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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 45 della L. 392/1978 disciplina il ricorso al giudice per la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone di locazione, una volta esaurito il tentativo obbligatorio di conciliazione. La parte può rivolgersi al giudice competente solo dopo che sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione senza che si sia raggiunto un accordo. La competenza si ripartisce tra conciliatore e pretore in base al valore della causa, determinato dall'entità del canone. Una regola fondamentale stabilisce che, per tutta la durata del giudizio, il conduttore è comunque tenuto a versare la quota di canone non contestata, salvo successivo conguaglio, evitando così morosità durante la lite.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 L. 392/1978 — Ricorso al giudice per determinazione canone

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento non sia superiore a lire 50.000 mensili; negli altri casi e’ di competenza del pretore.

Le controversie relative alle opere di conservazione dell’immobile di cui all’articolo 23, alle indennita’ di cui all’articolo 34 e alla indennita’ per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.

Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle controversie previste dal comma secondo e L. 600.000 in quelle previste dal comma terzo.

Fino al termine del giudizio il conduttore e’ obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.

Commento

Ratio della norma

L'art. 45 costituisce il meccanismo processuale di chiusura del sistema di determinazione del canone equo. Il legislatore del 1978, consapevole che il calcolo del canone secondo i parametri degli artt. 12-25 avrebbe generato frequenti contestazioni, ha costruito un percorso bifasico: prima la conciliazione obbligatoria (art. 44), poi — e solo in subordine — l'accesso alla tutela giurisdizionale. La norma impedisce così il ricorso immediato al giudice, che avrebbe intasato i tribunali e vanificato la funzione deflattiva della conciliazione.

Analisi e struttura

La norma è strutturata su tre livelli. Il primo comma stabilisce il presupposto processuale: si può adire il giudice solo se il tentativo di conciliazione è fallito o se sono decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il giudice abbia fissato l'udienza di conciliazione. Il secondo e terzo comma definiscono i criteri di competenza per valore: il conciliatore è competente per canoni fino a 50.000 lire mensili (soglia storica), il pretore per i valori superiori; per le controversie relative alle opere di conservazione (art. 23) e all'indennità di avviamento (art. 34) la competenza è sempre del pretore a prescindere dal valore. Il quinto comma consente alla parte di stare in giudizio personalmente, senza difensore, entro certi limiti di valore. Il sesto comma, cruciale, impone al conduttore di continuare a pagare la parte del canone non contestata fino alla definizione del giudizio.

Quando si applica

L'art. 45 si applica alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, nei rapporti ancora disciplinati dalla L. 392/1978 (locazioni commerciali e poche residuali ipotesi abitative). Non si applica alle locazioni disciplinate dalla L. 431/1998, che hanno un proprio regime processuale. La norma presuppone sempre che il tentativo di conciliazione ex art. 44 sia stato previamente esperito, a pena di improcedibilità rilevabile anche d'ufficio (art. 43). La regola del pagamento della parte non contestata opera come sanzione processuale implicita: il conduttore che sospenda anche la quota non oggetto di controversia rischia la morosità.

Confronto e norme correlate

Il meccanismo ricalca, adattandolo, il modello del rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), al quale l'art. 46 rinvia espressamente. La competenza per territorio è sempre inderogabile per espressa previsione normativa (comma 4), in deroga al principio generale della prorogabilità ex art. 28 c.p.c. Con la L. 431/1998, che ha abolito il canone equo per le nuove locazioni abitative, l'art. 45 ha perso gran parte del suo campo applicativo, restando rilevante principalmente per le locazioni commerciali e i contratti abitativi ancora in regime di proroga.

Problemi applicativi

Il principale nodo interpretativo riguarda il dies a quo dei novanta giorni: il termine decorre dalla presentazione della domanda di conciliazione, non dal suo deposito in cancelleria. Se il giudice non convoca le parti entro i quindici giorni previsti dall'art. 44, il termine dei novanta giorni continua a decorrere e la parte può comunque adire il giudice alla sua scadenza. Un secondo profilo problematico è la determinazione del «canone non contestato»: quando la contestazione riguarda elementi che incidono sull'intero importo del canone (es. la superficie convenzionale), può essere difficile individuare una quota certa da versare. La giurisprudenza ha chiarito che in tal caso il conduttore deve comunque versare l'importo precedentemente corrisposto, salvo conguaglio.

Casi pratici

Caso 1: Locatore chiede adeguamento canone dopo novanta giorni

Caso 2: Conduttore contesta il calcolo del canone equo

Caso 3: Causa di competenza del conciliatore per valore esiguo

Domande frequenti

Quando si può ricorrere al giudice per il canone?

Solo dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 44 e comunque non prima che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Se la conciliazione fallisce prima del termine, si può agire subito dopo l'insuccesso formalmente verbalizzato.

Il conduttore deve pagare il canone mentre è in corso il giudizio?

Sì. L'art. 45, ultimo comma, obbliga il conduttore a versare la parte del canone non contestata per tutta la durata del processo, con riserva di conguaglio a sentenza definitiva. Sospendere il pagamento anche della quota non contestata costituisce morosità.

Quale giudice è competente per le controversie sul canone equo?

Il conciliatore per canoni fino alla soglia di legge, il pretore (oggi tribunale) per valori superiori. Per le controversie sulle opere di conservazione e sull'indennità di avviamento la competenza è sempre del pretore. La competenza territoriale è inderogabile: è il giudice dove si trova l'immobile.

Occorre sempre l'avvocato nelle cause sul canone?

Non sempre. Per le controversie di valore contenuto — entro i limiti di legge — le parti possono stare in giudizio personalmente. Per valori superiori è necessaria la difesa tecnica. L'art. 57 prevede inoltre una riduzione degli onorari professionali per le cause di minore entità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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