Art. 2285 c.c. – Recesso del socio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Spiegazione
Indica le cause di esclusione del socio dalla società di persone: gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale; l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici; nonché la sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento (perimento della cosa, inidoneità del socio d’opera).
Come funziona e quando si applica
È il presupposto sostanziale dell’esclusione, il cui procedimento è regolato dall’art. 2287. L’esclusione è facoltativa (decisa dai soci); va distinta dall’esclusione di diritto del socio fallito o del creditore particolare soddisfatto (art. 2288).
Esempio pratico
Il socio che, in violazione dei patti, sottrae denaro alla cassa sociale commette una grave inadempienza che legittima la sua esclusione dalla società.
Domande frequenti
Per quali motivi un socio può essere escluso?
Gravi inadempienze, interdizione o inabilitazione, condanna a pena interdittiva, o sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.