← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Legittimazione attiva: fuori dai luoghi dove è presente l'armatore o un suo rappresentante, il comandante può in caso di urgenza notificare atti e promuovere giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore per quanto riguarda la nave e la spedizione.
  • Legittimazione passiva: i terzi possono fare eseguire notificazioni al comandante e promuovere giudizi contro di lui per i fatti dell'equipaggio e le obbligazioni contratte durante la spedizione.
  • Opponibilità della presenza dell'armatore: si applica il regime dell'art. 306 terzo comma: la presenza è opponibile solo se nota al terzo.
  • Riassunzione da parte dell'armatore: l'armatore può riassumere le domande proposte dal o contro il comandante e impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.
  • Continuità del giudizio: il meccanismo garantisce che i procedimenti giudiziali relativi alla spedizione possano essere instaurati e proseguiti anche in assenza dell'armatore nel luogo del giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 309 Codice della Navigazione — Poteri processuali del comandante

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306. L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 309 del Codice della navigazione estende alla sfera processuale la rappresentanza che il comandante esercita per conto dell'armatore ai sensi degli artt. 306 e 307. La ratio è identica a quella delle norme sostanziali: garantire che le necessità della nave e della spedizione — in questo caso di natura processuale — possano essere soddisfatte anche quando il comandante si trovi lontano dall'armatore, in porti stranieri o in condizioni in cui il contatto con l'armatore non sia praticabile in tempi utili. L'estensione alla sfera processuale risponde a un'esigenza concreta: i sinistri marittimi, le controversie con i caricatori, le pretese dell'equipaggio e le azioni di terzi possono sorgere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, richiedendo un'azione processuale immediata che non può attendere i tempi di comunicazione con l'armatore.

La legittimazione attiva del comandante

Il primo comma riconosce al comandante la facoltà di notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore. Il presupposto è duplice: l'assenza dell'armatore o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri nel luogo del giudizio, e l'urgenza dell'azione processuale. L'elemento dell'urgenza è essenziale: il comandante non può arbitrariamente scegliere di agire in giudizio in luogo dell'armatore, ma deve farlo solo quando i tempi del procedimento non consentano di attendere l'intervento diretto dell'armatore o di un suo delegato. La legittimazione è circoscritta all'oggetto 'nave e spedizione': il comandante non ha rappresentanza processuale per questioni estranee all'attività nautical in corso.

La legittimazione passiva: il comandante come soggetto convenuto

Il secondo comma disciplina la posizione del comandante come soggetto passivo del processo. I terzi — che abbiano subito danni da fatti dell'equipaggio o che vantino crediti per obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione — possono fare eseguire notificazioni al comandante personalmente e promuovere o proseguire giudizi contro di lui, nelle stesse condizioni di assenza dell'armatore o del suo rappresentante previste per la legittimazione attiva. Il comandante risponde processualmente 'per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione' e per le obbligazioni contratte durante la spedizione: ambito che include la responsabilità per danni a terzi causati dall'equipaggio, controversie con i fornitori di servizi portuali, azioni dei caricatori per inadempimento del contratto di trasporto e simili.

Il regime di opponibilità della presenza dell'armatore

Il terzo comma rinvia espressamente al regime di opponibilità previsto dall'art. 306 terzo comma: la presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi — e quindi limitare i poteri processuali del comandante — solo nei casi ivi previsti, ossia quando il terzo ne era a conoscenza. Si applica dunque la medesima presunzione di conoscenza: la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e del rappresentante nel luogo di pubblicazione dei poteri si presume nota al terzo fino a prova contraria. Il rimando sistematico garantisce coerenza tra la sfera sostanziale e quella processuale della rappresentanza del comandante.

La riassunzione dell'armatore e l'impugnazione delle sentenze

Il quarto comma attribuisce all'armatore due importanti facoltà: riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante. La riassunzione consente all'armatore di subentrare nei giudizi già pendenti, assumendone la conduzione. L'impugnazione delle sentenze garantisce che l'armatore non resti vincolato da pronunce emesse senza la sua partecipazione, anche quando queste siano passate in giudicato nei confronti del comandante. Si tratta di un meccanismo di tutela fondamentale: senza questa previsione, l'armatore potrebbe essere pregiudicato da sentenze emesse contro il comandante senza possibilità di far valere le proprie ragioni.

Coordinamento con il diritto processuale comune

I poteri processuali del comandante si inseriscono nel sistema della rappresentanza processuale del codice di procedura civile, con le specificità proprie del diritto della navigazione. La giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione processuale del comandante ex art. 309 non esclude quella ordinaria dell'armatore, che può sempre agire o essere convenuto direttamente ove ciò sia possibile. Il comandante agisce in sostituzione dell'armatore, non in via autonoma: gli atti processuali compiuti dal comandante producono effetti direttamente nella sfera giuridica dell'armatore.

Casi pratici

Caso 1: Azione cautelare urgente in porto straniero

Tizio, comandante di una nave ferma nel porto di Amburgo per una controversia con un fornitore, non riesce a contattare l'armatore in tempo utile per ottenere istruzioni. In presenza di un'urgenza processuale, deposita un ricorso cautelare davanti al tribunale tedesco in nome e nell'interesse dell'armatore ai sensi dell'art. 309, impedendo il pignoramento della nave da parte del creditore.

Caso 2: Notifica di atto al comandante in luogo dell'armatore

Caio, destinatario di un carico danneggiato durante la traversata, intende agire contro l'armatore per i danni subiti, ma l'armatore ha sede in un paese straniero e non è presente nel porto di approdo. Ai sensi dell'art. 309 secondo comma, Caio fa notificare l'atto di citazione direttamente al comandante, che ne fa le veci ai fini processuali.

Caso 3: Riassunzione del giudizio da parte dell'armatore

Sempronio, armatore, apprende che il comandante ha istituito un giudizio in suo nome contro un cantiere navale per vizi dell'opera di riparazione. Rientrato nel luogo del giudizio, Sempronio riassume le domande e subentra nella conduzione del processo, avvalendosi della facoltà di riassunzione prevista dall'art. 309 quarto comma.

Domande frequenti

Il comandante può fare causa a terzi in nome dell'armatore senza un'apposita procura?

Sì, ma solo fuori dai luoghi in cui è presente l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, e solo in caso di urgenza processuale. I poteri derivano direttamente dall'art. 309 c.nav., senza bisogno di procura specifica.

Un creditore dell'armatore può fare causa al comandante invece che all'armatore?

Sì. L'art. 309 secondo comma consente ai terzi di promuovere giudizi contro il comandante per i fatti dell'equipaggio e per le obbligazioni contratte durante la spedizione, quando l'armatore o un suo rappresentante non siano presenti nel luogo.

Le sentenze emesse in giudizi in cui ha partecipato il comandante vincolano anche l'armatore?

Sì, ma l'armatore ha il diritto di impugnare tali sentenze ai sensi dell'art. 309 quarto comma, anche se il giudizio si è svolto in contraddittorio del solo comandante.

Cosa succede se l'armatore è presente in un luogo ma il terzo non lo sapeva?

Si applica il regime dell'art. 306 terzo comma: la presenza dell'armatore non è opponibile al terzo che non ne era a conoscenza. La presenza nel domicilio dell'armatore si presume nota, ma è superabile con prova contraria.

L'armatore può subentrare in un giudizio già avviato dal comandante?

Sì. Il quarto comma dell'art. 309 riconosce all'armatore la facoltà di riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui in qualsiasi momento del procedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.