Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Art. 2263 c.c. Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    In vigore

    Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

  • Art. 2264 c.c.: Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimess

    Art. 2264 c.c.: Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimess

    Art. 2264 c.c. – Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

    La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.

    L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

  • Articolo 2251 Codice Civile: Contratto sociale

    Articolo 2251 Codice Civile: Contratto sociale

    Art. 2251 c.c. – Contratto sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

  • Articolo 2252 Codice Civile: Modificazioni del contratto sociale

    Articolo 2252 Codice Civile: Modificazioni del contratto sociale

    Art. 2252 c.c. – Modificazioni del contratto sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

    Spiegazione

    Il contratto sociale di una società di persone può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

    Come funziona e quando si applica

    Vige il principio dell’unanimità, espressione del carattere personale di queste società. Il contratto può però prevedere che le modifiche siano decise a maggioranza; le modifiche vanno poi iscritte nel registro delle imprese (art. 2300).

    Esempio pratico

    Per cambiare l’oggetto sociale o ammettere un nuovo socio in una s.n.c. serve, di regola, il consenso di tutti i soci.

    Domande frequenti

    Come si modifica il contratto di una società di persone?

    Con il consenso di tutti i soci, salvo che il contratto preveda diversamente (ad esempio decisioni a maggioranza).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2253 Codice Civile: Conferimenti

    Articolo 2253 Codice Civile: Conferimenti

    Art. 2253 c.c. – Conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

    Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

  • Articolo 2254 Codice Civile: Garanzia e rischi dei conferimenti

    Articolo 2254 Codice Civile: Garanzia e rischi dei conferimenti

    Art. 2254 c.c. – Garanzia e rischi dei conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

    Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

  • Articolo 2255 Codice Civile: Conferimento di crediti

    Articolo 2255 Codice Civile: Conferimento di crediti

    Art. 2255 c.c. – Conferimento di crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

  • Articolo 2256 Codice Civile: Uso illegittimo delle cose sociali

    Articolo 2256 Codice Civile: Uso illegittimo delle cose sociali

    Art. 2256 c.c. – Uso illegittimo delle cose sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

  • Articolo 2257 Codice Civile: Amministrazione disgiuntiva

    Articolo 2257 Codice Civile: Amministrazione disgiuntiva

    Art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva

    In vigore

    L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. (1) Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

  • Articolo 2258 Codice Civile: Amministrazione congiuntiva

    Articolo 2258 Codice Civile: Amministrazione congiuntiva

    Art. 2258 c.c. – Amministrazione congiuntiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

    Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

    Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

  • Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Art. 2248 c.c. – Comunione a scopo di godimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

  • Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Art. 2249 c.c. – Tipi di società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

    Spiegazione

    Chi esercita un’attività commerciale deve costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dalla legge (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.). Le società che esercitano un’attività non commerciale sono regolate come società semplici, salvo che i soci scelgano un altro tipo.

    Come funziona e quando si applica

    È il principio di tipicità delle società: non si possono creare modelli societari diversi da quelli previsti. Attività commerciale → no società semplice; attività non commerciale (agricola, professionale) → società semplice di default, o altro tipo scelto dai soci.

    Esempio pratico

    Per aprire un negozio (attività commerciale) non posso usare la società semplice: devo scegliere s.n.c., s.r.l. e simili. Per un’azienda agricola, invece, posso adottare la società semplice.

    Domande frequenti

    Posso usare la società semplice per un’attività commerciale?

    No: per le attività commerciali la legge impone uno dei tipi (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.…). La società semplice è riservata alle attività non commerciali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.