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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 18 della legge 69/2019 opera una modifica tecnica, ma di rilievo pratico significativo, alla disciplina dei centri antiviolenza e delle case rifugio istituita dal decreto-legge 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge 119/2013. In particolare, viene soppressa una clausola dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del DL 93/2013 che riservava un terzo delle risorse del Fondo antiviolenza agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno, nel tentativo di correggere gli squilibri territoriali nella distribuzione delle strutture di supporto alle vittime. La soppressione di questa riserva geografica risponde all'esigenza di rendere la distribuzione delle risorse più flessibile e aderente ai bisogni effettivi del territorio, superando un meccanismo rigido che rischiava di non corrispondere all'effettiva distribuzione del fenomeno della violenza di genere e alle capacità progettuali degli enti locali. Il Codice Rosso preferisce dunque affidarsi a criteri allocativi più fluidi, calibrabili in relazione alla domanda reale di servizi e alla presenza di strutture già esistenti, piuttosto che a vincoli percentuali predeterminati per area geografica. Si tratta di una norma di sistema, che non incide direttamente sui diritti della vittima, ma che contribuisce a modellare l'architettura dei servizi di protezione e accoglienza sul territorio nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 L. 69/2019 — Riequilibrio territoriale centri antiviolenza

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. All’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Commento

Ratio della norma

La legge 119/2013 — che ha recepito in Italia la direttiva europea sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne — aveva previsto un sistema di finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio con una riserva geografica: un terzo delle risorse destinate al piano strategico nazionale contro la violenza di genere era riservato alle regioni del Mezzogiorno. L'intento originario era quello di promuovere un riequilibrio territoriale in un settore — quello dei servizi di supporto alle vittime — storicamente caratterizzato da una concentrazione delle strutture nel Centro-Nord. Tuttavia, l'esperienza applicativa ha evidenziato come la riserva rigida non sempre producesse risultati coerenti con gli obiettivi, poiché la capacità di spesa e progettuale delle regioni meridionali poteva non essere sufficiente ad assorbire le risorse riservate, con il rischio di rendere la quota percentuale inefficace. L'art. 18 L. 69/2019 sopprime questa clausola, restituendo alla governance del fondo una maggiore flessibilità allocativa.

Analisi e struttura

La modifica è tecnicamente puntuale: viene soppressa soltanto una porzione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5-bis del DL 93/2013, specificamente le parole «riservando un terzo» delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, fino alla fine della lettera. Il resto della norma — che disciplina i criteri di riparto del Fondo e le finalità ammissibili — rimane invariato. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che costituisce la principale leva finanziaria nazionale per il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, continua dunque a essere alimentato e distribuito secondo i criteri del piano strategico nazionale, ma senza il vincolo di destinazione territoriale per il Mezzogiorno. La governance del Fondo rimane in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Pari Opportunità — che definisce i criteri di riparto in accordo con le Regioni nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Quando si applica

La norma produce effetti sull'allocazione delle risorse destinate al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua entrata in vigore. In termini concreti, incide sui bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle strutture di accoglienza delle vittime di violenza di genere. Non modifica direttamente i diritti delle vittime né i requisiti per accedere ai centri antiviolenza o alle case rifugio, ma può influire sulla disponibilità e distribuzione geografica di tali strutture nel medio-lungo periodo, nella misura in cui la flessibilità allocativa consenta un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili.

Confronto e norme correlate

Il contesto normativo di riferimento è costituito principalmente dal DL 93/2013 (convertito in L. 119/2013), che rappresenta la cornice legislativa nazionale per il contrasto alla violenza di genere e domestica, e dal Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, strumento programmatico di durata triennale che definisce le priorità di intervento. La Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con L. 77/2013) stabilisce obblighi di servizio minimo per gli Stati membri in materia di centri antiviolenza — indicativamente un centro ogni 10.000 donne — e questa soglia costituisce un parametro di riferimento implicito nella valutazione dell'adeguatezza della distribuzione territoriale dei servizi. La soppressione della riserva geografica si inserisce in un quadro in cui il raggiungimento di questi standard minimi nazionali resta ancora un obiettivo non pienamente conseguito in diverse aree del Paese.

Problemi applicativi

La principale critica mossa alla modifica operata dall'art. 18 L. 69/2019 riguarda il rischio che, eliminando il vincolo di destinazione geografica per il Mezzogiorno, si riduca di fatto la pressione istituzionale a colmare il divario territoriale nella distribuzione dei centri antiviolenza. Le regioni del Sud Italia registrano tradizionalmente una minore densità di strutture di accoglienza rispetto alla media nazionale, e il meccanismo della riserva — pur con tutti i suoi limiti applicativi — aveva almeno il valore simbolico e politico di riconoscere questa disparità come un problema da affrontare con risorse dedicate. In assenza di un meccanismo alternativo di incentivo alla convergenza territoriale, il rischio è che la flessibilità allocativa si traduca in pratica in un ulteriore svantaggio per le aree già meno servite. D'altra parte, i sostenitori della modifica sottolineano che la rigidità della riserva produceva frequentemente situazioni di mancato utilizzo delle quote riservate, che rimanevano non spese a causa di insufficienti capacità progettuali locali, determinando paradossalmente un effetto opposto a quello perseguito.

Casi pratici

Caso 1: Accesso ai fondi senza riserva geografica

Caso 2: Vittima che cerca un centro antiviolenza in area scarsamente servita

Caso 3: Bando regionale con nuovi criteri di riparto

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 18 del Codice Rosso sui centri antiviolenza?

L'art. 18 L. 69/2019 sopprime la clausola del DL 93/2013 che riservava un terzo delle risorse del Fondo antiviolenza alle regioni del Mezzogiorno. L'obiettivo è rendere più flessibile la distribuzione dei finanziamenti per i centri antiviolenza e le case rifugio, superando un vincolo geografico rigido a favore di criteri allocativi più aderenti alla domanda effettiva di servizi sul territorio nazionale.

I centri antiviolenza sono finanziati dallo Stato o dalle Regioni?

Il finanziamento è a più livelli. A livello nazionale, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, gestito dalla Presidenza del Consiglio, distribuisce risorse alle Regioni secondo criteri concordati in Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni poi gestiscono i bandi per il cofinanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio. I Comuni possono contribuire con risorse proprie.

Quanti centri antiviolenza ci sono in Italia e come sono distribuiti?

Il numero e la distribuzione dei centri antiviolenza variano nel tempo e sono monitorati periodicamente dall'Istat. La Convenzione di Istanbul indica come parametro orientativo un centro ogni 10.000 donne. L'Italia non ha ancora raggiunto pienamente questo standard in tutte le aree, con un persistente divario tra le regioni del Centro-Nord — dove la densità di strutture è maggiore — e quelle del Sud e delle isole.

La soppressione della riserva per il Mezzogiorno penalizza le regioni del Sud?

Il tema è dibattuto. I sostenitori della modifica sostengono che la riserva rigida produceva frequentemente mancato utilizzo delle quote riservate per insufficiente capacità progettuale locale. I critici temono invece che la flessibilità allocativa possa ridurre la pressione istituzionale a colmare il divario territoriale nella distribuzione dei centri antiviolenza, senza un meccanismo alternativo di incentivo alla convergenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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