), nonché per ogni altra ipotesi in cui la legge o il codice individuino il giudice con criteri diversi da quelli ordinari dell'art. 13.
- La violazione delle regole di competenza funzionale è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dal silenzio delle parti, a differenza dell'incompetenza territoriale semplice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 Codice del Processo Amministrativo — Competenza funzionale inderogabile
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 14 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) disciplina la competenza funzionale inderogabile, inserendosi nel Capo III del Libro I, dedicato alla giurisdizione e alla competenza. Mentre l'art. 13 enuncia il criterio ordinario di competenza territoriale — fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto o che ha omesso di provvedere — l'art. 14 introduce deroghe qualificate in ragione della materia, della natura dell'interesse pubblico coinvolto o dell'autorità che esercita il potere. La competenza funzionale si distingue nettamente da quella territoriale semplice: la prima è inderogabile in senso assoluto, sicché non può essere modificata né da accordi processuali tra le parti né dalla mancata tempestiva eccezione.
Competenza del TAR Lazio, sede di Roma: l'art. 135 c.p.a.
Il primo comma rinvia all'art. 135 c.p.a., che cataloga analiticamente le materie assegnate al TAR Lazio con sede in Roma. Tra queste rientrano — a titolo esemplificativo e non esaustivo — le controversie in materia di operazioni elettorali relative ad organi statali, le controversie concernenti atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le controversie relative all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i giudizi avverso provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di altre autorità indipendenti nazionali, nonché le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi statali quando l'Amministrazione è di livello centrale. La ratio di questa concentrazione risiede nella natura degli interessi coinvolti — spesso di rilevanza nazionale o sovranazionale — e nell'esigenza di uniformità interpretativa su materie sensibili per l'ordinamento. L'art. 14, comma 1, non esaurisce il catalogo con l'art. 135: fa salva ogni diversa previsione legislativa che, in sede di disciplina settoriale, radichi la competenza esclusiva del TAR Lazio. È il caso, ad esempio, di numerose norme del settore delle comunicazioni elettroniche e dell'energia, che negli anni hanno progressivamente sedimentato un polo giurisdizionale centralizzato nella capitale.
Competenza del TAR Lombardia, sede di Milano: il settore dell'energia
Il secondo comma introduce una seconda ipotesi di competenza funzionale inderogabile, stavolta a favore del TAR Lombardia con sede in Milano, per le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ARERA). La scelta del legislatore di radicare questa competenza a Milano — sede storica dell'Autorità — risponde a una logica di prossimità istituzionale con il soggetto regolatore, nonché all'opportunità di concentrare il contenzioso in materia di regolazione energetica presso un giudice specializzato de facto. La disposizione si coordina con le norme di settore che, in attuazione di direttive europee, disegnano un mercato energetico integrato soggetto a vigilanza regolamentare intensa. Le controversie tipicamente rientrano in questa competenza sono quelle avverso delibere tariffarie, atti di regolazione e provvedimenti sanzionatori adottati dall'ARERA.
La clausola di chiusura: art. 113, art. 119 e criteri eteronomi
Il terzo comma svolge una funzione di chiusura del sistema, estendendo la inderogabilità della competenza a tre categorie residuali. La prima riguarda i giudizi di ottemperanza disciplinati dall'art. 113 c.p.a.: la competenza in ottemperanza spetta al giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, salvo regole speciali (ad esempio, l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato è di competenza del Consiglio di Stato stesso). La seconda categoria abbraccia i riti speciali elencati all'art. 119 c.p.a. — tra cui il rito appalti oggi disciplinato anche dall'art. 120 e dal D.Lgs. 36/2023 — per i quali la concentrazione del contenzioso segue criteri propri. La terza categoria, a carattere residuale, ricomprende ogni altra ipotesi in cui la legge o il codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli territoriali ordinari dell'art. 13: si pensi, ad esempio, alle controversie in materia di commissariamento di enti locali, di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose o di accesso civico generalizzato nei confronti di amministrazioni a struttura nazionale.
