Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 366 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    Art. 366 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

  • Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone abitativo

    Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per gli immobili adibiti ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 e’ aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

    L’aggiornamento del canone decorrera’ dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

  • Art. 45 DPR 495/1992

    Art. 45 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

    2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati… ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

    3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi… per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

    4. Le strade extraurbane principali… di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

    5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

    6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

    7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

    8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

    9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

    10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

  • Art. 10 DPR 445/2000

    Art. 10 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il contratto di somministrazione manchi dei requisiti di forma di cui all’articolo 33.

  • Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita’ ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche’ a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.

    A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche’ le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28.

  • Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

  • Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell’aria è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare (1). Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (2) e dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, l’inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1º giugno 1995, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all’iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

  • Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

    b) comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

    c) individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

    d) mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

    Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

    3. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

  • Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di

    Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di

    Art. 175 TUIR – Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 15

    “1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

    a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

    b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

    2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e’ determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

    3. (Comma abrogato)

    4. (Comma abrogato)”

  • Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

    2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.

    3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

    4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.