Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Art. 2285 c.c. – Recesso del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

    Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

    Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

  • Art. 2286 Codice Civile: Esclusione

    Art. 2286 Codice Civile: Esclusione

    Art. 2286 c.c. – Esclusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

    Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

    Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

    Spiegazione

    Indica le cause di esclusione del socio dalla società di persone: gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale; l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici; nonché la sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento (perimento della cosa, inidoneità del socio d’opera).

    Come funziona e quando si applica

    È il presupposto sostanziale dell’esclusione, il cui procedimento è regolato dall’art. 2287. L’esclusione è facoltativa (decisa dai soci); va distinta dall’esclusione di diritto del socio fallito o del creditore particolare soddisfatto (art. 2288).

    Esempio pratico

    Il socio che, in violazione dei patti, sottrae denaro alla cassa sociale commette una grave inadempienza che legittima la sua esclusione dalla società.

    Domande frequenti

    Per quali motivi un socio può essere escluso?

    Gravi inadempienze, interdizione o inabilitazione, condanna a pena interdittiva, o sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2278 Codice Civile: Poteri dei liquidatori

    Articolo 2278 Codice Civile: Poteri dei liquidatori

    Art. 2278 c.c. – Poteri dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

    Essi rappresentano la società anche in giudizio.

  • Articolo 2279 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Articolo 2279 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 2279 c.c. – Divieto di nuove operazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.

    Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

  • Articolo 2280 Codice Civile: Pagamento dei debiti sociali

    Articolo 2280 Codice Civile: Pagamento dei debiti sociali

    Art. 2280 c.c. – Pagamento dei debiti sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

    Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

  • Art. 2281 c.c.: Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Art. 2281 c.c.: Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Art. 2281 c.c. – Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori.

  • Articolo 2282 Codice Civile: Ripartizione dell’attivo

    Articolo 2282 Codice Civile: Ripartizione dell’attivo

    Art. 2282 c.c. Ripartizione dell’attivo

    In vigore

    Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

  • Articolo 2272 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2272 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2272 c.c. Cause di scioglimento

    In vigore

    La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale; 5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata (1).

  • Articolo 2273 Codice Civile: Proroga tacita

    Articolo 2273 Codice Civile: Proroga tacita

    Art. 2273 c.c. – Proroga tacita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

  • Art. 2274 c.c.: Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Art. 2274 c.c.: Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Art. 2274 c.c. – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

  • Articolo 2275 Codice Civile: Liquidatori

    Articolo 2275 Codice Civile: Liquidatori

    Art. 2275 c.c. Liquidatori

    In vigore

    Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

  • Articolo 2276 Codice Civile: Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Articolo 2276 Codice Civile: Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2276 c.c. – Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.