Art. 2263 c.c. Ripartizione dei guadagni e delle perdite
In vigore
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Spiegazione
Il contratto sociale di una società di persone può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Come funziona e quando si applica
Vige il principio dell’unanimità, espressione del carattere personale di queste società. Il contratto può però prevedere che le modifiche siano decise a maggioranza; le modifiche vanno poi iscritte nel registro delle imprese (art. 2300).
Esempio pratico
Per cambiare l’oggetto sociale o ammettere un nuovo socio in una s.n.c. serve, di regola, il consenso di tutti i soci.
Domande frequenti
Come si modifica il contratto di una società di persone?
Con il consenso di tutti i soci, salvo che il contratto preveda diversamente (ad esempio decisioni a maggioranza).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.