Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 L. 354/1975 – Igiene personale

    Art. 8 L. 354/1975 – Igiene personale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

    Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.
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    In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.
    Può essere consentito l’uso di rasoio elettrico personale.
    Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

  • Art. 3 Reg. (UE) 2023/1114 – Definizioni

    Art. 3 Reg. (UE) 2023/1114 – Definizioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

    2) «registro distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;

    3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

    4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;

    5) «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga;

    6) «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

    7) «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;

    8) «valuta ufficiale»: una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

    9) «utility token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

    10) «emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

    11) «emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

    12) «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

    13) «offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

    14) «fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

    15) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

    16) «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti; a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

    a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

    b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    c) scambio di cripto-attività con fondi;

    d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

    e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

    f) collocamento di cripto-attività;

    g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

    h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

    i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

    j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

    17) «prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

    18) «gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

    19) «scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

    20) «scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

    21) «esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    22) «collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o di una parte a esso connessa;

    23) «ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

    24) «prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

    25) «prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

    26) «prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro;

    27) «organo di amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

    28) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

    29) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

    30) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

    31) «stretti legami»: gli stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

    32) «riserva di attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’emittente;

    33) «Stato membro d’origine»: a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale; a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

    a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale;

    b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali;

    c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

    d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale;

    e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

    f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

    34) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato membro d’origine;

    35) «autorità competente»: l’autorità o le autorità: a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica; a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

    a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

    b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

    36) «partecipazione qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) , rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

    37) «detentore al dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    38) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

    39) «cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

    40) «negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

    41) «servizi di pagamento»: servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

    42) «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

    43) «istituto di moneta elettronica»: un istituto di moneta elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

    44) «moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

    45) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

    46) «istituto di pagamento»: un istituto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

    47) «società di gestione di OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ) ;

    48) «gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) ;

    49) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

    50) «deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

    51) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

    2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

  • Art. 14 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile

    Art. 14 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.

    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

    3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13.

  • Art. 307 Codice della Navigazione – Necessità di denaro in corso di viaggio

    Art. 307 Codice della Navigazione – Necessità di denaro in corso di viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi né dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

  • Art. 10 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento collettivo

    Art. 10 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento collettivo

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 nonche’ di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1.

  • Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 – Dati e governance dei dati

    Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 – Dati e governance dei dati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli di IA sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5 ogniqualvolta siano utilizzati tali set di dati.

    2. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono soggetti a pratiche di governance e gestione dei dati adeguate alla finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. Tali pratiche riguardano in particolare:

    a) le scelte progettuali pertinenti;

    b) i processi di raccolta dei dati e l'origine dei dati, nonché la finalità originaria della raccolta nel caso di dati personali;

    c) le operazioni di trattamento pertinenti ai fini della preparazione dei dati, quali annotazione, etichettatura, pulizia, aggiornamento, arricchimento e aggregazione;

    d) la formulazione di ipotesi, in particolare per quanto riguarda le informazioni che si presume che i dati misurino e rappresentino;

    e) una valutazione della disponibilità, della quantità e dell'adeguatezza dei set di dati necessari;

    f) un esame atto a valutare le possibili distorsioni suscettibili di incidere sulla salute e sulla sicurezza delle persone, di avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione, specie laddove gli output di dati influenzano gli input per operazioni future;

    g) le misure adeguate per individuare, prevenire e attenuare le possibili distorsioni individuate conformemente alla lettera f);

    h) l'individuazione di lacune o carenze pertinenti nei dati tali da pregiudicare il rispetto del presente regolamento e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate.

    3. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, esenti da errori e completi nell'ottica della finalità prevista. Essi possiedono le proprietà statistiche appropriate anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone relativamente ai quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set di dati possono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o a livello di una combinazione degli stessi.

    4. I set di dati tengono conto, nella misura necessaria per la finalità prevista, delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico ambito geografico, contestuale, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato.

    5. Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantireil rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità del paragrafo 2, lettere f) e g), del presente articolo, i fornitori di tali sistemi possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 devono essere soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

    a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;

    b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;

    c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

    d) le categorie particolari di dati personali non devono essere trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

    e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

    f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era strettamente necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

    6. Per lo sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio che non utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli di IA, i paragrafi da 2 a 5 si applicano solo ai set di dati di prova.

  • Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che la legge o il contratto collettivo disponga altrimenti, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, i lavoratori a tempo determinato sono computati in proporzione all’orario lavorato nei semestri precedenti.

  • Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione puo’, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

    Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

    Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita’ immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

    Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

  • Art. 66-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 66-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote

    Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote

    Art. 198 c.c. [Frutti della dote. Alimenti alla vedova] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 – Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 – Oggetto

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

    2. In particolare, il presente regolamento stabilisce quanto segue:

    a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

    b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

    c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

    d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

    e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.