Regime processuale e conseguenze dell'inosservanza
La qualificazione come «inderogabile» produce effetti rilevanti sul piano processuale. In primo luogo, il difetto di competenza funzionale è rilevabile d'ufficio in qualunque momento fino alla decisione in primo grado (art. 15, comma 1, c.p.a.), senza che la mancata eccezione di parte possa determinare acquiescenza o proroga della competenza. In secondo luogo, l'eventuale ordinanza dichiarativa dell'incompetenza vincola le parti a riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni, pena l'estinzione del processo. In terzo luogo, la pronuncia del Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza vincola i TAR (art. 16, comma 3, c.p.a.), garantendo uniformità nell'interpretazione dei criteri attributivi. Il sistema così delineato tutela il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e, al tempo stesso, garantisce la concentrazione del contenzioso di interesse nazionale in sedi dotate di specifica esperienza e sensibilità istituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Impugnazione di delibera ARERA davanti al TAR territorialmente sbagliato
Tizio, titolare di un'impresa di distribuzione del gas, impugna davanti al TAR Veneto una delibera tariffaria dell'ARERA che ritiene illegittima. Il TAR Veneto, rilevato d'ufficio il difetto di competenza funzionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, c.p.a., emette ordinanza dichiarandosi incompetente e indicando il TAR Lombardia, sede di Milano, quale giudice competente. Tizio deve riassumere il giudizio davanti al TAR Lombardia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di estinzione del processo.
Caso 2: Ricorso avverso provvedimento dell'AGCM: questione di sede
Caio, amministratore di una società sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante, propone ricorso al TAR Piemonte, sede di Torino, ritenendo radicata lì la competenza in ragione della sede legale della sua impresa. Il TAR Piemonte rileva immediatamente che le controversie relative ai provvedimenti dell'AGCM rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 135 c.p.a. richiamato dall'art. 14, comma 1, e declina la competenza con ordinanza.
Caso 3: Ottemperanza: individuazione del giudice competente
Sempronio ottiene dal TAR Lazio, sede di Roma, una sentenza che ordina al Ministero dell'Economia di procedere all'aggiornamento tariffario in suo favore. Il Ministero rimane inadempiente. Sempronio propone ricorso in ottemperanza: in applicazione dell'art. 14, comma 3, c.p.a., che qualifica come funzionalmente inderogabile la competenza prevista dall'art. 113 c.p.a., il giudizio di ottemperanza deve essere incardinato davanti allo stesso TAR Lazio che ha emesso la sentenza, indipendentemente da qualunque diverso criterio territoriale ordinario.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra competenza territoriale e competenza funzionale inderogabile?
La competenza territoriale ordinaria (art. 13 c.p.a.) può essere derogata o sanata dalla mancata tempestiva eccezione, mentre la competenza funzionale inderogabile dell'art. 14 c.p.a. è rilevabile d'ufficio in qualunque momento e non è modificabile neppure per accordo delle parti.
Quale TAR è competente per i ricorsi contro l'ARERA?
Il TAR Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell'art. 14, comma 2, c.p.a., che gli attribuisce in via esclusiva le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per la regolazione dell'energia, delle reti e dell'ambiente.
Cosa succede se propongo ricorso al TAR sbagliato in una materia funzionalmente inderogabile?
Il TAR adito dichiara d'ufficio la propria incompetenza con ordinanza, indica il giudice competente e la parte ha trenta giorni dalla comunicazione per riassumere il giudizio davanti al giudice indicato, pena l'estinzione del processo.
L'art. 119 c.p.a. rientra nella competenza funzionale inderogabile?
Sì: il comma 3 dell'art. 14 stabilisce espressamente che la competenza è funzionalmente inderogabile anche per i giudizi di cui all'art. 119, che disciplina i riti speciali accelerati per materie di particolare rilevanza pubblica.
In materia di appalti pubblici, quale TAR è competente?
In base all'art. 119, comma 1, lett. a) e all'art. 120 c.p.a., nonché all'art. 209 del D.Lgs. 36/2023, la competenza spetta al TAR del luogo in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice; si tratta anch'essa di competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.
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